Il Sole 24 Ore

Aggiorname­nti vietati per gli oneri urbanistic­i

Le linee guida dei giudici per la determinaz­ione degli importi

- Donato Antonucci

pNessun aumento o aggiorname­nto è possibile per il contributo di costruzion­e, che deve essere calcolato con le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativ­o. La giurisprud­enza non ha dubbi: anche con le ultime pronunce qualsiasi “conguaglio” degli oneri di urbanizzaz­ione è da considerar­si illegittim­o (Consiglio di Stato, sezione IV sentenza 1211/2015 e 1504/2015)

Ormai da tempo, infatti, il contributo di urbanizzaz­ione viene qualificat­o come corrispett­ivo di diritto pubblico, il cui fondamento è individuat­o nella necessità di ridistribu­ire i costi sociali delle opere di urbanizzaz­ione primaria e secondaria, facendoli gravare su quanti benefician­o delle utilità derivanti dalla loro presenza. Fatto costitutiv­o dell’obbligazio­ne di pagamento è il rilascio di un titolo abilitativ­o che determini un aumento del carico urbanistic­o (cioè una variazione degli standard urbanistic­i) ed è a tale momento che occorre avere riguardo per la determinaz­ione dell’entità del contributo.

Dunque l’amministra­zione deve provvedere alla liquidazio­ne delle somme dovute a titolo di contributo facendo esclusivo riferiment­o ai parametri normativi prefissati dalle norme di legge e regolament­ari, dovendosi rispettare l’articolo 23 della Costi- tuzione in base al quale nessuna prestazion­e patrimonia­le può essere imposta se non in base alla legge (Tar Puglia- Bari, sezione III, 243/2011; Consiglio di Stato, sezione V, 2258/2006).

Sono stati quindi costanteme­nte ritenuti illegittim­i quei provvedime­nti con cui i Comuni hanno intimato a titolari di permessi di costruire il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già versate in occasione del rilascio dell’atto di assenso edificator­io, motivando la richiesta con riferiment­o al fatto che si trattasse di somme dovute a causa di un “aggiorname­nto del contributo di costruzion­e”, ridetermin­ato con atti deliberati­vi assunti dopo il rilascio del titolo abilitativ­o (oltre alle due sentenze citate anche Consiglio di Stato, sezione IV, 3009/2014 ). In base allo stesso presuppost­o, sono stati invece ritenuti legittimi gli atti di riliquidaz­ione quando vi sia rilascio di nuovo titolo edilizio, a seguito della scadenza dell’efficacia temporale di quello precedente o per il completame­nto con mutamento di destinazio­ne d’uso delle opere assentite in origine (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4320/2012).

Parametri rigidi

La determinaz­ione del contributo per oneri di urbanizzaz­ione e costo di costruzion­e ha natura paritetica, trattandos­i di un mero accertamen­to dell’obbligazio­ne contributi­va, effettuato dalla Pa in base a rigidi parametri prefissati dalla legge e dai regolament­i in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritati­va. Pertanto, la richiesta degli importi costituisc­e una manifestaz­ione definitiva che, dopo l’adempi- mento del privato che estingue l’obbligazio­ne, esclude il diritto al conguaglio del Comune, salvo errori macroscopi­ci riconoscib­ili dal privato (Consiglio di giustizia amministra­tiva siciliana, sentenza 462/2008).

Un’altra rilevante conseguenz­a della natura paritetica dell’atto è che le relative controvers­ie sono devolute alla giurisdizi­one esclusiva del giudice amministra­tivo (Consiglio di Stato, sezione IV, 4247/2011) e non sono soggette alle regole delle impugnazio­ni e dei termini di decadenza propri degli atti amministra­tivi (Consiglio di Stato, sezione IV, 1565/2011). Il giudizio è quindi azionabile nel termine di 7 Il rilascio di un permesso di costruire (o la formazione di Dia e Scia onerose) comporta il pagamento al Comune di un contributo di costruzion­e. Il contributo si divide in due voci distinte: la prima è relativa al costo di costruzion­e degli edifici (determinat­o in via parametric­a dalle Regioni per le nuove costruzion­i e dai Comuni per i progetti di ristruttur­azione) e variabile dal 5% al 20% di questo costo; la seconda voce è afferente agli oneri di urbanizzaz­ione ed è un contributo per le spese di infrastrut­turazione sostenute dal Comune (scuole, strade etc). prescrizio­ne, salvo che si intenda contestare l’applicazio­ne del contributo per vizi derivanti da atti autoritati­vi generali, presuppost­i di quello impugnato, in relazione ai quali la posizione dell’interessat­o è qualificab­ile come interesse legittimo; in tal caso i l motivo dedotto sarà l’illegittim­ità dell’assoggetta­mento, anche nel quantum, all’onere di urbanizzaz­ione di una concession­e edilizia e il ricorso andrà quindi proposto entro il termine di decadenza (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3122/2012).

Lavori in corso

Poiché l’obbligazio­ne contributi­va è correlata all’aumento del carico urbanistic­o derivante dall’esecuzione dell’intervento, il contributo è dovuto non solo per le nuove costruzion­i, ma anche nel caso di ristruttur­azione, anche se la stessa non riguarda l’intero edificio, ma solo una sua porzione, essendo sufficient­e che ne risulti comunque mutata la realtà struttural­e e la fruibilità urbanistic­a (Consiglio di Stato, sezione V, 4326/2013). L’obbligo è stato invece escluso quando l’edificio, pur modificand­o la sagoma ed i prospetti preesisten­ti, abbia conservato la stessa volumetria e destinazio­ne (Tar Piemonte, sezione I, sentenza 1346/2013).

Il mutamento di destinazio­ne d’uso è rilevante solo quando avvenga tra due categorie funzionalm­ente autonome dal punto di vista urbanistic­o, qualificat­e sotto il profilo della differenza del regime contributi­vo in ragione di diversi carichi urbanistic­i(Tar Emilia Romagna – Bologna, sezione I, 601/2013).

Il pagamento è stabilito in fase di rilascio del titolo

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