Interessi, benefici fiscali allargati
I margini di applicazione delle previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni «Bonus» a non residenti anche se manca un sostituto nel territorio dello Stato
pI benefici previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti sono applicabili anche in assenza di un sostituto di imposta nel territorio dello Stato.
I non residenti possono applicare l'aliquota ridotta in sede di dichiarazione dei redditi. Il recupero delle imposte pagate in eccesso negli esercizi precedenti, inoltre, può avvenire presentando una dichiarazione integrativa a favore, in base all'articolo 2, comma 8bis, del Dpr 322/1998 o mediante istanza di rimborso (entro 48 mesi), in base all'articolo 38 del Dpr 602/1973.
A rafforzare il principio è l'agenzia delle Entrate rispon- dendo a un interpello presentato da un istituto di credito estero in base all’articolo 11 della legge 212/2000.
La banca istante eroga finanziamenti a soggetti residenti in Italia, sia imprese operanti come sostituti di imposta in base all'articolo 23 del Dpr 600/1973, sia a persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale.
Sugli interessi relativi ai finanziamenti corrisposti dai soggetti residenti con attività di impresa, la banca estera ha chiesto e ottenuto dagli stessi la diretta applicazione della ritenuta convenzionale (articolo 23, comma 1, lettera b, del Dpr 917/1986; articolo 26, comma 5, del Dpr 600/1973; articolo 11 del Trattato), in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, tra cui l'assenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Poiché gli interessi corrisposti dai soggetti privati residenti non sostituti d'imposta devono essere assoggettati a Ires in Italia dalla banca in modo autonomo, in base agli articoli 23, comma 1, lettera b, e 151 del Dpr 917/1986 (risoluzione 89/E/2012), la stessa ha chiesto conferma all'agenzia delle Entrate sulla possibilità di fruire dei benefici convenzionali anche in questo caso, applicando così l'Ires nella misura ri dotta prevista dall'articolo 11 della Convenzione, in luogo di quella ordinaria del 27,5%, in sede di dichiarazione dei redditi.
L'articolo 11 della Convenzione, infatti, non condiziona l'applicazione della tassazione ridotta alle modalità con cui sono assolti gli obblighi impositivi nello Stato della fonte (ritenuta a titolo di imposta o autotassazione).
La soluzione prospettata
L'agenzia delle Entrate, acogliendo la soluzione prospettata dalla banca istante, ha osservato che l'articolo 11 del Trattato, conforme al modello Ocse, nell'introdurre una potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte si riferisce all'imposta da quest'ultimo applicata, senza circoscrivere l'aliquota ridotta ai casi in cui intervenga un sostituto .
Il trattamento convenzionale più favorevole, quindi, è applicabile anche agli interessi corrisposti da privati sprovvisti della qualifica di sostituto di imposta, relativamente ai quali gli obblighi impositivi