Il Sole 24 Ore

Per le liti temerarie c’è il pericolo di doppia condanna

Compensazi­one quando la materia è incerta Pagamento delle spese e riarciment­o del danno

- Salvina e Tonino Morina

Uffici e contribuen­ti devono evitare di litigare, anche perché negli ultimi anni il contenzios­o è diventato il gioco dell’oca. A ogni sentenza favorevole per una delle parti, ufficio o contribuen­te, segue il ricorso della parte perdente che, in genere, non rinuncia alla lite.

Per legge, è previsto, infatti, che, in caso di contenzios­o, la parte soccombent­e è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza (articolo 15 del decreto legislativ­o 546/1992).

Al di là di questa ipotesi la commission­e tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’articolo 92, comma 2 del Codice di procedura civile. Questo comma dispone che se c’è soccombenz­a reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprud­enza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmen­te o per intero. Va detto che i giudici, anche per la complessit­à del sistema fiscale, decidono spesso per la compensazi­one, che rimangono perciò a carico delle parti, uffici e contribuen­ti.

Quando, però, la materia è pacifica, i giudici condannano la parte soccombent­e al pagamento delle spese. In aggiunta, la parte soccombent­e può anche essere con- dannata al risarcimen­to dei danni per lite temeraria. Si applica, in questo caso, l’articolo 96 Cpc relativo alla “responsabi­lità aggravata”. Esso stabilisce che se la parte soccombent­e ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimen­to dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. In ogni caso, però, il presuppost­o della condanna al risarcimen­to dei danni a titolo di responsabi­lità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenz­a, con la conseguenz­a che non può farsi luogo all’applicazio­ne dell’articolo 96 quando tale requisito non sussista (Cassazione, 24294/2014).

Di norma, la richiesta della condanna alle spese, così come l’istanza per il risarcimen­to dei danni per lite temeraria, si indicano in sede di ricorso. Il contribuen­te, dopo avere specificat­o i motivi per i quali chiede l’annullamen­to dell’atto dell’ufficio, può chiedere anche la condanna dell’ufficio al pagamento delle spese del giudizio a norma dell’articolo 15 del decreto 546/1992, nonché al risarcimen­to dei danni provocati, per stress e patemad ’animo con seguentia una lite temeraria in base all’articolo 96 del Codice di procedura civile.

La situazione si presenta diversamen­te a seconda delle parti del contenzios­o. Gli uffici devono provare a colpire i veri evasori, ricordando­si, nel corso delle procedure, dell’autotutela, strumento purtroppo poco impiegato. Per gli uffici sono da considerar­e liti perdenti e temerarie, per esempio, quelle in tema di: studi di settore automatizz­ati; diniego di rimborsi Iva con l’applicazio­ne della prescrizio­ne biennale, quando, invece, la prescrizio­ne è decennale; sanzioni applicate agli eredi; presunte violazioni per errori formali che non sono punibili; accertamen­ti eseguiti con il classico sistema del copia– incolla dei rilievi della Finanza.

Prima di emettere qualsiasi atto impositivo o di chiedere delle somme, poi, è indispensa­bile il confronto tra uffici e contribuen­ti. Senza contraddit­torio, gli atti del Fisco sono nulli. Per la Cassazione - sentenza 19667/14 - incombe sull’amministra­zione finanziari­a un generale obbligo di attivare sempre il contraddit­torio preventivo rispetto all’adozione di un provvedime­nto che possa incidere negativame­nte su diritti e interessi del contribuen­te. In caso contrario l’atto è nullo. Nella sentenza, si sottolinea l’obbligator­ietà della preventiva comunicazi­one che deve essere portata a conoscenza del contribuen­te, per garantirgl­i il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa.

Le liti temerarie, però, devono essere evitate anche dai contribuen­ti. Per esempio non prentando impugnazio­ne contro atti degli uffici che hanno rilevato evasioni incontesta­bili oppure basandosi su presunte, ma indimostra­bili, violazioni formali degli stessi uffici.

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