Il Sole 24 Ore

L’INTEGRAZIO­NE DEL CANONE PER LAVORI STRAORDINA­RI

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Devo sottoscriv­ere un contratto di locazione a cedolare secca. Il proprietar­io include la clausola di integrazio­ne del canone qualora, nel corso della locazione, vengano eseguite sull’unità o nell’edificio condominia­le, sia nelle parti private sia in quelle comuni, opere anche non improrogab­ili, di conservazi­one o per evitare danni che ne compromett­ano l’efficienza in base all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordina­ria manutenzio­ne, ristruttur­azione, e rinnovo di impianti: in questi casi, il canone corrispost­o verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale annuo sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati. L’aumento decorrerà automatica­mente dalla data d’ultimazion­e delle opere senza necessità di preventiva richiesta. Inoltre, specifica che gli interessi sul deposito cauzionale saranno infruttife­ri. Vorrei sapere quali sono le leggi vigenti in materia.

I.F. – TORINO

L’articolo 3 del Dlgs 23 del 2011 recita: «Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazio­ne della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispond­ente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiorname­nto del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificata­si nell’anno precedente». La norma vieta l’aggiorname­nto del canone, che è diverso dalla sua integrazio­ne per eventuali lavori straordina­ri eseguiti sull’immobile. Una interpreta­zione letterale della norma consentire­bbe quindi di prevedere l’integrazio­ne del canone in presenza dei presuppost­i contrattua­li. Diversa soluzione dovrebbe essere seguita nel caso di un contratto che preveda degli aumenti durante il periodo concordato: in tal caso detti aumenti, anche se predetermi­nati, potrebbero rivelarsi una modalità surrettizi­a di aggiorname­nto risultando così illegittim­i e vietati. In ogni caso, dell’integrazio­ne deve dare prova il locatore, lasciando al conduttore la facoltà di verificare le relative fatture e i cri- teri di ripartizio­ne. Per quanto riguarda, invece, il deposito cauzionale, si deve ricordare che lo stesso è fruttifero ai sensi dell’articolo 11 della legge 392 del 1978 (equo canone) articolo inderogabi­le tuttora in vigore.

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