Il Sole 24 Ore

Va motivato il rigetto dell’istanza di sospension­e

- E.B.

Il giudice che rigetta una richiesta di sospension­e dell’esecuzione della pena per grave infermità, deve dare conto della scelta con una motivazion e compiuta e non generica che consenta la verifica dei passaggi logici della scelta effettuata. Questa la massima che si può trarre dalla sentenza 23443 del 1° giugno 2015 della Corte di cassazione.

La vicenda riguarda un detenuto - fine pena previsto nel 2019 - che nell’aprile 2014 chiede i domiciliar­i per ragioni di salute in quanto nel 2010 aveva subito un doppio trapianto di cornea a cui «era seguita la perdita di funzionali­tà dell’occhio sinistro, a causa delle cure inadeguate nel regime detentivo».

Il tribunale di sorveglian­za di Catania, nel giugno 2014, rigettava l’istanza. Ma per la Corte di cassazione non in modo corretto. Il giudice di merito, infatti, per i giudici di legittimit­à avrebbe dovuto «operare un bilanciame­nto di interessi tra le esigenze di certezza e indefettib­ilità della pena, daunaparte, elasalvagu­ardia del diritto alla salute e a un’esecuzione penale rispettosa deicriteri­di umanità, dall’altra, al fine di individuar­e la situazione cui dare la prevalenza». Nel caso in oggetto, la decisione di rigetto risultava troppo generica non riportando né la patologia subita dal detenuto né facendo riferiment­o concreto al contenuto della relazione sanitaria - manca anche la data - o al contenuto delle consulenza di parte. Da qui la decisione di annullare l’ordinanza del tribunale di sorveglian­za disponendo un nuovo esame.

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