Srl, revisori «svincolati» dal capitale sociale
Il commento alla norma (il dl 91/2014) che ha ridotto a 50mila euro il capitale minimo della società per azioni è per Assonime (circolare n. 17 del 29 maggio 2015) l’occasione per commentare anche la conseguente modifica alla disciplina dei controlli nella società a responsabilità limitata. Il dl 91/2014 ha infatti riformulato l’articolo 2477 del Codice civile, eliminando dal novero delle cause di nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore legale la presenza di un capitale sociale nominale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. Per effetto di questa modifica la nomina dell’organo di controllo o del revisore nella Srl viene, dunque, svincolata dal rapporto con in capitale sociale e rimane obbligatoria solo quando la Srl:
è tenuta all’obbligo di redazione del bilancio consolidato;
rè società controllante di una società obbligata alla revisione legale dei conti; supera per due esercizi consecutivi i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
La circolare di Assonime commenta con favore la scelta di eliminare il riferimento al capitale sociale dai parametri che determinano l’obbligo di nomina, e ciò non solo per le ragioni di coerenza sistematica, ma anche perché tale parametro, in realtà, non sarebbe significativo al fine di determinare un regime dei controlli obbligatori, considerato che non riflette la reale dimensione patrimoniale dell’impresa né l’importanza del progetto imprenditoriale perseguito, cui si riconnettono le esigenze di controllo nella Srl; elementi che si ricavano, invece, dagli indicatori “quantitativi” legati al totale dell’attivo, all’ammontare dei ricavi e al numero dei dipendenti, nonché dagli aspetti “qualitativi” connessi agli obblighi di redazione del bilancio consolidato e al rapporto di controllo che la Srl assume rispetto ad altra società soggetta a revisione legale.
Peraltro, la circolare non commenta l’evidente disallineamento che, a parità di capitale sociale, si determina tra piccole Spa (dotate di collegio sindacale) e grandi Srl (che ne possono essere prive).
Quanto al fatto che, in concreto, lo statuto della Srl si limiti a operare un rinvio generico all’articolo 2477 del Codice civile oppure specifichi che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando il capitale della Srl non è inferiore a quello minimo previsto dalla legge per le Spa, la circolare precisa che:
e nel primo caso, la società non è tenuta a nominare (o rinnovare) l'organo di controllo, anche qualora abbia un capitale sociale pari o superiore a 50mila euro;
r nel secondo caso, invece, qualora la società abbia un capi- tale sociale pari o superiore a 50mila euro, per sottrarsi al vincolo della nomina obbligatoria, essa deve modificare lo statuto eliminando la clausola che impone l’attivazione delle funzioni di controllo quando il capitale non è inferiore a quello minimo delle Spa.
La circolare, infine, segnala che, in sede di conversione in legge del decreto 91/2014, è stato chiarito che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca dell’organo in carica; con ciò risolvendosi una questione interpretativa risalente nel tempo e che riguarda le sorti dell’organo di controllo in carica al momento del venire meno dell’obbligo di nomina.
Mentre, infatti, in caso di revisione legale, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge era stata espressamente prevista come ipotesi di giusta causa di revoca dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 (con il quale sono stati disposti i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico), nulla di analogo era previsto in relazione all’organo di controllo delle Srl. Nel silenzio della legge, parte della dottrina aveva ritenuto che al venir meno di uno dei presupposti indicati dall’articolo 2477 avrebbe operato una causa di decadenza ipso iure dell’organo. Secondo altri, invece, essendo le cause di decadenza tassativamente individuate dall’articolo 2399 del Codice civile e non rilevandosi alcun comportamento inadempiente dell’organo che potesse giustificarne la revoca, lo stesso avrebbe dovuto rimanere in carica sino alla naturale scadenza del mandato.