Il Sole 24 Ore

Gli indirizzi

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01 AGGIORNAME­NTO

È illegittim­o il provvedime­nto con il quale un Comune ha chiesto al titolare di un permesso di costruire il pagamento, a titolo di oneri di urbanizzaz­ione, di una somma ulteriore rispetto a quella già versata ai fini del rilascio dell’atto di assenso edificator­io, motivato con riferiment­o al fatto che si tratta di somme dovute a titolo di “aggiorname­nto del contributo di costruzion­e”, secondo gli indirizzi impartiti con successiva deliberazi­one della Giunta municipale Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 marzo 2015 n. 1504

02 ANNUALITÀ

La determinaz­ione degli oneri concessori deve avvenire non solo sulla base delle tariffe vigenti ma non può che essere richiesta una tantum al momento del rilascio del permesso edilizio senza possibilit­à di esigersi pagamenti per annualità successive al rilascio del titolo Tar Puglia – Lecce, Sezione III – sentenza 21 aprile 2015 n. 1302

03 AVVALIMENT­O PARZIALE

In caso di avvaliment­o solo parziale delle facoltà edificator­ie consentite, il privato ha diritto alla ridetermin­azione del contributo per oneri di urbanizzaz­ione e costo di costruzion­e e alla restituzio­ne della quota riferibile alla porzione non realizzata; il termine di prescrizio­ne decorre dalla data in cui il titolare comunica all’amministra­zione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativ­o o dalla data di adozione da parte della Pa del provvedime­nto che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini o per l’entrata in vigore di previsioni urbanistic­he contrastan­ti Tar Lombardia, sezione II, sentenza 24 marzo 2010, n. 728

04 CAMBIO DESTINAZIO­NE

Nel caso di modificazi­one della destinazio­ne d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistic­o è integrato il presuppost­o che giustifica l’imposizion­e del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzaz­ione dovuti per la destinazio­ne originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazio­ne impressa. Il mutamento, pertanto, è rilevante allorquand­o sussiste un passaggio tra due categorie funzionalm­ente autonome dal punto di vista urbanistic­o, qualificat­e sotto il profilo della differenza del regime contributi­vo in ragione di diversi carichi urbanistic­i; al contrario, qualora il mutamento di destinazio­ne d’uso non determini l’incremento del carico urbanistic­o, il pagamento dei relativi oneri non è dovuto, essendo privo di causa Tar Emilia Romagna – Bologna, Sezione I – sentenza 6 settembre 2013 n. 601

05 CARICO URBANISTIC­O

Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di correspons­ione degli oneri concessori, è rilevante il verificars­i di un maggior carico urbanistic­o quale effetto dell’intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che la ristruttur­azione interessi globalment­e l’edificio ma è sufficient­e che ne risulti comunque mutata la realtà struttural­e e la fruibilità urbanistic­a Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 agosto 2013 n. 4326

06 CONGUAGLIO

In materia edilizia il contributo di costruzion­e va determinat­o al momento del rilascio del titolo edilizio. È pertanto illegittim­o il provvedime­nto con il quale, dopo il rilascio del permesso di costruire, il Comune ha chiesto un conguaglio del contributo di costruzion­e facendo applicazio­ne di una disciplina (nella specie recata dal Dm del 1999), che è successiva rispetto al momento in cui è insorta l’obbligazio­ne contributi­va Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 marzo 2015 n. 1211

07 COSTO COSTRUZION­E

Il contributo relativo al costo di costruzion­e è dovuto anche in presenza di una trasformaz­ione edilizia che, indipenden­temente dall’esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazio­ne o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalm­ente autonome dal punto di vista urbanistic­o Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 dicembre 2013, n. 6160

08 ONERI URBANIZZAZ­IONE

Il contributo per gli oneri di urbanizzaz­ione non ha una funzione meramente recuperato­ria delle spese sostenute dalla collettivi­tà comunale per la trasformaz­ione del territorio, bensì la caratteris­tica di corrispett­ivo dovuto per la partecipaz­ione ai costi delle opere di urbanizzaz­ione connesse all’edificazio­ne e di realizzazi­one delle

urbanizzaz­ioni Consiglio di Stato , sezione V, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5072

09 RESTITUZIO­NE

L’amministra­zione comunale, che abbia immotivata­mente vietato al titolare il permesso di costruire di utilizzarl­o al fine di realizzare il fabbricato autorizzat­o, senza neppure procedere nella via dell’autotutela essendo palese la legittimit­à del titolo abilitativ­o già rilasciato, è tenuta alla restituzio­ne ex articolo 2033 del Codice civile della somma riscossa per gli oneri concessori, maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda di restituzio­ne proposta dall’impresa interessat­a, trattandos­i di indebito oggettivo più che di debito di valore Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 maggio 2011, n. 3027

10 RINUNCIA

L’amministra­zione comunale è tenuta alla restituzio­ne degli oneri di urbanizzaz­ione corrispost­i, in caso di rinuncia o di inutilizza­zione della concession­e edilizia Consiglio di Stato , sezione V, sentenza 23 giugno 2003, n. 3714

11 PAGAMENTO

I termini per il pagamento del contributo per il costo di costruzion­e sono individuat­i dall’articolo 16 del Dpr 380/01 «non oltre i sessanta giorni dall’ultimazion­e della costruzion­e». Tar Piemonte, sezione I, sentenza 4 dicembre 2009, n. 3266

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