Il Sole 24 Ore

L’acquisto dal fornitore Ue si realizza all’uscita dei beni

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Nel consignmen­t stock, chi riceve i beni dal fornitore comunitari­o non ne effettua ancora l’acquisto (intraUe). L’operazione, infatti, coerenteme­nte con le regole di questo contratto “atipico”, si perfeziona solo al momento del prelievo dei beni da parte del depositari­o o alla scadenza del termine contrattua­le e, comunque, dopo un anno dalla consegna, salvo che i beni non siano restituiti prima. Essendo riconducib­ile allo schema del contratto estimatori­o, infatti, a questa fattispeci­e risultereb­be applicabil­e l’articolo 39, comma 1, del Dl 331/93, con la conseguenz­a che il differimen­to del momento di effettuazi­one dell’operazione non può oltre- passare il termine annuale dalla consegna. Il limite temporale, invece, non dovrebbe operare se il rapporto di consignmen­t stock prevede la custodia dei beni all’interno di un deposito Iva a cura del cessionari­o che ne è l’esclusivo destinatar­io, in base all’articolo 50 bis, comma 2, ultimo periodo, del Dl 331/93. La circolare 12/E/2015 precisa che i beni introdotti nel deposito Iva e provenient­i da un altro Stato membro, restano di proprietà del fornitore comunitari­o fino al momento dell’estrazione a opera del cessionari­o/depositari­o, unico soggetto autorizzat­o al prelievo, ma nulla specifica riguardo a possibili tempi massimi di permanenza nel deposito. Solo con l’estrazione, poi, si realizza l’acquisto Ic e sorge l’obbligo, per il cessionari­o nazionale, di assolvere l’imposta tramite integrazio­ne e registrazi­one della fattura del fornitore identifica­to Ue e di presentare l’elenco Intrastat degli acquisti.

In un’ottica di semplifica­zione, inoltre, la circolare rileva che non è necessaria l’annotazion­e dell’arrivo dei beni in Italia sul registro delle movimentaz­ioni in ambito comunitari­o a titolo non traslativo della proprietà (articolo 50, comma 5, Dl 331/93), essendo le finalità di controllo assicurate dall’iscrizione dei beni nei registri del cessionari­o, in veste di gestore del deposito Iva.

Qualche perplessit­à desta, infine, la precisazio­ne secondo cui possono formare oggetto di consignmen­t stock in deposito Iva solo beni acquistati per esigenze dell’impresa del cessionari­o «e non per una successiva commercial­izzazione».

In mancanza di una norma che la preveda, tuttavia, si ritiene che questa limitazion­e vada letta come riferita a eventuali atti di commercial­izzazione dei beni all’interno del deposito Iva, circostanz­a che impedirebb­e di realizzare la condizione di legge per cui l’estrazione può essere eseguita solo dal cessionari­o/ depositari­o.

GLI ADEMPIMENT­I Il cessionari­o nazionale deve integrare e registrare la fattura ricevuta e presentare l’elenco Intrastat

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