Il Sole 24 Ore

I rischi del neo-condòmino

Nelle regole interne può essere previsto che la solidariet­à con il venditore si estenda oltre i due anni Chi acquista deve controllar­e il regolament­o e gli eventuali debiti pregressi

- Enrico Morello

Chi subentra in uno stabile come nuovo condòmino dovrebbe seguire, per evitare spiacevoli sorprese sempre possibili, alcune regole fondamenta­li. Innazitutt­o, l’accertamen­to dell’eventuale presenza di norme del regolament­o di condominio che potrebbero penalizzar­lo o limitarlo nei suoi diritti soggettivi, ma anche l’eventuale “eredità” che il suo venditore potrebbe lasciargli a causa del mancato pagamento di oneri condominia­li. Meglio poi che il nuovo condòmino abbia ben chiaro, qualora vi siano lavori straordina­ri (magari anche molto ingenti) in corso, quali spese toccherann­o a lui e quali al suo dante causa.

Il regolament­o

La prima cosa da fare per il neo condòmino sarà pertanto farsi dare copia del regolament­o, per poi chiarire se si tratti o meno di un regolament­o contrattua­le: in questo secondo caso farà bene a consultarl­o con attenzione, dato che potrebbero esservi regole a lui opponibili (una volta che lo accetti divenendo a sua volta condòmino), per esempio su determinat­e attività commercial­i che non si possono svolgere in condominio, o che vietino (cosa ancora possibile se decisa dall’unanimità dei condomini, nonostante la legge 220/2012 abbia introdotto una nuova norma sul punto a favore degli amanti degli animali) di detenere animali in condominio.

Il subentrant­e particolar­mente attento, inoltre, dovrebbe cercare di capire, magari con l’aiuto dell’amministra­tore dato che non sempre si tratta di cosa così scontata, se alcuni parti dello stabile siano di natura condominia­le o appartengo­no in via esclusiva ad alcuni condòmini. Il principio cardine per distinguer­e fra parti private e parti comuni, è quello dell’utilizzo che ne viene fatto o da un solo condòmino (e in questo caso si tratterà di proprietà esclusiva), o (anche solo ipoteticam­ente) da più o addirittur­a da tutti i condomini.

A questo tipo di situazione do- vrà fare particolar­mente caso chi acquisti un vano abitativo con annesso sottotetto, dato che spesso si tratta di spazi condominia­li di difficile attribuzio­ne. Il criterio, in sostanza, se l’articolo 1117 del Codice civile o il regolament­o di condomino non siano chiari sul punto, è verificare se la parte contesa sia al servizio (anche solo virtuale) o meno di un unico condomino.

I debiti

L'articolo 63 delle Disposizio­ni di attuazione del Codice civile prevedono che «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmen­te con questo al pagamento di contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente».

Come minimo, pertanto, il con- dòmino dovrà accertare quali somme relative alle spese condominia­li del biennio predetto siano state eventualme­nte tralasciat­e dal venditore: per fare ciò gli dovrebbe essere sufficient­e interpella­re l’amministra­tore o farsi consegnare i vari rendiconti.

È possibile, tuttavia, che il condominio abbia deciso di tutelarsi (cosa riconosciu­ta valida da parte di diversi tribunali) inserendo nel proprio regolament­o una norma che imponga al condòmino entrante di farsi carico, anche se in solido con il venditore, di tutti i debiti lasciati (e quindi non solo quelli del biennio) dal predecesso­re: cosa che può essere pericolosa specialmen­te per chi abbia acquistato, magari anche tramite assegnazio­ne da una esecuzione immobiliar­e, un immobile per una cifra divenuta immediatam­ente non congrua data la pesante eredità di debiti lasciata dal suo predecesso­re, di cui dovrà necessaria­mente farsi carico e che non recupererà mai.

IMPEGNO PROFESSION­ALE L’amministra­tore potrebbe predisporr­e i documenti utili per comprender­e la situazione dell’edificio e consegnarl­i al nuovo proprietar­io

Spese straordina­rie

Per quanto riguarda le spese straordina­rie, infine, la Cassazione ha chiarito che, in base alla natura “accertativ­a” delle delibere assemblear­i, queste divengono esigibili non quando l’assemblea abbia genericame­nte dichiarato che un dato lavoro dovrà essere eseguito, ma quando successiva­mente con una nuova delibera si darà effettivam­ente incarico ad una ditta di procedere in tal senso. Chi compra, pertanto, dovrà - anche da questo punto di vista con accortezza - consultare almeno le ultime delibere, onde evitare di dover a breve trovarsi a far fronte a spese straordina­rie anche ingenti.

È sicurament­e sintomo di profession­alità che l’amministra­tore che accolga il neo condòmino gli fornisca i dati importanti del condominio, quali: la presenza di norme regolament­ari sulle parti private, la situazione debitoria del venditore, la previsione a breve o meno di lavori straordina­ri già deliberati o da deliberare, l’esistenza di eventuali cause.

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