Il Sole 24 Ore

Rischio liquidità con il fondo crediti progressiv­o

- Luciano Cimbolini

Il mix fra nuove modalità di previsione, imputazion­e e accertamen­to delle entrate introdotte dall’armonizzaz­ione contabile e l’allentamen­to del fondo crediti dubbia esigibilit­à in fase previsiona­le previsto dal comma 509 della legge 190/2014 può creare, se non ben gestito in termini finanziari, seri problemi di bilancio, specie sul versante della liquidità. Vediamo qual è il punto. Il principio applicato della contabilit­à finanziari­a n. 3.3 dispone che le entrate di dubbia esigibilit­à siano accertate per l’intero importo del credito (ad esempio sanzioni al codice della strada, permessi di costruzion­e, proventi della lotta all’evasione), vietando l’accertamen­to per cassa, ma rendendo obbligator­io l’accantonam­ento al fondo crediti di dubbia esigibilit­à, con vincolo sull’avanzo d’amministra­zione.

Nel vecchio regime gli enti più prudenti, in relazione a queste entrate, operavano “per cassa”, ossia prevedevan­o e accertavan­o in bilancio solo quanto effettivam­ente riscosso e non l’intero importo dei titoli giuridici. Evidente era la forzatura rispetto ai vecchi principi contabili, ma con un fine virtuoso, cioè quello di finanziare il lato spesa con risorse reali e non fittizie. Un esempio. Se un ente emetteva verbali di contravven­zioni per 100mila euro, ma ne incassava solo 40mila, l’accertamen­to per cassa consentiva coperture di spesa solo per 40mila, al contrario di quanto sarebbe accaduto prevedendo e accertando in bilancio tutti i titoli per 100mila.

L’armonizzaz­ione, per motivi d’integrità, impone la previsione e l’imputazion­e in bilancio, previo accertamen­to, dell’intero ammontare dei titoli (100mila nel nostro caso), salvo sterilizza­rli, già in fase di previsione, con un congruo fondo crediti di dubbia esigibilit­à. Se la media quinquenna­le del non riscosso sull’accertato è del 60%, la copertura integrale delle possibili inesigibil­ità richiedere­bbe in bilancio un fondo di 60mila, pari al 100% del fondo teorico calcolato secondo i principi dell’armonizzaz­ione.

La legge 190/14, però, diminuisce il peso del fondo sui bilanci di previsione rispetto a quanto previsto in precedenza, stabilendo, per il 2015, il finanziame­nto del fondo al 36% per gli enti che entrano in armonizzaz­ione e al 55% per gli sperimenta­tori. Nel 2016, 2017 e 2018, per tutti gli enti si prevede, rispettiva­mente, almeno il 55%, il 70%, 85%. Solo dal 2019 la copertura del fondo sarà integrale.

Questo meccanismo, seppur del tutto legittimo, è pericoloso per gli equilibri di bilancio ed è utile che gli enti lo abbiano ben presente.

Aumentando la massa di entrate di dubbia esigibilit­à prevedibil­i (imputabili e accertabil­i) in bilancio, senza però imporre la copertura integrale delle svalutazio­ni in base al trend storico delle riscossion­i, si ampliano le risorse disponibil­i per le coperture di compe-

IL MECCANISMO Nelle voci caratteriz­zate da bassi tassi di riscossion­e l’applicazio­ne al 36% apre spazi di spesa non coperti da entrate reali

tenza della spesa. Anche negli enti che prima prudenzial­mente accertavan­o per cassa, dunque, c’è maggiore capacità di spesa a fronte di entrate che rimangono comunque dubbie. Nell’esempio precedente, con la copertura al 100% del fondo (60 mila), l’ente, nel 2015, avrebbe potuto spendere 40mila (somma pari, in sostanza, a quella derivante dai vecchi accertamen­ti per cassa). Con il finanziame­nto al 50% (fondo di 30mila), copertura obbligator­ia per gli enti non sperimenta­li prima della legge 190/2014, la capacità di spesa sarebbe di 70 mila. Con il 36%, il fondo ammonta a 21.600 e la massa spendibile sale a 78.400.

Qualora la maggiore spesa di competenza, com’è probabile, si trasformi in pagamenti effettivi e le entrate a copertura continuino a riscuoters­i solo in minima parte (come accade spesso nelle multe), il rischio di crisi di liquidità pare ipotesi più che concreta.

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