SULLA QUIETANZA C’È OBBLIGO DI MARCA DA BOLLO
Un privato dà in affitto ad una società un negozio in una località turistica. Sia il proprietario locatore che la società locataria risiedono in località diversa da quella in cui ha sede il negozio, rendendo così impossibile lo scambio sul posto delle ricevute degli affitti incassati per bonifico su c/c bancario (indicato nel contratto). Il fisco ritiene valida una ricevuta inviata per mail, tenendo presente che il locatore non ha un proprio indirizzo Pec? E, comunque, la mail va inviata all’indirizzo Pec della società, o sono possibili anche altri indirizzi? Inoltre, trattandosi di Spa con un’organizzazione strutturata, l’invio, ad esempio al responsabile amministrativo piuttosto che ad un indirizzo mail centrale, è considerata dal fisco formalmente corretta? Se la via della mail è impraticabile, quali altre strade ci sono in assenza di possibilità del privato di apporre una propria firma elettronica su una ricevuta dattiloscritta? Serve ancora il classico blocchetto autocopiante?
E.M. – ROMA
La ricevuta, rilasciata dal locatore a favore del conduttore a fronte dei canoni di affitto pagati, risponde al dettato normativo dell’articolo 1199 del Codice civile, che prevede il diritto del conduttore di ricevere, a propria richiesta e a proprie spese, apposita quietanza delle somme pagate. In altre parole, il rilascio della quietanza relativa al pagamento dei canoni di locazione attiene al profilo della prova e riguarda il debitore che ha interesse a dimostrare di aver ottemperato alle proprie obbligazioni pecuniarie. Qualora il conduttore non ne faccia richiesta, la prova del pagamento può essere fornita anche attraverso la contabile bancaria relativa al pagamento, a mezzo bonifico, del canone di locazione. In questo caso, il proprietario può anche non rilasciare alcuna ricevuta di avvenuto pagamento in modo da evitare di assolvere l’imposta di bollo. Se invece, il conduttore richiede l’emissione di apposita quietanza da parte del locatore, su questa, ai sensi dell’articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/1972 in materia di imposta di bollo, deve essere apposta marca da bollo da 2 euro. Nel caso di richiesta di quietanza, quindi, l’emissione di un za titolo alla restituzione del bene. Il risarcimento del danno verrà poi liquidato in misura determinata dal giudice, normalmente utilizzandosi il criterio dei canoni di mercato per immobili analoghi in zona. Una tardiva registrazione del contratto, ma solo dal momento in cui detta registrazione abbia avuto efficacia sanante del contratto nullo (condizione temporale, questa, su cui la giurisprudenza di merito è divisa), potrebbe consentire di ottenere la risoluzione del contratto utilizzandosi il procedimento di sfratto per morosità per il mancato pagamento dei soli canoni maturati durante il periodo di tempo “sanato” dalla tardiva registrazione.