Spazio ai consulenti tecnici
I contribuenti si rivolgono ai giudici sperando in un giusto processo. Per evitare sentenze superficiali, il sistema del contenzioso prevede la possibilità di usare un’arma in più: è possibile chiedere l’intervento dei consulenti tecnici per risolvere contenziosi complicati, anche perché gli uffici, dopo che è stato emesso l’accertamento, sono poco disponibili a riesaminare l’atto pure in presenza di palesi errori, soprattutto in relazionea richieste molto elevate.
In presenza di contenziosi complessi, i giudici possono perciò nominare un consulente tecnico d’ufficio, che possa esaminare con attenzione tutta la documentazione. Non si può certo pretendere che i giudici tributari debbano essere onerati da un controllo che potrebbe richiedere alcuni mesi di tempo. In base all’articolo 7, dedicato ai poteri delle commissioni tributarie, del decreto legislativo 546/1992, dunque, «le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica».
Per l’affidamento e l’espletamento della consulenza tecnica disposta dalla Commissione tributaria, valgono le regole prfeviste agli articoli 191 e seguenti del Codice di procedura civile.
Questa potestà deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni costituzionali sul giusto processo (articolo 111 della Costituzione) che non consentono al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti (Cassazione, sentenza 20 giugno 2008, n. 16923).
La nomina del consulente avviene con ordinanza del giu- dice, che formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti solo in caso di grave necessità o quando la legge lo dispone espressamente.
Per la scelta dei consulenti tecnici d’ufficio, generalmente, il giudice si avvale dell’Albo dei periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare perizie utili ai fini del giudizio. Lo stesso giudice decide sulla determinazione e liquidazione dei compensi del consulente.
IL PERCORSO Nomina con ordinanza da parte del giudice che sceglie nell’Albo dei periti e formula i quesiti sui quali vuole le indicazioni