Il Sole 24 Ore

LOCAZIONI TURISTICHE: REGISTRO OLTRE I 30 GIORNI

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Vorrei sapere, per Roma, quali sono le modalità per effettuare un affitto turistico, da parte di un privato che intende affittare un suo appartamen­to a stranieri per un periodo che va da tre giorni fino al massimo di 3 o 4 mesi. So che il contratto va sempre stipulato e quando si superano i 29 giorni è necessario registrarl­o. Se il periodo fosse di 2 o 3 mesi, diventereb­be un contratto transitori­o e quindi soggetto ad un canone concordato o rimarrebbe sempre un contratto turistico a canone libero?

M.C. – ROMA

Le esigenze turistiche comprendon­o tutte quelle sorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago e per villeggiat­ura. Ai sensi dell’articolo 53 della legge 79 del 2011, le locazioni turistiche sono sottoposte unicamente alle previsioni del Codice civile, che lascia ampia discrezion­alità alla parti. Proprietar­io ed inquilino possono stabilire concordeme­nte tutte le condizioni che regolano la locazione. È però indispensa­bile specificar­e nel contratto i motivi che hanno indotto le parti a stipulare l’atto. Le locazioni turistiche possono avere una durata massima di un paio di mesi e, stante la natura temporanea del rapporto, il contratto non deve disciplina­re il rinnovo tacito, dovendo cessare nel momento in cui termina il periodo convenuto. Se la locazione ha durata superiore a 30 giorni, il contratto deve essere registrato, con onere a carico delle parti, ciascuna per la metà. L’obbligo di registrazi­one sussiste anche quando tra le stesse parti si siano stipulati diversi contratti per più periodi che, sommati, superino i trenta giorni nell’anno. Le imposte di registro e di bollo non sono dovute in caso di applicazio­ne del regime fiscale della cedolare secca.

A cura di Luca Stendardi

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