RITENUTA OPERATA NEL 2015 SULLA FATTURA DEL 2014
Un intermediario di commercio emette fattura nel mese di dicembre 2014 per le sue competenze; la fattura viene pagata a marzo 2015 e la ritenuta d’acconto viene versata entro il 16 aprile. La fattura emessa dall’intermediario segue il principio di competenza, ma la certificazione deve riguardare l’anno 2014 o 2015? La stessa domanda vale per il modello 770.
F.A. – SALERNO
Le ritenute risultano versate tempestivamente entro il 16 aprile del 2015 e devono essere indicate nel modello 770/2016 (periodo di imposta 2015 durante il quale sono state operate) presentato a cura del sostituto di imposta. Ai sensi dell’articolo 22 del Dpr n. preleva i beni in Italia e li consegna nei magazzini della società svizzera. Il trasportatore fatturerà alla società italiana il trasporto. La fattura in questione deve essere assoggettata all’articolo 9 della legge Iva? Se dovesse poi fare il procedimento inverso, cioè prelevare dei beni in Svizzera e portarli in Italia, per conto della stessa società italiana, il regime cambierebbe?
T.B. – BRESCIA
Nel caso del trasporto delle merci dall’Italia alla Svizzera, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia, ma, essendo collegata ad una operazione di esportazione merci, il committente italiano si autofatturerà la prestazione ricevuta non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 2, Dpr 633/1972. Analogamente, per il trasporto delle merci dalla Svizzera all’Italia, trattandosi di operazione di importazione, il committente italiano si autofatturerà la prestazione ricevuta non imponibile Iva, sempre ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 2, Dpr 633/1972. Si precisa in particolare che, nel caso dell’importazione, le spese di trasporto godono della non imponibilità solo se siano incluse nella determinazione del valore dell’importazione assoggettato ad Iva in dogana, mentre, se non sono dichiarate in bolletta doganale, sono soggette ad Iva al 22%.
A cura di Stefano Aldovisi