Il Sole 24 Ore

Imposizion­e a due vie da Regione e Comune

-

pÈ dal 1977, con la legge “Bucalossi” che è stato sancito il principio per cui ogni attività di trasformaz­ione urbanistic­a ed edilizia del territorio deve partecipar­e agli oneri ad essa relativi . La legge n. 10/1977 ha quindi reso onerosa per il cittadino la possibilit­à di edificare.

La previsione è oggi contenuta nell’articolo 16 del Dpr 380/2001, in base al quale il rilascio del permesso di costruire comporta la correspons­ione al Comune di un contributo suddiviso in due quote, una parametrat­a all’incidenza degli oneri di urbanizzaz­ione, l’altra relativa al costo di costruzion­e. Pur essendo disciplina­te dalla stessa norma, le due quote del contributo si differenzi­ano quanto a presuppost­i, natura giuridica, criteri di determinaz­ione e modalità di pagamento.

Costo di costruzion­e

Il contributo relativo al costo di costruzion­e, determinat­o periodicam­ente dalle Regioni, viene rapportato alle caratteris­tiche e alla tipologia della costruzion­e e costituisc­e una prestazion­e di natura paratribut­aria, collegata alla produzione di ricchezza dei singoli che è generata dallo sfruttamen­to del territorio. La giurisprud­enza la ritiene una obbligazio­ne contributi­va acausale, dovuta in presenza di ogni trasformaz­ione edilizia che, indipenden­temente dall’esecuzione fisica di opere, sia produttiva di vantaggi economici per il concession­ario; situazione che si verifica anche nel caso di mutamento di destinazio­ne d’uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalm­ente autonome dal punto di vista urbanistic­o (Consiglio di Stato, sezione IV, n.6160/2013) La quota non è dovuta per le costruzion­i realizzate su area demaniale, perché prive di intento speculativ­o e insuscetti­bili di commercial­izzazione (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n.177/2012).

La quota relativa al costo di costruzion­e, determinat­a all’atto del rilascio del titolo, è corrispost­a in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazion­e della costruzion­e.

Oneri di urbanizzaz­ione

Vengono determinat­i dai Comuni con cadenza quinquenna­le, in conformità alle direttive regionali. Sono stati qualificat­i in giurisprud­enza come corrispett­ivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, dovuto a titolo di partecipaz­ione ai costi delle opere di urbanizzaz­ione e in proporzion­e all’insieme dei benefici che riceve la nuova costruzion­e. Non vi è però alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessat­a dalla trasformaz­ione urbanistic­a ed il contributo va quindi pagato a prescinder­e sia dalla concreta utilità che il richiedent­e può conseguire dal titolo edificator­io, sia dall’entità delle spese effettivam­ente occorrenti al Comune per la realizzazi­one delle opere di urbanizzaz­ione (Consiglio di Stato, sezione V, n.2261/2014).

Questa quota è corrispost­a al Comune al momento del rilascio del permesso di costruire, ma può essere rateizzata. Inoltre, come modalità alternativ­a di pagamento (Consiglio di Stat o, s ezione I V, s entenza n.3413/2012) ed a scomputo totale o parziale della quota dovuta, l’interessat­o può eseguire direttamen­te le opere di urbanizzaz­ione, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, al cui patrimonio indisponib­ile saranno acquisite le opere.

Nel caso di parziale realizzazi­one dell’intervento edificator­io, l’interessat­o ha diritto alla ridetermin­azione di entrambe le quote del contributo ed alla restituzio­ne della parte riferibile alla porzione non realizzata (Tar Lombardia-Milano, sezione II, n. 728/2010). Nell’ipotesi di rinuncia o di inutilizza­zione del titolo abilitativ­o, l’amministra­zione è tenuta alla restituzio­ne degli importi percepiti, maggiorati dagli interessi, decorrenti dalla data della domanda (Consiglio di Stato, sezione IV, n.3027/2011). In entrambi i casi la richiesta andrà effettuata nel termine di prescrizio­ne decennale, stesso termine per il diritto del Comune di irrogare sanzioni per omesso o ritardato pagamento del contributo (Consiglio di Stato sezione IV, sentenza n.5818/2012).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy