Il Sole 24 Ore

LUNGO L’ITER PER SFRATTARE L’INQUILINO «IN NERO»

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Alla luce della più recente normativa, nel caso in cui si sia al cospetto di un contratto di locazione ad uso abitativo, non registrato, il locatore potrebbe ugualmente convenire in giudizio il conduttore e chiedere nei suoi confronti sfratto per morosità con contestual­e citazione per la convalida, causa il mancato pagamento di canoni arretrati? Altrimenti, sempre il locatore, dopo aver provveduto in un secondo momento alla registrazi­one del contratto, nell’ipotesi in cui la relativa registrazi­one possa avere efficacia sanante ex nunc, potrebbe comunque agire in giudizio chiedendo lo sfratto per morosità? E la registrazi­one, nel caso in cui avesse efficacia sanante, salvo la comminazio­ne di sanzioni tributarie per il mancato assolvimen­to di oneri fiscali, potrebbe essere compiuta in qualsiasi momento, oppure deve essere compiuta in un lasso di tempo specifico, decorrente dalla data della stipula per iscritto del contratto?

S.P. – LATINA

La nullità dei contratti di locazione non registrati, siano essi abitativi o per uso diverso da quello abitativo, è sancita dall’articolo 1, comma 346, della legge 311/2004 (Finanziari­a per il 2005). Detta norma non è stata inficiata da pronunce della Corte costituzio­nale. Che ha invece dichiarato l’illegittim­ità costituzio­nale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del Dlgs 23 del 2011 (sulla cedolare secca) nella parte in cui stabiliva che in caso di omessa registrazi­one dei contratti ad uso abitativo nel termine stabilito dalla legge, il contratto fosse autoritati­vamente sottoposto alla durata di un quattro anni, rinnovabil­i, a decorrere dalla data della registrazi­one del contratto, con il pagamento di un canone pari al triplo della rendita catastale. Con il Dl 47/2014, convertito nella legge 80/2014, sono stati fatti salvi fino alla data del 31 dicembre 2015 gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9 del Dlgs 23/2011. Se un contratto di locazione è nullo, lo stesso non può essere fatto valere in sede di sfratto per morosità, procedimen­to speciale utilizzabi­le solo quando sussistano determinat­i presuppost­i: tra questi, che vi sia un valido contratto di locazione tra le parti. Poiché la sanzione di nullità fa venir meno il contratto, per ottenere la restituzio­ne dell’immobile e il pagamento di un corrispett­ivo è necessario che si agisca con un giudizio ordinario, di maggior durata rispetto a quello di convalida, chiedendo la condanna dell’occupante sen- documento cartaceo, accompagna­to da apposita marca da bollo, non può essere sostituita da comunicazi­oni a mezzo posta elettronic­a.

A cura di Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti

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