Il Sole 24 Ore

Redistribu­zione terreni, imposte fisse

- Gianpaolo Tosoni

pLa redistribu­zione di terreni all'interno di una lottizzazi­one è soggetta alle imposte di registro e ipocatasta­li nella misura fissa. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e n. 56 di ieri.

La redistribu­zione fondiaria tra co-lottizzant­i è un atto stipulato per eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla convenzion­e di lottizzazi­one. Può accadere, infatti, che all'interno di questa la proprietà delle aree sia disomogene­a relativame­nte alla destinazio­ne urbanistic­a: alcuni proprietar­i potrebbero avere solo aree edifi- cabili e altri solo aree standard.

Tuttavia, considerat­o che chi possiede aree edificabil­i non può dar corso alla lottizzazi­one se non ne possiede anche di verdi da cedere gratuitame­nte al Comune, queste vanno tra loro permutate.

Con la consulenza giuridica di ieri, dunque, l'agenzia ha fatto chiarezza sulle imposte indirette da applicare alle operazioni di redistribu­zione dei terreni. La riforma dell'imposta di registro (decreto legislativ­o 23/2011) ha previsto la soppressio­ne di tutte le esenzioni relative agli atti costituiti­vi o traslativi di diritti reali su beni immobili e le agevolazio­ni tributarie, anche se previste da leggi speciali. Successiva­mente, l'articolo 20, comma 4-ter del decreto legge 133/2014 ha ripristina­to le agevolazio­ni tributarie relative agli atti costituiti­vi o traslativi di diritti reali su beni immobili pubblici e delle agevolazio­ni previste dall'articolo 32 del Dpr 601/1973.

Quest'ultima norma prevede l'applicazio­ne dell'imposta di registro e delle ipotecarie e catastali in misura fissa relativame­nte a tale fattispeci­e. Le permute necessarie per la lottizzazi­one, quindi, sono soggette alle impo- ste in misura fissa, anche se gli scambi di terreno avvengono tra privati.

Riguardo l'Iva, l'agenzia precisa che la redistribu­zione delle aree non rientra nel campo di applicazio­ne dell'imposta, perché attività meramente distributi­va, non a titolo oneroso. Aggiunge, però, che l’esclusione non vale se c’è il versamento di un conguaglio in denaro e il lottizante che lo riceve è un soggetto passivo d’imposta che realizza l'operazione nell'esercizio di impresa. In questo caso, Iva ad aliquota ordinaria.

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