L’acquisto dal fornitore Ue si realizza all’uscita dei beni
Nel consignment stock, chi riceve i beni dal fornitore comunitario non ne effettua ancora l’acquisto (intraUe). L’operazione, infatti, coerentemente con le regole di questo contratto “atipico”, si perfeziona solo al momento del prelievo dei beni da parte del depositario o alla scadenza del termine contrattuale e, comunque, dopo un anno dalla consegna, salvo che i beni non siano restituiti prima. Essendo riconducibile allo schema del contratto estimatorio, infatti, a questa fattispecie risulterebbe applicabile l’articolo 39, comma 1, del Dl 331/93, con la conseguenza che il differimento del momento di effettuazione dell’operazione non può oltre- passare il termine annuale dalla consegna. Il limite temporale, invece, non dovrebbe operare se il rapporto di consignment stock prevede la custodia dei beni all’interno di un deposito Iva a cura del cessionario che ne è l’esclusivo destinatario, in base all’articolo 50 bis, comma 2, ultimo periodo, del Dl 331/93. La circolare 12/E/2015 precisa che i beni introdotti nel deposito Iva e provenienti da un altro Stato membro, restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento dell’estrazione a opera del cessionario/depositario, unico soggetto autorizzato al prelievo, ma nulla specifica riguardo a possibili tempi massimi di permanenza nel deposito. Solo con l’estrazione, poi, si realizza l’acquisto Ic e sorge l’obbligo, per il cessionario nazionale, di assolvere l’imposta tramite integrazione e registrazione della fattura del fornitore identificato Ue e di presentare l’elenco Intrastat degli acquisti.
In un’ottica di semplificazione, inoltre, la circolare rileva che non è necessaria l’annotazione dell’arrivo dei beni in Italia sul registro delle movimentazioni in ambito comunitario a titolo non traslativo della proprietà (articolo 50, comma 5, Dl 331/93), essendo le finalità di controllo assicurate dall’iscrizione dei beni nei registri del cessionario, in veste di gestore del deposito Iva.
Qualche perplessità desta, infine, la precisazione secondo cui possono formare oggetto di consignment stock in deposito Iva solo beni acquistati per esigenze dell’impresa del cessionario «e non per una successiva commercializzazione».
In mancanza di una norma che la preveda, tuttavia, si ritiene che questa limitazione vada letta come riferita a eventuali atti di commercializzazione dei beni all’interno del deposito Iva, circostanza che impedirebbe di realizzare la condizione di legge per cui l’estrazione può essere eseguita solo dal cessionario/ depositario.
GLI ADEMPIMENTI Il cessionario nazionale deve integrare e registrare la fattura ricevuta e presentare l’elenco Intrastat