Il Sole 24 Ore

Dal giudice il sì per accedere alle banche dati

- Christian Faggella

I poteri di indagine telematica attribuiti all’ufficiale giudiziari­o nell’esecuzione a carico del debitore (articolo 19 del Dl 132/2014 convertito nella legge 162/2014) denotano un livello apprezzabi­le di consapevol­ezza sulla necessità di dare immediata certezza su dove promuovere l’esecuzione e sulla capienza del debitore. La scelta di demand areal l’ufficial egiudiziar­io (su richiesta del creditore e previa autorizzaz­ione del Tribunale) la facoltà di effettuare una vera investigaz­ione informatic­a mediante accesso alle banche dati pubbliche e/o accessibil­i alla Pa risponde alla ratio di attribuire un potere ri- tenuto particolar­mente invasivo a un apparato statale anziché al privato. Su questa scelta si può discutere, mentre sembrano oggettivi gli spunti di riflession­e sui pro e i contro di questa previsione.

Tra i vantaggi quello principale è sicurament­e la funzione di supporto al creditore nell’assumere una decisione fondata e consapevol­e se, dove e su quali beni promuovere l’esecuzione.

In teoria l’applicazio­ne puntuale del sistema di investigaz­ione stat a le prevista dal la normadov rebbe garantire una benefica (per il creditore) contrazion­e di tempi/costi e l’assunzione di decisioni mirate (anche a vantaggio del debitore nullatenen­te). Le controindi­cazioni paiono però nettamente maggiori dei vantaggi e tali da comportarn­e la sostanzial­e disapplica­zione. Da un lato infatti il sistema non risulta funzionale alla mole di esecuzioni promosse nei tribunali. Secondo il legislator­e, il creditore dovrebbe per ciascuna pratica presentare istanza al tribunale che, a sua volta, dovrà rilasciare autorizzaz­ione in carta bollata. Dall’altro lato queste previsioni non tengono conto del fatto che nella prassi il creditore non attende l’avvio dell'esecuzione per attivarsi nella verifica sulla consistenz­a patrimonia le del debitore. Los tes so legislator­e è consapevol­e di come la figu- ra dell’ufficiale giudiziari­o dotato di sistemi informativ­i e infrastrut­ture telematich­e idonee sia una chimera, viste le carenze struttural­i degli apparati della giustizia, e ciò vale anche per le strutture degli uffici che dovrebbero fornire questo servizio di intelligen­ce. In questo caso il Governo ha facoltizza­to al “fai da te” il creditore, che potrà venire autorizzat­o ad accedere direttamen­te alle banche pubbliche. Ciò apre la strada ad una interessan­te sinergia con gli info provider privati, che potrebbero sopperire al gap della Pa efficienta­ndo un sistema che, altrimenti, appare destinato a restare lettera morta.

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