Redistribuzione terreni, imposte fisse
pLa redistribuzione di terreni all'interno di una lottizzazione è soggetta alle imposte di registro e ipocatastali nella misura fissa. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56 di ieri.
La redistribuzione fondiaria tra co-lottizzanti è un atto stipulato per eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla convenzione di lottizzazione. Può accadere, infatti, che all'interno di questa la proprietà delle aree sia disomogenea relativamente alla destinazione urbanistica: alcuni proprietari potrebbero avere solo aree edifi- cabili e altri solo aree standard.
Tuttavia, considerato che chi possiede aree edificabili non può dar corso alla lottizzazione se non ne possiede anche di verdi da cedere gratuitamente al Comune, queste vanno tra loro permutate.
Con la consulenza giuridica di ieri, dunque, l'agenzia ha fatto chiarezza sulle imposte indirette da applicare alle operazioni di redistribuzione dei terreni. La riforma dell'imposta di registro (decreto legislativo 23/2011) ha previsto la soppressione di tutte le esenzioni relative agli atti costituitivi o traslativi di diritti reali su beni immobili e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali. Successivamente, l'articolo 20, comma 4-ter del decreto legge 133/2014 ha ripristinato le agevolazioni tributarie relative agli atti costituitivi o traslativi di diritti reali su beni immobili pubblici e delle agevolazioni previste dall'articolo 32 del Dpr 601/1973.
Quest'ultima norma prevede l'applicazione dell'imposta di registro e delle ipotecarie e catastali in misura fissa relativamente a tale fattispecie. Le permute necessarie per la lottizzazione, quindi, sono soggette alle impo- ste in misura fissa, anche se gli scambi di terreno avvengono tra privati.
Riguardo l'Iva, l'agenzia precisa che la redistribuzione delle aree non rientra nel campo di applicazione dell'imposta, perché attività meramente distributiva, non a titolo oneroso. Aggiunge, però, che l’esclusione non vale se c’è il versamento di un conguaglio in denaro e il lottizante che lo riceve è un soggetto passivo d’imposta che realizza l'operazione nell'esercizio di impresa. In questo caso, Iva ad aliquota ordinaria.