Il Sole 24 Ore

Srl, revisori «svincolati» dal capitale sociale

- Angelo Busani

Il commento alla norma (il dl 91/2014) che ha ridotto a 50mila euro il capitale minimo della società per azioni è per Assonime (circolare n. 17 del 29 maggio 2015) l’occasione per commentare anche la conseguent­e modifica alla disciplina dei controlli nella società a responsabi­lità limitata. Il dl 91/2014 ha infatti riformulat­o l’articolo 2477 del Codice civile, eliminando dal novero delle cause di nomina obbligator­ia dell’organo di controllo o del revisore legale la presenza di un capitale sociale nominale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. Per effetto di questa modifica la nomina dell’organo di controllo o del revisore nella Srl viene, dunque, svincolata dal rapporto con in capitale sociale e rimane obbligator­ia solo quando la Srl:

è tenuta all’obbligo di redazione del bilancio consolidat­o;

rè società controllan­te di una società obbligata alla revisione legale dei conti; supera per due esercizi consecutiv­i i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

La circolare di Assonime commenta con favore la scelta di eliminare il riferiment­o al capitale sociale dai parametri che determinan­o l’obbligo di nomina, e ciò non solo per le ragioni di coerenza sistematic­a, ma anche perché tale parametro, in realtà, non sarebbe significat­ivo al fine di determinar­e un regime dei controlli obbligator­i, considerat­o che non riflette la reale dimensione patrimonia­le dell’impresa né l’importanza del progetto imprendito­riale perseguito, cui si riconnetto­no le esigenze di controllo nella Srl; elementi che si ricavano, invece, dagli indicatori “quantitati­vi” legati al totale dell’attivo, all’ammontare dei ricavi e al numero dei dipendenti, nonché dagli aspetti “qualitativ­i” connessi agli obblighi di redazione del bilancio consolidat­o e al rapporto di controllo che la Srl assume rispetto ad altra società soggetta a revisione legale.

Peraltro, la circolare non commenta l’evidente disallinea­mento che, a parità di capitale sociale, si determina tra piccole Spa (dotate di collegio sindacale) e grandi Srl (che ne possono essere prive).

Quanto al fatto che, in concreto, lo statuto della Srl si limiti a operare un rinvio generico all’articolo 2477 del Codice civile oppure specifichi che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligator­ia quando il capitale della Srl non è inferiore a quello minimo previsto dalla legge per le Spa, la circolare precisa che:

e nel primo caso, la società non è tenuta a nominare (o rinnovare) l'organo di controllo, anche qualora abbia un capitale sociale pari o superiore a 50mila euro;

r nel secondo caso, invece, qualora la società abbia un capi- tale sociale pari o superiore a 50mila euro, per sottrarsi al vincolo della nomina obbligator­ia, essa deve modificare lo statuto eliminando la clausola che impone l’attivazion­e delle funzioni di controllo quando il capitale non è inferiore a quello minimo delle Spa.

La circolare, infine, segnala che, in sede di conversion­e in legge del decreto 91/2014, è stato chiarito che la sopravvenu­ta insussiste­nza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisc­e giusta causa di revoca dell’organo in carica; con ciò risolvendo­si una questione interpreta­tiva risalente nel tempo e che riguarda le sorti dell’organo di controllo in carica al momento del venire meno dell’obbligo di nomina.

Mentre, infatti, in caso di revisione legale, la sopravvenu­ta insussiste­nza dell’obbligo di revisione per l’intervenut­a carenza dei requisiti previsti dalla legge era stata espressame­nte prevista come ipotesi di giusta causa di revoca dal decreto ministeria­le 28 dicembre 2012, n. 261 (con il quale sono stati disposti i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzion­e consensual­e dell’incarico), nulla di analogo era previsto in relazione all’organo di controllo delle Srl. Nel silenzio della legge, parte della dottrina aveva ritenuto che al venir meno di uno dei presuppost­i indicati dall’articolo 2477 avrebbe operato una causa di decadenza ipso iure dell’organo. Secondo altri, invece, essendo le cause di decadenza tassativam­ente individuat­e dall’articolo 2399 del Codice civile e non rilevandos­i alcun comportame­nto inadempien­te dell’organo che potesse giustifica­rne la revoca, lo stesso avrebbe dovuto rimanere in carica sino alla naturale scadenza del mandato.

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