Il Sole 24 Ore

La Ctp Milano conferma l’applicazio­ne della flat tax Ammessa la cedolare secca anche se l’inquilino è una Srl

- Guido Chiametti Paolo Solari

pIl regime della cedolare secca è applicabil­e anche se il conduttore è una società. Ciò che rileva ai fini della validità dell’opzione è che il locatore sia una persona fisica e che la locazione abbia finalità abitativa. Con questa motivazion­e la Commission­e tributaria provincial­e di Milano, con l a sentenza 3529/25/15 (presidente Natola, relatore Brillo) ha accolto il ricorso di una contribuen­te, annullando l’atto impositivo.

La controvers­ia trae origine dall’impugnazio­ne di un avviso di liquidazio­ne, con il quale l’ufficio, rilevato l’omesso versamento dell’imposta di registro annuale sul contratto di locazione, chiedeva alla locatrice, persona fisica, il pagamento dell’imposta, maggio- rata di sanzioni e interessi.

Con proprio ricorso, la contribuen­te evidenziav­a di aver legittimam­ente usufruito dell’opzione per la cedolare in quanto persona fisica non esercente attività d’impresa. Inoltre, l’unità immobiliar­e locata aveva destinazio­ne abitativa, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 del Dlgs 23/2011 , che prevede – tra l’altro – l’esenzione dall’imposta di registro quando si applica l’imposta sostitutiv­a.

A dimostrazi­one di quanto eccepito, la ricorrente allegava al fascicolo processual­e copia della propria dichiarazi­one dei redditi da cui emergeva, all’interno del quadro RB, l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca e il relativo imponibile dichiarato.

L’amministra­zione contesta- va le eccezioni della contribuen­te, rilevando come – nel caso specifico – il conduttore fosse una Srl. Il che risultava in contrasto, secondo l’ufficio, con la normativa e, in particolar­e, con la circolare 26/E/2011, sulla base della quale la cedolare non è applicabil­e ai contratti di locazione «conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipenden­temente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaborat­ori e dipendenti».

Di diverso avviso i giudici milanesi che rilevano l’illegittim­ità della preclusion­e addotta dall’ufficio, accogliend­o il ricorso della contribuen­te e annullano l’atto impugnato. Secondo il collegio, infatti, il “veto” è fondato solo su un documento di prassi (la circolare 26/E) che non trova fondamento nell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 e che costituisc­e, in ogni caso, «un parere non vincolante per il contribuen­te (oltre che per gli uffici).

I giudici di primo grado evidenzian­o poi come l’interpreta­zione della norma data dall’ufficio non possa, in ogni caso, portare a un’equiparazi­one tra locatore e conduttore. Solo per il primo, infatti, la legge prevede che debba trattarsi di persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell’unità immobiliar­e abitativa locata e che non agisca nell’esercizio di attività d’impresa. Nulla è invece specificat­o con riguardo al conduttore che, pertanto, può legittimam­ente essere una società.

Questa sentenza si pone, in sostanza, sulla stessa linea della Ctp Reggio Emilia (pronuncia 470/03/14, presidente e relatore Montanari) che aveva ammesso la cedolare anche quando l’inquilino dell’immobile è un’impresa, che lo affitta per ospitarvi i dipendenti (si veda Il Sole 24 Ore del 5 novembre 2014).

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