Gli indirizzi
01 AGGIORNAMENTO
È illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha chiesto al titolare di un permesso di costruire il pagamento, a titolo di oneri di urbanizzazione, di una somma ulteriore rispetto a quella già versata ai fini del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, motivato con riferimento al fatto che si tratta di somme dovute a titolo di “aggiornamento del contributo di costruzione”, secondo gli indirizzi impartiti con successiva deliberazione della Giunta municipale Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 marzo 2015 n. 1504
02 ANNUALITÀ
La determinazione degli oneri concessori deve avvenire non solo sulla base delle tariffe vigenti ma non può che essere richiesta una tantum al momento del rilascio del permesso edilizio senza possibilità di esigersi pagamenti per annualità successive al rilascio del titolo Tar Puglia – Lecce, Sezione III – sentenza 21 aprile 2015 n. 1302
03 AVVALIMENTO PARZIALE
In caso di avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie consentite, il privato ha diritto alla rideterminazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e alla restituzione della quota riferibile alla porzione non realizzata; il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte della Pa del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini o per l’entrata in vigore di previsioni urbanistiche contrastanti Tar Lombardia, sezione II, sentenza 24 marzo 2010, n. 728
04 CAMBIO DESTINAZIONE
Nel caso di modificazione della destinazione d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistico è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa. Il mutamento, pertanto, è rilevante allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici; al contrario, qualora il mutamento di destinazione d’uso non determini l’incremento del carico urbanistico, il pagamento dei relativi oneri non è dovuto, essendo privo di causa Tar Emilia Romagna – Bologna, Sezione I – sentenza 6 settembre 2013 n. 601
05 CARICO URBANISTICO
Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione interessi globalmente l’edificio ma è sufficiente che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 agosto 2013 n. 4326
06 CONGUAGLIO
In materia edilizia il contributo di costruzione va determinato al momento del rilascio del titolo edilizio. È pertanto illegittimo il provvedimento con il quale, dopo il rilascio del permesso di costruire, il Comune ha chiesto un conguaglio del contributo di costruzione facendo applicazione di una disciplina (nella specie recata dal Dm del 1999), che è successiva rispetto al momento in cui è insorta l’obbligazione contributiva Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 marzo 2015 n. 1211
07 COSTO COSTRUZIONE
Il contributo relativo al costo di costruzione è dovuto anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 dicembre 2013, n. 6160
08 ONERI URBANIZZAZIONE
Il contributo per gli oneri di urbanizzazione non ha una funzione meramente recuperatoria delle spese sostenute dalla collettività comunale per la trasformazione del territorio, bensì la caratteristica di corrispettivo dovuto per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all’edificazione e di realizzazione delle
urbanizzazioni Consiglio di Stato , sezione V, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5072
09 RESTITUZIONE
L’amministrazione comunale, che abbia immotivatamente vietato al titolare il permesso di costruire di utilizzarlo al fine di realizzare il fabbricato autorizzato, senza neppure procedere nella via dell’autotutela essendo palese la legittimità del titolo abilitativo già rilasciato, è tenuta alla restituzione ex articolo 2033 del Codice civile della somma riscossa per gli oneri concessori, maggiorata degli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda di restituzione proposta dall’impresa interessata, trattandosi di indebito oggettivo più che di debito di valore Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 maggio 2011, n. 3027
10 RINUNCIA
L’amministrazione comunale è tenuta alla restituzione degli oneri di urbanizzazione corrisposti, in caso di rinuncia o di inutilizzazione della concessione edilizia Consiglio di Stato , sezione V, sentenza 23 giugno 2003, n. 3714
11 PAGAMENTO
I termini per il pagamento del contributo per il costo di costruzione sono individuati dall’articolo 16 del Dpr 380/01 «non oltre i sessanta giorni dall’ultimazione della costruzione». Tar Piemonte, sezione I, sentenza 4 dicembre 2009, n. 3266