Responsabilità solidale «ristretta»
Secondo la Ctr di Milano l’ufficio non può eccepire di aver già tentato di recuperare crediti relativi ad altre annualità L’acquirente dell’azienda paga i debiti tributari solo dopo il venditore e ha diritto alla notifica
pNella cessione di azienda la responsabilità dell’acquirente per i debiti tributari del venditore scatta solo se l’amministrazione ha tentato la preventiva escussione del cedente. In assenza, infatti, non esiste la responsabilità solidale prevista dalla norma. Inoltre, è obbligo dell’ufficio notificare ogni atto anche all’acquirente al fine di consentirgli una tempestiva difesa. Sono questi i principi affermati dalla Ctr Milano – sezione staccata di Brescia – con la sentenza n. 2142/66/15 del 18 maggio scorso (presidente Evangelista, relatore Botteri).
Una società aveva acquistato da un’altra, nell’agosto del 2008, un’azienda concordando il pagamento del prezzo in modo rateale. Nel 2013, Equitalia aveva notificato alla società acquirente due cartelle di pagamento, relative all’Iva della cedente del periodo di imposta 2006. Più precisamente entrambi gli atti erano riferiti ad un avviso di accertamento notificato tempo prima solo alla venditrice che non aveva provvisto al versamento.
Erano state quindi emesse le due cartelle di pagamento, successivamente notificate anche all’acquirente dell’azienda quale responsabile in solido.
Quest’ultima aveva impugnato la pretesa innanzi la Ctp eccependo l’illegittimità della richiesta sia perché non aveva ricevuto il prodromico avviso di accertamento ( notificato solo al debitore principale) e sia perché dagli atti non risultava che fosse stata tentata la preventiva escussione della venditrice.
L’articolo 14 del Dlgs 472/1997 prevede che il cessionario è responsabile in solido, nei limiti del debito tributario risultante dagli atti dell’amministrazione alla da- ta del trasferimento, e fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti. La norma introduce, dunque, due importanti limitazioni alla responsabilità del cessionario: 1 il beneficio della previa escussione del cedente; 1 l’obbligazione nel limite del debito tributario del cedente risultante dagli atti dell’amministrazione alla data del trasferimento.
La Ctp, tuttavia, aveva rigettato il ricorso, sostenendo che non vige alcun obbligo di notifica dell’atto prodromico al cessionario, poiché sarebbe solo un responsabile di imposta e non solidale. Pertanto non avrebbe avuto alcun titolo di legittimazione passiva.
Secondo il collegio di prime cure, poi, la preventiva escussione opera solo in sede di esecuzione e la mera notifica della cartella di pagamento non rientra tra gli atti di tale fase.
La società contribuente ha quindi impugnato la sentenza dinanzi alla Ctr, che ha accolto il relativo appello. Il collegio ha innanzitutto rilevato che nella specie le disposizioni previste dall’articolo 14 non erano state rispettate. Infatti, dai documenti presenti in atti, i tentativi infruttuosi di escussione preventiva operati da Equitalia riguardavano pendenze diverse dalle cartelle impugnate.
Sul punto i giudici hanno precisato che la responsabilità solidale è ancorata alla preventiva escussione e pertanto, finché non si è tentato il recupero del credito nei confronti del cedente dell’azienda, non vi è alcuna respon- 7 Il beneficio della preventiva escussione accordato al cessionario, impone, anzitutto, di procedere in via esecutiva nei confronti del cedente. Successivamente, il credito (residuo) può essere fatto valere nei confronti del cessionario. L’ufficio può dimostrare l’infruttuosità della procedura esecutiva quando, ad esempio, il credito non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni, ossia quando sia stata accertata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione sabilità solidale del cessionario.
La Ctr afferma poi che al cessionario dell’azienda, proprio per il potenziale rischio di dover rispondere solidalmente con il cedente, va riconosciuta la possibilità di un intervento in adesione dipendente nel processo instaurato dal destinatario originario della pretesa.
Ne consegue che l’ufficio avrebbe dovuto notificare l’atto anche alla società acquirente per consentirle di verificare se il cedente avesse adottato tutte le strategie necessarie ed, eventualmente, di intervenire nel processo instaurato. Da qui l’accoglimento integrale dell’appello della società.