Il Sole 24 Ore

Per i monomandat­ari più tutele e nuove regole

- Alessandro Limatola

Negli ultimi tempi si è aperto un ampio dibattito sulla figura del monomandat­ario anche a seguito di diverse iniziative parlamenta­ri sull’argomento.

È sotto gli occhi di tutti che il sistema di distribuzi­one delle merci e servizi ovunque ha subìto un brusco cambiament­o negli ultimi 15 anni. Era, quindi, normale attendersi che anche la figura e la struttura organizzat­iva dell’agente di commercio cambiasse. Del resto l’Italia al 31 dicembre 2014, secondo la fondazione Enasarco, contava 241.186 agenti di commercio con un rapporto rispetto alla popolazion­e non comparabil­e alla media degli altri Paese europei. Un dato influenzat­o dalla diffusione dell’agente monomandat­ario, figura tutta italiana che attualment­e rappresent­a il 30% circa del totale degli agenti, senza considerar­e “l’esercito” dei plurimanda­tari con un solo mandato.

La figura del monomandat­ario non è conosciuta dal codice civile né dalla direttiva europea di settore (653/86/CEE); la sua introduzio­ne risale agli anni ’60 e trova la sua fonte unicamente negli accordi economici collettivi. Ha rappresent­ato, di fatto, una valvola di sfogo per il sistema industrial­e dopo i movimenti di piazza e le conseguent­i conquiste sindacali di quel periodo. Iniziò così la “vestizione” dei commessi viaggiator­i e, più avanti, dei viaggiator­i – piazzisti con contratti monomandat­ari che assicurava­no al preponente, di fatto, l’utilizzo in suo favore di tutte le energie lavorative del prestatore.

A distanza di oltre 50 anni dall’introduzio­ne, dopo la recente riforma dei licenziame­nti (Jobs act) e con un sistema distributi­vo delle merci e dei servizi che in tale periodo è cambiato in modo significat­ivo almeno 3 volte, potrebbe non aver più senso chiedere all’agente di promuovere esclusivam­ente i prodotti di un solo preponente.

Non solo ma la contrazion­e dei volumi di acquisto e la sempre più elevata specializz­azione del sistema produttivo potrebbe comportare la naturale estinzione di tale figura in ragione dell’impossibil­ità per il monomandat­ario di conseguire un livello reddituale soddisface­nte. Ciò senza considerar­e che, con l’avvio delle attività di verifica da parte degli organi ispettivi a seguito dell’introduzio­ne da parte della legge Fornero di misure di contrasto alle false partite Iva, a partire dal quest’anno si possono creare “ingorghi” ispettivi, forme d’incertezza interpreta­tiva ed il conseguent­e naturale aumento del contenzios­o tra preponenti, Fondazione Enasarco, Inps e agenti.

Nella stessa direzione va letto l’orientamen­to dell’Antitrust volto a rimuovere gli ostacoli alla libertà di concorrenz­a; è già intervenut­a in area agenzia assicurati­va sia pure (per la sua funzione istituzion­ale) solo in relazione alla tutela del consumator­e e non della protezione del reddito degli agenti monomandat­ari ma non è detto che non intervenga anche in ambito agenzia commercial­e e per la portata potenzialm­ente anticoncor­renziale dei mandati esclusivi.

Infine, va anche considerat­a la crescente sensibilit­à per la repression­e di ogni forma di abuso di dipendenza economica che potrebbe interessar­e anche tale figura di intermedia­rio del commercio non essendoci ad oggi alcun tipo di protezione giuridica e reddituale - anche minima - per chi s’impegna ad operare per un solo preponente. Le trasformaz­ioni economiche, sociali e distributi­ve e l’assenza di qualunque livello reddituale minimo per i monomandat­ari, appaiono argomenti idonei per avviare una riflession­e sull’attualità e sull’utilità della figura dell’agente monomandat­ario da più parti messa in discussion­e.

SENZA REDDITO MINIMO La contrazion­e dei volumi finisce per amplificar­e le problemati­che legate al possibile abuso di dipendenza economica

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