La Ctp Milano conferma l’applicazione della flat tax Ammessa la cedolare secca anche se l’inquilino è una Srl
pIl regime della cedolare secca è applicabile anche se il conduttore è una società. Ciò che rileva ai fini della validità dell’opzione è che il locatore sia una persona fisica e che la locazione abbia finalità abitativa. Con questa motivazione la Commissione tributaria provinciale di Milano, con l a sentenza 3529/25/15 (presidente Natola, relatore Brillo) ha accolto il ricorso di una contribuente, annullando l’atto impositivo.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione, con il quale l’ufficio, rilevato l’omesso versamento dell’imposta di registro annuale sul contratto di locazione, chiedeva alla locatrice, persona fisica, il pagamento dell’imposta, maggio- rata di sanzioni e interessi.
Con proprio ricorso, la contribuente evidenziava di aver legittimamente usufruito dell’opzione per la cedolare in quanto persona fisica non esercente attività d’impresa. Inoltre, l’unità immobiliare locata aveva destinazione abitativa, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 del Dlgs 23/2011 , che prevede – tra l’altro – l’esenzione dall’imposta di registro quando si applica l’imposta sostitutiva.
A dimostrazione di quanto eccepito, la ricorrente allegava al fascicolo processuale copia della propria dichiarazione dei redditi da cui emergeva, all’interno del quadro RB, l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca e il relativo imponibile dichiarato.
L’amministrazione contesta- va le eccezioni della contribuente, rilevando come – nel caso specifico – il conduttore fosse una Srl. Il che risultava in contrasto, secondo l’ufficio, con la normativa e, in particolare, con la circolare 26/E/2011, sulla base della quale la cedolare non è applicabile ai contratti di locazione «conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti».
Di diverso avviso i giudici milanesi che rilevano l’illegittimità della preclusione addotta dall’ufficio, accogliendo il ricorso della contribuente e annullano l’atto impugnato. Secondo il collegio, infatti, il “veto” è fondato solo su un documento di prassi (la circolare 26/E) che non trova fondamento nell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 e che costituisce, in ogni caso, «un parere non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici).
I giudici di primo grado evidenziano poi come l’interpretazione della norma data dall’ufficio non possa, in ogni caso, portare a un’equiparazione tra locatore e conduttore. Solo per il primo, infatti, la legge prevede che debba trattarsi di persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell’unità immobiliare abitativa locata e che non agisca nell’esercizio di attività d’impresa. Nulla è invece specificato con riguardo al conduttore che, pertanto, può legittimamente essere una società.
Questa sentenza si pone, in sostanza, sulla stessa linea della Ctp Reggio Emilia (pronuncia 470/03/14, presidente e relatore Montanari) che aveva ammesso la cedolare anche quando l’inquilino dell’immobile è un’impresa, che lo affitta per ospitarvi i dipendenti (si veda Il Sole 24 Ore del 5 novembre 2014).