Per i monomandatari più tutele e nuove regole
Negli ultimi tempi si è aperto un ampio dibattito sulla figura del monomandatario anche a seguito di diverse iniziative parlamentari sull’argomento.
È sotto gli occhi di tutti che il sistema di distribuzione delle merci e servizi ovunque ha subìto un brusco cambiamento negli ultimi 15 anni. Era, quindi, normale attendersi che anche la figura e la struttura organizzativa dell’agente di commercio cambiasse. Del resto l’Italia al 31 dicembre 2014, secondo la fondazione Enasarco, contava 241.186 agenti di commercio con un rapporto rispetto alla popolazione non comparabile alla media degli altri Paese europei. Un dato influenzato dalla diffusione dell’agente monomandatario, figura tutta italiana che attualmente rappresenta il 30% circa del totale degli agenti, senza considerare “l’esercito” dei plurimandatari con un solo mandato.
La figura del monomandatario non è conosciuta dal codice civile né dalla direttiva europea di settore (653/86/CEE); la sua introduzione risale agli anni ’60 e trova la sua fonte unicamente negli accordi economici collettivi. Ha rappresentato, di fatto, una valvola di sfogo per il sistema industriale dopo i movimenti di piazza e le conseguenti conquiste sindacali di quel periodo. Iniziò così la “vestizione” dei commessi viaggiatori e, più avanti, dei viaggiatori – piazzisti con contratti monomandatari che assicuravano al preponente, di fatto, l’utilizzo in suo favore di tutte le energie lavorative del prestatore.
A distanza di oltre 50 anni dall’introduzione, dopo la recente riforma dei licenziamenti (Jobs act) e con un sistema distributivo delle merci e dei servizi che in tale periodo è cambiato in modo significativo almeno 3 volte, potrebbe non aver più senso chiedere all’agente di promuovere esclusivamente i prodotti di un solo preponente.
Non solo ma la contrazione dei volumi di acquisto e la sempre più elevata specializzazione del sistema produttivo potrebbe comportare la naturale estinzione di tale figura in ragione dell’impossibilità per il monomandatario di conseguire un livello reddituale soddisfacente. Ciò senza considerare che, con l’avvio delle attività di verifica da parte degli organi ispettivi a seguito dell’introduzione da parte della legge Fornero di misure di contrasto alle false partite Iva, a partire dal quest’anno si possono creare “ingorghi” ispettivi, forme d’incertezza interpretativa ed il conseguente naturale aumento del contenzioso tra preponenti, Fondazione Enasarco, Inps e agenti.
Nella stessa direzione va letto l’orientamento dell’Antitrust volto a rimuovere gli ostacoli alla libertà di concorrenza; è già intervenuta in area agenzia assicurativa sia pure (per la sua funzione istituzionale) solo in relazione alla tutela del consumatore e non della protezione del reddito degli agenti monomandatari ma non è detto che non intervenga anche in ambito agenzia commerciale e per la portata potenzialmente anticoncorrenziale dei mandati esclusivi.
Infine, va anche considerata la crescente sensibilità per la repressione di ogni forma di abuso di dipendenza economica che potrebbe interessare anche tale figura di intermediario del commercio non essendoci ad oggi alcun tipo di protezione giuridica e reddituale - anche minima - per chi s’impegna ad operare per un solo preponente. Le trasformazioni economiche, sociali e distributive e l’assenza di qualunque livello reddituale minimo per i monomandatari, appaiono argomenti idonei per avviare una riflessione sull’attualità e sull’utilità della figura dell’agente monomandatario da più parti messa in discussione.
SENZA REDDITO MINIMO La contrazione dei volumi finisce per amplificare le problematiche legate al possibile abuso di dipendenza economica