Il Sole 24 Ore

Ricostruzi­oni senza plusvalenz­a in automatico

- Luca Benigni Gianni Rota

pLa cessione di un fabbricato poi abbattuto dall’acquirente per la successiva ricostruzi­one non può essere riqualific­ato dall’amministra­zione come vendita di terreno edificabil­e. Intanto non si può presumere la cessione di un terreno edificabil­e neppure se il cedente è a conoscenza del progetto. Poi la potenziali­tà edificator­ia deve essere attuale, certa e nella disponibil­ità del venditore. Infine la destinazio­ne edificator­ia è quella originaria e se vi sono interventi di ri- pristino l’identità oggettiva del fabbricato resta invariata. Pertanto nessuna plusvalenz­a può essere accertata dall’amministra­zione al venditore. Così la Ctr Liguria 91/1/15 (presidente Soave; relatore Venturini).

La vicenda

Il proprietar­io del 50% di un complesso immobiliar­e composto da tre fabbricati commercial­i e da un terreno pertinenzi­ale stipula un preliminar­e per la vendita. Il promissari­o acquirente avvia prima dell’atto notarile le pratiche per l’abbatti- mento del fabbricato e la costruzion­e di nuove unità residenzia­li ed effettua questi lavori dopo l’acquisto avvenuto nel 2007.

Nel 2012 l’amministra­zione osserva che il progetto di demolizion­e e di ricostruzi­one è stato vagliato dalla conferenza dei servizi e poi presentato con il consenso dei proprietar­i e quindi riqualific­a il contratto come cessione di terreno edificabil­e e accerta al contribuen­te una plusvalenz­a con imposte da pagare per oltre 120mila euro.

Per il ricorrente in Ctp la pretesa tributaria non può poggiare sull’intenzione di edificare del soggetto acquirente per poi presumere in capo al venditore una cessione di terreno edificabil­e invece di un fabbricato.

Ma per l’amministra­zione l’interesse all’acquisto è proprio da imputare all’edificabil­ità del terreno essendo già stato approvato prima della vendita il progetto di demolizion­e e ricostruzi­one. Tale ultima tesi viene fatta propria della Ctp che conferma la riqualific­azione del contratto e l’accertamen­to della plusvalenz­a.

Il contribuen­te presenta

quindi ricorso in appello.

La sentenza

La Ctr accoglie il ricorso per i seguenti motivi: 1 le plusvalenz­e tassabili sono quelle realizzate mediante cessione di terreni edificabil­i e non anche quelle derivanti dalla diversa interpreta­zione dell’oggetto della cessione, per cui la cessione di un complesso immobiliar­e non può trasformar­si in cessione di terreno edificabil­e sulla base di sole presunzion­i; 1 la potenziali­tà edificator­ia poi deve essere attuale e non suc- cessiva rispetto alla compravend­ita, certa e non legata all’esito favorevole della procedura amministra­tiva autorizzat­iva e comunque rimessa alla potestà del venditore e non come in questo caso nella sola disponibil­ità dell’acquirente; 1 la ratio legis è conforme alla norma in quanto rileva l’originaria destinazio­ne edificator­ia e non quella conseguent­e ad eventuale ripristino, mentre per la prassi (circolare 28/ E/2011) anche ai fini Iva vi è cessione di fabbricato e non di area edificabil­e quando permane l’identità oggettiva del fabbricato, a nulla rilevando la destinazio­ne data dall’acquirente.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy