Per le liti temerarie c’è il pericolo di doppia condanna
Compensazione quando la materia è incerta Pagamento delle spese e riarcimento del danno
Uffici e contribuenti devono evitare di litigare, anche perché negli ultimi anni il contenzioso è diventato il gioco dell’oca. A ogni sentenza favorevole per una delle parti, ufficio o contribuente, segue il ricorso della parte perdente che, in genere, non rinuncia alla lite.
Per legge, è previsto, infatti, che, in caso di contenzioso, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza (articolo 15 del decreto legislativo 546/1992).
Al di là di questa ipotesi la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’articolo 92, comma 2 del Codice di procedura civile. Questo comma dispone che se c’è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Va detto che i giudici, anche per la complessità del sistema fiscale, decidono spesso per la compensazione, che rimangono perciò a carico delle parti, uffici e contribuenti.
Quando, però, la materia è pacifica, i giudici condannano la parte soccombente al pagamento delle spese. In aggiunta, la parte soccombente può anche essere con- dannata al risarcimento dei danni per lite temeraria. Si applica, in questo caso, l’articolo 96 Cpc relativo alla “responsabilità aggravata”. Esso stabilisce che se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. In ogni caso, però, il presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all’applicazione dell’articolo 96 quando tale requisito non sussista (Cassazione, 24294/2014).
Di norma, la richiesta della condanna alle spese, così come l’istanza per il risarcimento dei danni per lite temeraria, si indicano in sede di ricorso. Il contribuente, dopo avere specificato i motivi per i quali chiede l’annullamento dell’atto dell’ufficio, può chiedere anche la condanna dell’ufficio al pagamento delle spese del giudizio a norma dell’articolo 15 del decreto 546/1992, nonché al risarcimento dei danni provocati, per stress e patemad ’animo con seguentia una lite temeraria in base all’articolo 96 del Codice di procedura civile.
La situazione si presenta diversamente a seconda delle parti del contenzioso. Gli uffici devono provare a colpire i veri evasori, ricordandosi, nel corso delle procedure, dell’autotutela, strumento purtroppo poco impiegato. Per gli uffici sono da considerare liti perdenti e temerarie, per esempio, quelle in tema di: studi di settore automatizzati; diniego di rimborsi Iva con l’applicazione della prescrizione biennale, quando, invece, la prescrizione è decennale; sanzioni applicate agli eredi; presunte violazioni per errori formali che non sono punibili; accertamenti eseguiti con il classico sistema del copia– incolla dei rilievi della Finanza.
Prima di emettere qualsiasi atto impositivo o di chiedere delle somme, poi, è indispensabile il confronto tra uffici e contribuenti. Senza contraddittorio, gli atti del Fisco sono nulli. Per la Cassazione - sentenza 19667/14 - incombe sull’amministrazione finanziaria un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente su diritti e interessi del contribuente. In caso contrario l’atto è nullo. Nella sentenza, si sottolinea l’obbligatorietà della preventiva comunicazione che deve essere portata a conoscenza del contribuente, per garantirgli il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
Le liti temerarie, però, devono essere evitate anche dai contribuenti. Per esempio non prentando impugnazione contro atti degli uffici che hanno rilevato evasioni incontestabili oppure basandosi su presunte, ma indimostrabili, violazioni formali degli stessi uffici.