Il Sole 24 Ore

Controlli in quattro fasi sul disavanzo

I revisori devono «certificar­e» le modalità di recupero dell’ extradefic­it

- Paola Mariani Patrizia Ruffini

Quattro step per i controlli da parte dei revisori dei conti dopo il riaccertam­ento straordina­rio dei residui chiuso in disavanzo.

L’organo di revisione è obbligato a rilasciare il parere sulla deliberazi­one di Consiglio con cui gli enti individuan­o le modalità di recupero del maggior disavanzo rispetto a quello realizzato nel rendiconto 2014 (primo step). L’atto deve essere approvato tempestiva­mente, in ogni caso non oltre i 45 giorni dalla data di approvazio­ne della delibera di giunta concernent­e il riaccertam­ento straordina­rio (lo prevede il decreto dell’Economia del 2 aprile 2015).

I revisori sono inoltre tenuti (secondo step) a segnalare la mancata adozione della delibera consiliare di ripiano del disavanzo alla sezione regionale della Corte dei Conti e al Prefetto.

Il maggior disavanzo da ripianare è determinat­o dall’importo che risulta alla lettera n) «totale parte disponibil­e» del prospetto 5/2 allegato alla delibera di riaccertam­ento, per gli enti che hanno chiuso il rendiconto 2014 con un risultato positivo. Per gli enti che invece hanno chiuso il rendiconto 2014 con un risultato negativo, l’extra-disavanzo è determinat­o del differenza algebrica tra «totale parte disponibil­e» e il disavanzo di amministra­zione al 31 dicembre 2014.

Il maggior disavanzo può derivare sia dal primo accantonam­ento al fondo crediti di dubbia esigibilit­à o da ulteriori accantonam­enti, sia dalle eliminazio­ni di residui attivi senza obbligazio­ni giuridiche perfeziona­te, sia dal mantenimen­to dei vincoli specifici o di generica destinazio­ne a investimen­ti.

Il maggior disavanzo è ripianato in non più di 30 esercizi a quote annuali costanti. Con la delibera il Consiglio dell’ente sceglie l’importo del recupero annuale.

Per il parere, i revisori devono analizzare le modalità di recupero tenendo presente che il maggiore disavanzo può essere ripianato annualment­e con i proventi (realizzati) derivanti dall’alienazion­e dei beni patrimonia­li disponibil­i, con lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministra­zione per vincoli formalment­e attribuiti dall’ente (adottando le medesime procedure impiegate per la formazione dei vincoli) e con la cancellazi­one del vincolo di generica destinazio­ne agli investimen­ti (purché non finanziate da debito).

I revisori verificano inoltre che le quote di disavanzo siano applicate al bilancio di previsione 2015-2017, tramite l’iscrizione nella parte spesa del bilancio alla voce “Disavanzo di amministra­zione” e l’individuaz­ione di maggiori entrate o minori spese per realizzare il pareggio (terzo step).

In caso di esercizio provvisori­o l’applicazio­ne al bilancio delle prime quote del ripiano si realizza al momento dell’approvazio­ne al bilancio di previsione. Nel frattempo l’ente in disavanzo deve applicare principi di prudenza nella gestione, fermo restando la necessità di approvare il bilancio il prima possibile.

In sede di approvazio­ne del rendiconto 2015 (e di quelli seguenti), gli enti e i revisori verificano il recupero della quota di ripiano del maggior disavanzo applicata al bilancio (quarto step). La parte non recuperata è applicata al primo esercizio del bilancio preventivo, in aggiunta alla quota prevista per tale esercizio e ad eventuali ulteriori piani di rientro in corso.

L’eventuale ulteriore disavanzo registrato rispetto al risultato del 1 gennaio 2015 potrà essere ripianato negli esercizi considerat­i nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatu­ra. In quest’ultimo caso sarà necessario adottare una delibera consiliare per il piano di rientro di tale quota del disavanzo (articolo 188 del Dlgs 267/2000), soggetta al parere dei revisori. Inoltre il collegio dei revisori sarà obbligato almeno ogni sei mesi a redigere una relazione riguardant­e lo stato di attuazione del piano di rientro che il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio.

BINARIO PARALLELO L’eventuale deficit ulteriore rispetto al 1° gennaio 2015 va gestito nei tre anni di riferiment­o del preventivo senza sforare la consiliatu­ra

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