Non basta la consegna all’intermediario
Non è sufficiente la consegna all’intermediario abilitato per provare la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’impegno dell’intermediario alla trasmissione non esclude il contribuente dalla verifica dell’adempimento. Inoltre il rapporto contrattuale ha natura privatistica e il contribuente resta soggetto passivo fiscale. E, infine, l’atto notorio reso dall’intermediario prova solo la tempestiva consegna della dichiarazione. È quanto emerge dalla sentenza 11236/2015 della Cassazione.
A una società è stato notificato un ruolo emesso a seguito di attività liquidatoria dall’ufficio, che le richieva il pagamento dell’Iva non versata per l’anno 2001. La società si è opposta davanti al giudice sostenendo che l’amministrazione finanziaria non ha tenuto conto del credito Iva ma l’Agenzia, dal canto suo, ha affermato che il modello Unico non era stato presentato.
La Ctp respinge il ricorso e così la società si rivolge alla Ctr, che accoglie l’appello ritenendo provato l’invio della dichiarazione in base a un atto notorio reso dal professionista incaricato quale intermediario telematico.
A questo punto il fisco ha presentato ricorso per Cassazione, ritenendo che la Ctr avrebbe errato nel considerare l’impegno del professionista a trasmettere la dichiarazione telematica come prova della presentazione della dichiarazione stessa in quanto tale prova è rappresentata solo dalla ricevuta dell’Agenzia dopo la ricezione della dichiarazione. E pertanto non ha valore probatorio l’impegno dell’intermediario alla trasmissione e neppure l’atto notorio esibito al giudice. La Cassazione dà nuovamente ragione all’ufficio per tre ordini di motivi. Vediamo nel dettaglio.
e La norma vigente (ratione temporis) all’epoca dei fat-