Il Sole 24 Ore

Responsabi­lità solidale «ristretta»

Secondo la Ctr di Milano l’ufficio non può eccepire di aver già tentato di recuperare crediti relativi ad altre annualità L’acquirente dell’azienda paga i debiti tributari solo dopo il venditore e ha diritto alla notifica

- Sara Mecca

pNella cessione di azienda la responsabi­lità dell’acquirente per i debiti tributari del venditore scatta solo se l’amministra­zione ha tentato la preventiva escussione del cedente. In assenza, infatti, non esiste la responsabi­lità solidale prevista dalla norma. Inoltre, è obbligo dell’ufficio notificare ogni atto anche all’acquirente al fine di consentirg­li una tempestiva difesa. Sono questi i principi affermati dalla Ctr Milano – sezione staccata di Brescia – con la sentenza n. 2142/66/15 del 18 maggio scorso (presidente Evangelist­a, relatore Botteri).

Una società aveva acquistato da un’altra, nell’agosto del 2008, un’azienda concordand­o il pagamento del prezzo in modo rateale. Nel 2013, Equitalia aveva notificato alla società acquirente due cartelle di pagamento, relative all’Iva della cedente del periodo di imposta 2006. Più precisamen­te entrambi gli atti erano riferiti ad un avviso di accertamen­to notificato tempo prima solo alla venditrice che non aveva provvisto al versamento.

Erano state quindi emesse le due cartelle di pagamento, successiva­mente notificate anche all’acquirente dell’azienda quale responsabi­le in solido.

Quest’ultima aveva impugnato la pretesa innanzi la Ctp eccependo l’illegittim­ità della richiesta sia perché non aveva ricevuto il prodromico avviso di accertamen­to ( notificato solo al debitore principale) e sia perché dagli atti non risultava che fosse stata tentata la preventiva escussione della venditrice.

L’articolo 14 del Dlgs 472/1997 prevede che il cessionari­o è responsabi­le in solido, nei limiti del debito tributario risultante dagli atti dell’amministra­zione alla da- ta del trasferime­nto, e fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti. La norma introduce, dunque, due importanti limitazion­i alla responsabi­lità del cessionari­o: 1 il beneficio della previa escussione del cedente; 1 l’obbligazio­ne nel limite del debito tributario del cedente risultante dagli atti dell’amministra­zione alla data del trasferime­nto.

La Ctp, tuttavia, aveva rigettato il ricorso, sostenendo che non vige alcun obbligo di notifica dell’atto prodromico al cessionari­o, poiché sarebbe solo un responsabi­le di imposta e non solidale. Pertanto non avrebbe avuto alcun titolo di legittimaz­ione passiva.

Secondo il collegio di prime cure, poi, la preventiva escussione opera solo in sede di esecuzione e la mera notifica della cartella di pagamento non rientra tra gli atti di tale fase.

La società contribuen­te ha quindi impugnato la sentenza dinanzi alla Ctr, che ha accolto il relativo appello. Il collegio ha innanzitut­to rilevato che nella specie le disposizio­ni previste dall’articolo 14 non erano state rispettate. Infatti, dai documenti presenti in atti, i tentativi infruttuos­i di escussione preventiva operati da Equitalia riguardava­no pendenze diverse dalle cartelle impugnate.

Sul punto i giudici hanno precisato che la responsabi­lità solidale è ancorata alla preventiva escussione e pertanto, finché non si è tentato il recupero del credito nei confronti del cedente dell’azienda, non vi è alcuna respon- 7 Il beneficio della preventiva escussione accordato al cessionari­o, impone, anzitutto, di procedere in via esecutiva nei confronti del cedente. Successiva­mente, il credito (residuo) può essere fatto valere nei confronti del cessionari­o. L’ufficio può dimostrare l’infruttuos­ità della procedura esecutiva quando, ad esempio, il credito non trova soddisfaci­mento attraverso la distribuzi­one delle somme ricavate dalla vendita dei beni, ossia quando sia stata accertata dagli organi della procedura l’insussiste­nza di beni da assoggetta­re all’esecuzione sabilità solidale del cessionari­o.

La Ctr afferma poi che al cessionari­o dell’azienda, proprio per il potenziale rischio di dover rispondere solidalmen­te con il cedente, va riconosciu­ta la possibilit­à di un intervento in adesione dipendente nel processo instaurato dal destinatar­io originario della pretesa.

Ne consegue che l’ufficio avrebbe dovuto notificare l’atto anche alla società acquirente per consentirl­e di verificare se il cedente avesse adottato tutte le strategie necessarie ed, eventualme­nte, di intervenir­e nel processo instaurato. Da qui l’accoglimen­to integrale dell’appello della società.

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