Non è di comodo la società che rileva impianti fatiscenti
Sì al ricorso contro il diniego all’interpello
pNon è applicabile la normativa antielusiva, né quella delle società di comodo, all’impresa che abbia acquistato beni e impianti operativi industriali obsoleti e fatiscenti, che - in quanto tali - non possono essere dati in godimento ai soci. A dirlo è la Commissione tributaria provinciale di Bari (presidente Silvestri, relatore Galati) checonlasentenza291/20/15haritenutoammissibilel’impugnazione del diniego all’istanza di interpello, dando inoltre ragione nel merito alla società istante.
Nel caso di specie, una Srl ha impugnato il rigetto dell’istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo presentata alla direzione regionale dell’agenzia delle Entrate della Pu- glia, con la quale faceva presente di aver acquistato un complesso immobiliare dal commissario liquidatore di una società cooperativa a responsabilità limitata. Il complesso era costituito da un terreno di 97mila metri quadrati, da una palazzina a uffici, da due serre metalliche e da un deposito attrezzi, in condizioni fatiscenti e bisognosi di investimenti rilevanti per poter essere rimessi in attività. Data la natura strumentale dei beni per la società, nel ricorso veniva sottolineato che gli immobili nonsiprestavanoaessereunmezzo di elusione, in quanto, per la loro stessa natura, non potevano essere dati in godimento ai soci.
L’amministrazione finanziaria, nel costituirsi in giudizio: e in primo luogo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso dal momento che il diniego – a suo parere – non è un atto autonomamente impugnabile; r poi ha sostenuto che le motivazioni addotte dalla ricorrente rivestivano carattere soggettivo – in quanto ascrivibili a libere scelte imprenditoriali – e non avevano natura oggettiva.
La Ctp di Bari ha dato ragione alla ricorrente. In prima battuta, ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del diniego all’istanza di interpello, aderendo in questo modo a quell’orientamento secondo il quale l’impugnazione del diniego all’istanza di interpello è facoltativa per la società istante, senza pregiudizio dell’ulteriore azione verso l’avviso di accertamento (Cassazione 17010/2012 e 11929/2014). Per completezza di informazione va detto che da un altro orientamento, sempre della Cassazione, emerge addirittura un obbligo di impugnativa a pena della successiva inammissibilità del ricorso contro l’avviso di accertamento (Cassazione, 8663/2011 e 20394/2012).
Nel merito, i giudici baresi rilevano come la società ricorrente avesse allegato già all’istanza di disapplicazione una perizia – non sconfessata dall’amministrazione – da cui si evinceva che il complesso di beni acquistati era costituito da un terreno, capannoni, uffici e serre che richiedevano importanti investimenti per una riconversione al passo con i tempi.
Pertanto, dalla natura stessa dei vari beni e dalla lettura del contratto di acquisto, per la Ctp, si evinceva che si trattava di impianti operativi industriali che per loro natura, oggettivamente, non potevano realizzare le condizioni di elusione fiscale in quanto non potevano essere dati in godimento ai soci.