Per l’estrazione non basta il rappresentante «leggero»
La circolare 12/E chiarisce il ruolo del gestore del deposito Iva in veste di rappresentante fiscale dei soggetti non residenti. In particolare, le Entrate confermano l’orientamento secondo cui la rappresentanza fiscale “leggera” è assunta automaticamente non solo per le operazioni intracomunitarie propriamente intese, ma per tutte le operazioni relative a beni che siano introdotti nel deposito Iva, sempre che si tratti di operazioni che non comportano il pagamento del tributo. Il richiamo all’articolo 44, comma 3, del Dl 331/93, contenuto nell’articolo 50 bis, comma 7, pertanto, non va inteso come riferito alle sole operazioni Ic, ma a tutte le operazioni senza imposta in regime di deposito Iva. Inoltre, il gestore può agire come rappresentante “leggero” anche per conto di soggetti extracomunitari, chiedendo un numero di partita Iva unico per tutti gli operatori rappresentati (Ue o extraUe).
Per l’agenzia delle Entrate, il rappresentante leggero interviene in tutte le operazioni in regime di deposito Iva e, dunque, sia in caso di importazioni con introduzione dei beni nel deposito, sia in caso di cessione all’esportazione con estrazione dal deposito, sia, ancora, per le operazioni relative a beni giacenti nel deposito. In questa ultima ipotesi, se cedente e cessionario sono entrambi non residenti (ancorché identificati ope legis mediante il rappresentante fiscale leggero), la circolare prevede che il gestore riceva un semplice documento com- merciale giustificativo dell’operazione. Se, però, si tratta di soggetti già identificati Iva (o con stabile organizzazione in Italia che interviene nell’operazione), gli obblighi di fatturazione andrebbero invece assolti, anche se l’operazione è senza Iva, come pare desumersi dalla lettura del paragrafo 5.2.1 della stessa circolare.
La prima operazione attiva/ passiva che comporti il pagamento o il recupero dell’Iva (tipicamente l’estrazione dei beni dal deposito), fa venire meno la rappresentanza limitata, obbligando il non residente a identificarsi ex articolo 35 ter del Dpr 633/72 (se comunitario) o a nominare un rappresentante fiscale “pesante”, ruolo che può essere assunto anche dal gestore del deposito Iva, ma nell’ambito di un normale rapporto privatistico e non in forza di legge. Se il soggetto estero ne è già dotato o nomina successivamente un rappresentante (o si identifica direttamente), dovrà comunicarlo al gestore per evitare “interferenze” con l’attività di quest’ultimo. Al riguardo, lo stesso gestore potrebbe vincolare il depositante a comunicargli la circostanza, inserendo una specifica clausola nell’incarico di custodia-deposito, così da provare la propria buona fede. Il gestore, infatti, oltre che di eventuali violazioni del regime commesse direttamente, è anche responsabile in solido con il depositante per il mancato o irregolare assolvimento dell’Iva dovuta all’estrazione dei beni.
Infine, se un soggetto Ue ha un rappresentante fiscale in Italia, non può utilizzarlo per acquistare beni da introdurre nel deposito Iva ex articolo 50 bis, comma 4, lettera c). Per non pagare l’Iva su questa operazione (“interna”), egli dovrà comunicare la partita Iva comunitaria. Se è un extraUe a disporre di un Rf in un altro Paese comunitario (ed eventualmente anche in Italia), la cessione può essere senza Iva se il fornitore nazionale fattura alla partita Iva comunitaria.
IL VINCOLO Il gestore risponde in solido con il depositante per il mancato o irregolare assolvimento dell’imposta dovuta