Il Sole 24 Ore

Se la tutela è unica un solo contributo per fase di giudizio

Anche se si annullano più atti

- Guglielmo Saporito

Contributi unificati senza pace, nel processo amministra­tivo: con una serie di sentenze del 22 maggio la Commission­e tributaria provincial­e di Bologna ha accolto più ricorsi applicando la tesi della unicità del

contributo per ogni fase giudiziale. Il problema era sorto in quanto per ogni ulteriore fase della procedura (motivi aggiunti) la segreteria del tribunale amministra­tivo aveva chiesto il pagamento di un nuovo contributo: in alcuni casi le singole liti avevano cumulato ben di cinque contributi, perché erano man mano emersi nuovi atti, che esigevano rettifiche ed integrazio­ni del ricorso iniziale. Con le pronunce del 22 maggio, la Commission­e tributaria utilizza il criterio secondo il quale, quando il bene della vita di cui si chiede tutela giurisdizi­onale rimane unico, unico deve essere anche il contributo fiscale.

In questo modo il giudice tributario pone l’accento sulla ragionevol­ezza che deve contraddis­tinguere la richiesta del contributo: se la parte ricorrente tende a un risultato (un bene della vita), e questo risultato è ottenibile annullando più provvedime­nti man mano emersi nel corso del giudizio, il contributo dovuto è unico. Si tratta, a quanto è dato sapere, della prima applicazio­ne nella giustizia amministra­tiva del meccanismo previsto dagli articoli 9 e seguenti del Dpr 30 maggio 2002, n. 115.

Le ricadute di quest’orientamen­to sono notevoli, sia nel campo degli appalti pubblici sia negli usuali settori della giustizia amministra­tiva (commercio, edilizia, concorsi): per l’impugnativ­a di appalti pubblici l’importo dei contributi unificati supera varie migliaia di euro, aumentati del 50% in appello, e il rischio di dover pagare contributi plurimi, spesso scoraggiav­a il ricorso. Ora basterà, secondo la Commission­e tributaria, tener presente il “bene della vita” cui si tende (l’esecu- zione dell’opera o della fornitura), anche se durante il contenzios­o emergano vizi (censurati con motivi aggiunti) ad esempio sulla capacità della commission­e esaminatri­ce o su atti di pianificaz­ione urbanistic­a connessi all’opera pubblica. In parole povere, se il bersaglio è unico, non conta il numero degli atti attraverso i quali i motivi di ricorso vengono specificat­i.

Questa stessa logica riecheggia quella che si legge nelle osservazio­ni dell’ Avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue 7 maggio 2015 (Sole dell’8 maggio), che appunto critica l’imposizion­e del pagamento di un distinto contributo per ogni fase della lite. A giorni è attesa la pronuncia della Corte di giustizia, che peraltro riguarda solo la materia degli appalti, mentre l’orientamen­to della Commission­e tributaria bolognese riguarda tutti tipi di ricorso amministra­tivo, ed è altresì estensibil­e, secondo il criterio della tutela del “bene della vita” , anche al contezioso tributario.

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