Il turista respinto sceglie il giudice
Accolto il ricorso di due cittadine russe - La giurisdizione amministrativa non è esclusiva Il danno da rimpatrio illegittimo si può far valere al tribunale ordinario
La scelta del giudice del risarcimento del danno per l’illecito respingimento alla frontiera spetta alla parte che sostiene di aver subito il torto.
Con l’ordinanza 11292/15, depositata ieri, le Sezioni unite civili della Cassazione risolvono il regolamento di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Roma, nell’ambito della controversia innescata da due turiste russe. Le donne a fine 2013 avevano citato il ministero dell’Interno davanti al giudice civile, appunto, dopo che gli agenti della polizia di frontiera le avevano respinte all’aeroporto di Rimini, nonostante avessero il possesso di tutti i titoli per l’ingresso turistico in Italia. In particolare, si legge nel ricorso, le turiste avevano esibito il voucher comprendente i biglietti di andata e ritorno, le prenotazioni alberghiere - 7 notti - e il visto rilasciato dall’ambasciata italiana a Mosca. Tuttavia gli agenti, «senza alcuna comprensibile spiegazione e senza consegna di alcun provvedimento formale», le avevano imbarcate coat- tivamente sul primo volo per la Russia, consegnando i passaporti al comandante dell’aeromobile. Tali documenti, insieme a una relazione circa «l’inesistenza di idonea documentazione» erano stati restituiti solo a rimpatrio avvenuto.
Citato il ministero davanti al giudice ordinario, il procedimento era stato quindi rimesso alla Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, poichè a parere del magistrato civile è dubbia la scelta di by-passare il Tribunale amministrativo, considerato che si è, in astratto, di fronte a un provvedimento autoritativo (abnorme) della pubblica amministrazione.
Le Sezioni unite però, dopo aver ricordato la linea di demarcazione tra le due giurisdizioni in tema di risarcimento del danno - al Tar vanno le questioni dove ci sia un legame causale diretto con l’illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre i generici «comportamenti» lesivi della Pa spettano ai tribunali ordinari - elaborano anche una interessante teoria “di prassi”. Pertanto «è dirimente la prospettazione della domanda con specifico riferimento al relativo “petitum sostanziale” (da identificarsi in funzione dell’oggettiva natura della pretesa azionata)». In sostanza a rilevare è la scelta della parte, perchè è pur sempre possibile - e ammissibile - che il soggetto danneggiato «non abbia alcun concreto interesse all’annullamento» dell’atto dell’amministrazione, tanto più se - come nel caso specifico - «l’asserito comportamento lesivo non costituisce espressione dell’esercizio di pubblico potere», ma solo un’iniziativa irrituale e abnorme di due agenti.
In questo caso inoltre, spiega la Corte, la citazione civilistica è «configurata quale unico rimedio in concreto utilmente esperibile, stante l’assoluta assenza di interesse alla demolizione di un provvedimento (quello di polizia, ndr) esaurentesi nell’effetto unico ed irreversibile costituito dall’avvenuto materiale impedimento all’ingresso in territorio italiano». E, per ridurla ai fondamenti giurisdizionali, qui in sostanza si tratta di difendere un «diritto soggettivo», materia notoriamente non da Tar.
I terreni montani sono sempre esenti da Imu?