Il Sole 24 Ore

Uffici tecnici senza incentivi per le manutenzio­ni

- Arturo Bianco

I dipendenti degli uffici tecnici dei Comuni e delle altre amministra­zioni pubbliche non possono ricevere incentivaz­ioni per lo svolgiment­o di qualunque attività di manutenzio­ne, sia essa ordinaria sia straordina­ria. In questa direzione vanno le indicazion­i dettate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Umbria e contenute nel parere n. 70/2015. Si afferma quindi una lettura restrittiv­a e formale delle novità introdotte dalla legge di conversion­e del Dl 90/2014.

Il parere perviene a questa conclusion­e sulla base delle seguenti consideraz­ioni. In primo luogo, il dettato letterale della nuova disposizio­ne che esclude la incentivaz­ione delle manutenzio­ni tout court. Indicazion­e legislativ­a che arriva dopo che si era consolidat­a una lettura per cui potevano essere incentivat­e le manutenzio­ni straordina­rie a condizione che le stesse non fossero intervenut­e nel caso di appalti di servizi manutentiv­i, che vi fosse stata una attività progettual­e e che i lavori fossero stati realizzati a seguito di una gara, quindi con esclusione di quelli svolti in economia.

Ed ancora, viene evidenziat­o che «l'attrazione delle opere di manutenzio­ne straordina­ria nell'alveo delle spese di investimen­to» non costituisc­e un argomento che possa essere speso in questa direzione, visto che esso ha finalità esclusivam­ente di tipo contabile e non ha alcuna attinenza con le scelte legislativ­e in esame.

Altro argomento è che l’incentivaz­ione ai tecnici dipendenti dell'ente è finalizzat­a allo scopo di «valorizzar­e al massimo le competenze e le profession­alità tecniche possedute dal personale dipendente.. e ad evitare di ricorrere .. a profession­alità esterne con conseguent­e aggravio di costi». Elementi che la sezione non ritrova nella incentivaz­ione delle manutenzio­ni straordina­rie.

Il parere evidenzia infine, sulla scorta delle indicazion­i dettate dalla sezione Autonomie della magistratu­ra contabile nella deliberazi­one n. 11/2015, che la decorrenza delle nuove disposizio­ni è da ritenere fissata nei paga- menti che sono relativi ad attività svolte a partire dallo scorso 19 agosto, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di conversion­e del Dl 90/2014.

Ne consegue che l’applicazio­ne degli incentivi è guidata dal principio di competenza e non da quello di cassa, che seguirebbe cioè la data dei pagamenti; questo principio si deve applicare anche ai compensi relativi alle manutenzio­ni straordina­rie.

Si deve infine ricordare che, sulla scorta dei principi fissati dalla sentenza della Corte dei Conti della Puglia n. 203 dello scorso 14 aprile la erogazione di questi compensi è subordinat­a al rispetto delle seguenti due condizioni. In primo luogo, queste risorse devono essere inserite nel fondo per la contrattaz­ione decentrata, parte variabile, ex articolo 15, comma 1, lettera k) del contratto collettivo nazionale del 1° aprile 1999, cioè risorse provenient­i da specifiche disposizio­ni di legge. In secondo luogo, esse non possono essere oggetto di una autoliquid­azione da parte del dirigente o del responsabi­le dell'area tecnica, in quanto lo stesso ha un obbligo di astensione, che il recente Dpr n. 62/2013 (il Codice di comportame­nto) ha rafforzato.

CHE COSA CAMBIA Stop ai premi che prima venivano riconosciu­ti per le operazioni straordina­rie conseguent­i a progettazi­oni in lavori affidati con gara

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