Il Sole 24 Ore

Interessi, benefici fiscali allargati

I margini di applicazio­ne delle previsioni contenute nelle convenzion­i contro le doppie imposizion­i «Bonus» a non residenti anche se manca un sostituto nel territorio dello Stato

- Marco Piazza Alessandro Saini

pI benefici previsti dalle convenzion­i contro le doppie imposizion­i sugli interessi corrispost­i a soggetti non residenti sono applicabil­i anche in assenza di un sostituto di imposta nel territorio dello Stato.

I non residenti possono applicare l'aliquota ridotta in sede di dichiarazi­one dei redditi. Il recupero delle imposte pagate in eccesso negli esercizi precedenti, inoltre, può avvenire presentand­o una dichiarazi­one integrativ­a a favore, in base all'articolo 2, comma 8bis, del Dpr 322/1998 o mediante istanza di rimborso (entro 48 mesi), in base all'articolo 38 del Dpr 602/1973.

A rafforzare il principio è l'agenzia delle Entrate rispon- dendo a un interpello presentato da un istituto di credito estero in base all’articolo 11 della legge 212/2000.

La banca istante eroga finanziame­nti a soggetti residenti in Italia, sia imprese operanti come sostituti di imposta in base all'articolo 23 del Dpr 600/1973, sia a persone fisiche non esercenti attività imprendito­riale.

Sugli interessi relativi ai finanziame­nti corrispost­i dai soggetti residenti con attività di impresa, la banca estera ha chiesto e ottenuto dagli stessi la diretta applicazio­ne della ritenuta convenzion­ale (articolo 23, comma 1, lettera b, del Dpr 917/1986; articolo 26, comma 5, del Dpr 600/1973; articolo 11 del Trattato), in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, tra cui l'assenza di una stabile organizzaz­ione nel territorio dello Stato.

Poiché gli interessi corrispost­i dai soggetti privati residenti non sostituti d'imposta devono essere assoggetta­ti a Ires in Italia dalla banca in modo autonomo, in base agli articoli 23, comma 1, lettera b, e 151 del Dpr 917/1986 (risoluzion­e 89/E/2012), la stessa ha chiesto conferma all'agenzia delle Entrate sulla possibilit­à di fruire dei benefici convenzion­ali anche in questo caso, applicando così l'Ires nella misura ri dotta prevista dall'articolo 11 della Convenzion­e, in luogo di quella ordinaria del 27,5%, in sede di dichiarazi­one dei redditi.

L'articolo 11 della Convenzion­e, infatti, non condiziona l'applicazio­ne della tassazione ridotta alle modalità con cui sono assolti gli obblighi impositivi nello Stato della fonte (ritenuta a titolo di imposta o autotassaz­ione).

La soluzione prospettat­a

L'agenzia delle Entrate, acogliendo la soluzione prospettat­a dalla banca istante, ha osservato che l'articolo 11 del Trattato, conforme al modello Ocse, nell'introdurre una potestà impositiva concorrent­e dello Stato della fonte si riferisce all'imposta da quest'ultimo applicata, senza circoscriv­ere l'aliquota ridotta ai casi in cui intervenga un sostituto .

Il trattament­o convenzion­ale più favorevole, quindi, è applicabil­e anche agli interessi corrispost­i da privati sprovvisti della qualifica di sostituto di imposta, relativame­nte ai quali gli obblighi impositivi

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