I documenti non sostituiscono il contraddittorio
pLe richieste di documenti non garantiscono il diritto al contraddittorio. L’ordinamento tributario impone come necessaria l’instaurazione di un contraddittorio preventivo nella fase preaccertamento. Tale obbligo non può ritenersi rispettato per il fatto che l’emissione dell’atto impositivo sia stata preceduta da più richieste di documenti rivolte dall’ufficio al contribuente. Questa la statuizione contenuta nella sentenza 1478/24/2015 della Ctr Lombardia (presidente Ceccherini; relatore Crisafulli).
Nel ricorso, la società – oltre a contrastare nel merito la pretesa erariale – aveva eccepito la nullità dell’avviso per omessa instaurazione di un contradditorio preventivo rispetto all’emissione dell’atto impositivo, in violazione sia dell’articolo 12, comma 7, dello statuto del contribuente (che prevede che non possa essere emanato un accertamento prima che sia scaduto il termine per il contribuente per presentare memorie sul processo verbale di constatazione notificatogli), sia dell’articolo 24 della legge 4/1929 («Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale»).
L’agenzia delle Entrate ha replicato a questo motivo pregiudiziale d’impugnazione, rilevando, da un lato, l’assenza nel nostro sistema di una norma che imponga l’obbligatorietà del contradditorio, e dall’altro, l’insussistenza nel caso di specie della violazione lamentata dalla ricorrente, visti i ben tre questionari notificati dall’ufficio impositore alla società nella fase istruttoria pre-accertamento.
La commissione tributaria provinciale ha fatto propria la te- si del ricorso.La Ctr ha poi respinto l’appello presentato dall’ufficio avverso la decisione di primo grado, confermando il principio di diritto in esso affermato.
I giudici milanesi hanno chiarito il ruolo di cardine del nostro ordinamento del principio del contraddittorio preventivo, sottolineando come questo sia espressione dell’obbligo, costituzionalmente imposto, di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.
A sostegno di questa affermazione la Ctr ha invocato la giurisprudenza di merito – definita come “granitica” – e le statuizioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione contenute nella sentenza 19667 del 18 settembre 2014.
Questa pronuncia della Suprema corte – hanno rammentato i giudici milanesi – suggella la natura di «principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa», recita che «il diritto al contraddicono, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’articolo 24 della Costituzione, e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’articolo 97 della Costituzione».
Sulla base di queste argomentazioni, la Ctr ha confermato la nullità dell’avviso di accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo: violazione che è stata ritenuta sussistente anche in presenza delle tre richieste di documenti ricevute dalla società.