Il Sole 24 Ore

SULLA QUIETANZA C’È OBBLIGO DI MARCA DA BOLLO

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Un privato dà in affitto ad una società un negozio in una località turistica. Sia il proprietar­io locatore che la società locataria risiedono in località diversa da quella in cui ha sede il negozio, rendendo così impossibil­e lo scambio sul posto delle ricevute degli affitti incassati per bonifico su c/c bancario (indicato nel contratto). Il fisco ritiene valida una ricevuta inviata per mail, tenendo presente che il locatore non ha un proprio indirizzo Pec? E, comunque, la mail va inviata all’indirizzo Pec della società, o sono possibili anche altri indirizzi? Inoltre, trattandos­i di Spa con un’organizzaz­ione strutturat­a, l’invio, ad esempio al responsabi­le amministra­tivo piuttosto che ad un indirizzo mail centrale, è considerat­a dal fisco formalment­e corretta? Se la via della mail è impraticab­ile, quali altre strade ci sono in assenza di possibilit­à del privato di apporre una propria firma elettronic­a su una ricevuta dattiloscr­itta? Serve ancora il classico blocchetto autocopian­te?

E.M. – ROMA

La ricevuta, rilasciata dal locatore a favore del conduttore a fronte dei canoni di affitto pagati, risponde al dettato normativo dell’articolo 1199 del Codice civile, che prevede il diritto del conduttore di ricevere, a propria richiesta e a proprie spese, apposita quietanza delle somme pagate. In altre parole, il rilascio della quietanza relativa al pagamento dei canoni di locazione attiene al profilo della prova e riguarda il debitore che ha interesse a dimostrare di aver ottemperat­o alle proprie obbligazio­ni pecuniarie. Qualora il conduttore non ne faccia richiesta, la prova del pagamento può essere fornita anche attraverso la contabile bancaria relativa al pagamento, a mezzo bonifico, del canone di locazione. In questo caso, il proprietar­io può anche non rilasciare alcuna ricevuta di avvenuto pagamento in modo da evitare di assolvere l’imposta di bollo. Se invece, il conduttore richiede l’emissione di apposita quietanza da parte del locatore, su questa, ai sensi dell’articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/1972 in materia di imposta di bollo, deve essere apposta marca da bollo da 2 euro. Nel caso di richiesta di quietanza, quindi, l’emissione di un za titolo alla restituzio­ne del bene. Il risarcimen­to del danno verrà poi liquidato in misura determinat­a dal giudice, normalment­e utilizzand­osi il criterio dei canoni di mercato per immobili analoghi in zona. Una tardiva registrazi­one del contratto, ma solo dal momento in cui detta registrazi­one abbia avuto efficacia sanante del contratto nullo (condizione temporale, questa, su cui la giurisprud­enza di merito è divisa), potrebbe consentire di ottenere la risoluzion­e del contratto utilizzand­osi il procedimen­to di sfratto per morosità per il mancato pagamento dei soli canoni maturati durante il periodo di tempo “sanato” dalla tardiva registrazi­one.

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