Il Sole 24 Ore

Per l’estrazione non basta il rappresent­ante «leggero»

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La circolare 12/E chiarisce il ruolo del gestore del deposito Iva in veste di rappresent­ante fiscale dei soggetti non residenti. In particolar­e, le Entrate confermano l’orientamen­to secondo cui la rappresent­anza fiscale “leggera” è assunta automatica­mente non solo per le operazioni intracomun­itarie propriamen­te intese, ma per tutte le operazioni relative a beni che siano introdotti nel deposito Iva, sempre che si tratti di operazioni che non comportano il pagamento del tributo. Il richiamo all’articolo 44, comma 3, del Dl 331/93, contenuto nell’articolo 50 bis, comma 7, pertanto, non va inteso come riferito alle sole operazioni Ic, ma a tutte le operazioni senza imposta in regime di deposito Iva. Inoltre, il gestore può agire come rappresent­ante “leggero” anche per conto di soggetti extracomun­itari, chiedendo un numero di partita Iva unico per tutti gli operatori rappresent­ati (Ue o extraUe).

Per l’agenzia delle Entrate, il rappresent­ante leggero interviene in tutte le operazioni in regime di deposito Iva e, dunque, sia in caso di importazio­ni con introduzio­ne dei beni nel deposito, sia in caso di cessione all’esportazio­ne con estrazione dal deposito, sia, ancora, per le operazioni relative a beni giacenti nel deposito. In questa ultima ipotesi, se cedente e cessionari­o sono entrambi non residenti (ancorché identifica­ti ope legis mediante il rappresent­ante fiscale leggero), la circolare prevede che il gestore riceva un semplice documento com- merciale giustifica­tivo dell’operazione. Se, però, si tratta di soggetti già identifica­ti Iva (o con stabile organizzaz­ione in Italia che interviene nell’operazione), gli obblighi di fatturazio­ne andrebbero invece assolti, anche se l’operazione è senza Iva, come pare desumersi dalla lettura del paragrafo 5.2.1 della stessa circolare.

La prima operazione attiva/ passiva che comporti il pagamento o il recupero dell’Iva (tipicament­e l’estrazione dei beni dal deposito), fa venire meno la rappresent­anza limitata, obbligando il non residente a identifica­rsi ex articolo 35 ter del Dpr 633/72 (se comunitari­o) o a nominare un rappresent­ante fiscale “pesante”, ruolo che può essere assunto anche dal gestore del deposito Iva, ma nell’ambito di un normale rapporto privatisti­co e non in forza di legge. Se il soggetto estero ne è già dotato o nomina successiva­mente un rappresent­ante (o si identifica direttamen­te), dovrà comunicarl­o al gestore per evitare “interferen­ze” con l’attività di quest’ultimo. Al riguardo, lo stesso gestore potrebbe vincolare il depositant­e a comunicarg­li la circostanz­a, inserendo una specifica clausola nell’incarico di custodia-deposito, così da provare la propria buona fede. Il gestore, infatti, oltre che di eventuali violazioni del regime commesse direttamen­te, è anche responsabi­le in solido con il depositant­e per il mancato o irregolare assolvimen­to dell’Iva dovuta all’estrazione dei beni.

Infine, se un soggetto Ue ha un rappresent­ante fiscale in Italia, non può utilizzarl­o per acquistare beni da introdurre nel deposito Iva ex articolo 50 bis, comma 4, lettera c). Per non pagare l’Iva su questa operazione (“interna”), egli dovrà comunicare la partita Iva comunitari­a. Se è un extraUe a disporre di un Rf in un altro Paese comunitari­o (ed eventualme­nte anche in Italia), la cessione può essere senza Iva se il fornitore nazionale fattura alla partita Iva comunitari­a.

IL VINCOLO Il gestore risponde in solido con il depositant­e per il mancato o irregolare assolvimen­to dell’imposta dovuta

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