Va motivato il rigetto dell’istanza di sospensione
Il giudice che rigetta una richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena per grave infermità, deve dare conto della scelta con una motivazion e compiuta e non generica che consenta la verifica dei passaggi logici della scelta effettuata. Questa la massima che si può trarre dalla sentenza 23443 del 1° giugno 2015 della Corte di cassazione.
La vicenda riguarda un detenuto - fine pena previsto nel 2019 - che nell’aprile 2014 chiede i domiciliari per ragioni di salute in quanto nel 2010 aveva subito un doppio trapianto di cornea a cui «era seguita la perdita di funzionalità dell’occhio sinistro, a causa delle cure inadeguate nel regime detentivo».
Il tribunale di sorveglianza di Catania, nel giugno 2014, rigettava l’istanza. Ma per la Corte di cassazione non in modo corretto. Il giudice di merito, infatti, per i giudici di legittimità avrebbe dovuto «operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, daunaparte, elasalvaguardia del diritto alla salute e a un’esecuzione penale rispettosa deicriteridi umanità, dall’altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza». Nel caso in oggetto, la decisione di rigetto risultava troppo generica non riportando né la patologia subita dal detenuto né facendo riferimento concreto al contenuto della relazione sanitaria - manca anche la data - o al contenuto delle consulenza di parte. Da qui la decisione di annullare l’ordinanza del tribunale di sorveglianza disponendo un nuovo esame.