Se la tutela è unica un solo contributo per fase di giudizio
Anche se si annullano più atti
Contributi unificati senza pace, nel processo amministrativo: con una serie di sentenze del 22 maggio la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha accolto più ricorsi applicando la tesi della unicità del
contributo per ogni fase giudiziale. Il problema era sorto in quanto per ogni ulteriore fase della procedura (motivi aggiunti) la segreteria del tribunale amministrativo aveva chiesto il pagamento di un nuovo contributo: in alcuni casi le singole liti avevano cumulato ben di cinque contributi, perché erano man mano emersi nuovi atti, che esigevano rettifiche ed integrazioni del ricorso iniziale. Con le pronunce del 22 maggio, la Commissione tributaria utilizza il criterio secondo il quale, quando il bene della vita di cui si chiede tutela giurisdizionale rimane unico, unico deve essere anche il contributo fiscale.
In questo modo il giudice tributario pone l’accento sulla ragionevolezza che deve contraddistinguere la richiesta del contributo: se la parte ricorrente tende a un risultato (un bene della vita), e questo risultato è ottenibile annullando più provvedimenti man mano emersi nel corso del giudizio, il contributo dovuto è unico. Si tratta, a quanto è dato sapere, della prima applicazione nella giustizia amministrativa del meccanismo previsto dagli articoli 9 e seguenti del Dpr 30 maggio 2002, n. 115.
Le ricadute di quest’orientamento sono notevoli, sia nel campo degli appalti pubblici sia negli usuali settori della giustizia amministrativa (commercio, edilizia, concorsi): per l’impugnativa di appalti pubblici l’importo dei contributi unificati supera varie migliaia di euro, aumentati del 50% in appello, e il rischio di dover pagare contributi plurimi, spesso scoraggiava il ricorso. Ora basterà, secondo la Commissione tributaria, tener presente il “bene della vita” cui si tende (l’esecu- zione dell’opera o della fornitura), anche se durante il contenzioso emergano vizi (censurati con motivi aggiunti) ad esempio sulla capacità della commissione esaminatrice o su atti di pianificazione urbanistica connessi all’opera pubblica. In parole povere, se il bersaglio è unico, non conta il numero degli atti attraverso i quali i motivi di ricorso vengono specificati.
Questa stessa logica riecheggia quella che si legge nelle osservazioni dell’ Avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue 7 maggio 2015 (Sole dell’8 maggio), che appunto critica l’imposizione del pagamento di un distinto contributo per ogni fase della lite. A giorni è attesa la pronuncia della Corte di giustizia, che peraltro riguarda solo la materia degli appalti, mentre l’orientamento della Commissione tributaria bolognese riguarda tutti tipi di ricorso amministrativo, ed è altresì estensibile, secondo il criterio della tutela del “bene della vita” , anche al contezioso tributario.