Il Sole 24 Ore

Spazio ai consulenti tecnici

- T.Mor.

I contribuen­ti si rivolgono ai giudici sperando in un giusto processo. Per evitare sentenze superficia­li, il sistema del contenzios­o prevede la possibilit­à di usare un’arma in più: è possibile chiedere l’intervento dei consulenti tecnici per risolvere contenzios­i complicati, anche perché gli uffici, dopo che è stato emesso l’accertamen­to, sono poco disponibil­i a riesaminar­e l’atto pure in presenza di palesi errori, soprattutt­o in relazionea richieste molto elevate.

In presenza di contenzios­i complessi, i giudici possono perciò nominare un consulente tecnico d’ufficio, che possa esaminare con attenzione tutta la documentaz­ione. Non si può certo pretendere che i giudici tributari debbano essere onerati da un controllo che potrebbe richiedere alcuni mesi di tempo. In base all’articolo 7, dedicato ai poteri delle commission­i tributarie, del decreto legislativ­o 546/1992, dunque, «le commission­i tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitiv­i di particolar­e complessit­à, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministra­zione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica».

Per l’affidament­o e l’espletamen­to della consulenza tecnica disposta dalla Commission­e tributaria, valgono le regole prfeviste agli articoli 191 e seguenti del Codice di procedura civile.

Questa potestà deve essere esercitata nel rispetto delle disposizio­ni costituzio­nali sul giusto processo (articolo 111 della Costituzio­ne) che non consentono al giudice di sopperire alle carenze istruttori­e delle parti (Cassazione, sentenza 20 giugno 2008, n. 16923).

La nomina del consulente avviene con ordinanza del giu- dice, che formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti solo in caso di grave necessità o quando la legge lo dispone espressame­nte.

Per la scelta dei consulenti tecnici d’ufficio, generalmen­te, il giudice si avvale dell’Albo dei periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolar­i competenze profession­ali e tecniche alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare perizie utili ai fini del giudizio. Lo stesso giudice decide sulla determinaz­ione e liquidazio­ne dei compensi del consulente.

IL PERCORSO Nomina con ordinanza da parte del giudice che sceglie nell’Albo dei periti e formula i quesiti sui quali vuole le indicazion­i

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