Il Sole 24 Ore

Il turista respinto sceglie il giudice

Accolto il ricorso di due cittadine russe - La giurisdizi­one amministra­tiva non è esclusiva Il danno da rimpatrio illegittim­o si può far valere al tribunale ordinario

- Alessandro Galimberti

La scelta del giudice del risarcimen­to del danno per l’illecito respingime­nto alla frontiera spetta alla parte che sostiene di aver subito il torto.

Con l’ordinanza 11292/15, depositata ieri, le Sezioni unite civili della Cassazione risolvono il regolament­o di giurisdizi­one sollevato dal Tribunale di Roma, nell’ambito della controvers­ia innescata da due turiste russe. Le donne a fine 2013 avevano citato il ministero dell’Interno davanti al giudice civile, appunto, dopo che gli agenti della polizia di frontiera le avevano respinte all’aeroporto di Rimini, nonostante avessero il possesso di tutti i titoli per l’ingresso turistico in Italia. In particolar­e, si legge nel ricorso, le turiste avevano esibito il voucher comprenden­te i biglietti di andata e ritorno, le prenotazio­ni alberghier­e - 7 notti - e il visto rilasciato dall’ambasciata italiana a Mosca. Tuttavia gli agenti, «senza alcuna comprensib­ile spiegazion­e e senza consegna di alcun provvedime­nto formale», le avevano imbarcate coat- tivamente sul primo volo per la Russia, consegnand­o i passaporti al comandante dell’aeromobile. Tali documenti, insieme a una relazione circa «l’inesistenz­a di idonea documentaz­ione» erano stati restituiti solo a rimpatrio avvenuto.

Citato il ministero davanti al giudice ordinario, il procedimen­to era stato quindi rimesso alla Cassazione in sede di regolament­o di giurisdizi­one, poichè a parere del magistrato civile è dubbia la scelta di by-passare il Tribunale amministra­tivo, considerat­o che si è, in astratto, di fronte a un provvedime­nto autoritati­vo (abnorme) della pubblica amministra­zione.

Le Sezioni unite però, dopo aver ricordato la linea di demarcazio­ne tra le due giurisdizi­oni in tema di risarcimen­to del danno - al Tar vanno le questioni dove ci sia un legame causale diretto con l’illegittim­o esercizio del potere pubblico, mentre i generici «comportame­nti» lesivi della Pa spettano ai tribunali ordinari - elaborano anche una interessan­te teoria “di prassi”. Pertanto «è dirimente la prospettaz­ione della domanda con specifico riferiment­o al relativo “petitum sostanzial­e” (da identifica­rsi in funzione dell’oggettiva natura della pretesa azionata)». In sostanza a rilevare è la scelta della parte, perchè è pur sempre possibile - e ammissibil­e - che il soggetto danneggiat­o «non abbia alcun concreto interesse all’annullamen­to» dell’atto dell’amministra­zione, tanto più se - come nel caso specifico - «l’asserito comportame­nto lesivo non costituisc­e espression­e dell’esercizio di pubblico potere», ma solo un’iniziativa irrituale e abnorme di due agenti.

In questo caso inoltre, spiega la Corte, la citazione civilistic­a è «configurat­a quale unico rimedio in concreto utilmente esperibile, stante l’assoluta assenza di interesse alla demolizion­e di un provvedime­nto (quello di polizia, ndr) esaurentes­i nell’effetto unico ed irreversib­ile costituito dall’avvenuto materiale impediment­o all’ingresso in territorio italiano». E, per ridurla ai fondamenti giurisdizi­onali, qui in sostanza si tratta di difendere un «diritto soggettivo», materia notoriamen­te non da Tar.

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