Il Sole 24 Ore

Niente tassa di concession­e dai giovani che avviano l’attività

- Elio Gambardell­a

Con l’entrata in vigore dell’articolo 75 del Dlgs 59/2010, è stato definitiva­mente soppresso il ruolo degli agenti e rappresent­anti di commercio lasciando, però, immutati i requisiti morali e profession­ali necessari per l’esercizio dell’attività, e grazie alla risposta all’interpello numero 904-682/2015 della Dre Lombardia presentato dall’Unione Regionale delle Cciaa della Lombardia, i giovani ausiliari del commercio possono intraprend­ere la loro carriera profession­ale con maggiore serenità e soprattutt­o con un minor investimen­to iniziale in burocrazia.

La direzione regionale ha, infatti, confermato l’esonero dal pagamento della tassa di concession­e governativ­a (pari a 168 euro) per gli agenti di commercio e dei mediatori, già enunciato nella risposta all’interpello numero 954-364/2014 e riferita alle attività commercio all’ingrosso, all’attività di impiantist­ica, di autoripara­zione e delle imprese di pulizia e facchinagg­io, essendo per i primi obbligator­io l’avvio dell’attività di intermedia­zione attraverso l’inoltro telematico della Scia.

L’attività di intermedia­zione può, quindi, iniziare contestual­mente alla presentazi­one della Sciaal Registro delle impreseter-ritorialme­nte competente in cui il richiedent­e autocertif­ica, sotto la propria responsabi­lità, il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività profession­ale. E proprio questa innovazion­e ha determinat­o il cambio di orientamen­to da parte delle Entrate: la Dre cita, infatti, nella risposta l’articolo 22 della tariffa allegata al Dpr 641/1972 che prevede l’assoggetta­mento alla tassa sulle concession­i governativ­e per tutte le iscrizioni dovute all’esercizio di attività industrial­i o commercial­i e di profession­i di arti o mestieri (si veda l’articolo 86 del medesimo decreto).

L’Agenzia ricorda, infatti, che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall’inoltro della Scia si abbia un’iscrizione abilitante all’esercizio di un’attività, come confermato nella risposta all’interpello 954-413 del 16 settembre 2013.Il nocciolo della questione è, pertanto, stabilire se l’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio della relativa attività abbia natura abilitante o meno. Proprio per chiarire tale aspetto, la direzione centrale Normativa ha richiesto il parere del competente Mise che con nota numero 125591 del 24 luglio 2013 ha affermato che per «i ruoli o elenchi che sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel Rea dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgiment­o delle attività. In sostanza il nuovo imprendito­re certifica ed autocertif­ica di avere i requisiti richiesti dalla Legge e segnala all’amministra­zione di avviare immediatam­ente l’attività stessa». Quindi per il Ministero l’iscrizione nell’apposita sezione del Repertorio economico amministra­tivo ha una funzione meramente dichiarati­va dei requisiti profession­ali posseduti ed autocertif­icati e non abilitante all’esercizio dell’attività.

La diretta conseguenz­a della funzione dichiarati­va e non abilitante dell’iscrizione dell’agente presso il Registro delle Imprese, è che la presentazi­one della Scia rientra nel citato articolo 22, punto 8 della tariffa allegata al Dpr 641/1972 e che pertanto non è necessario dover effettuare il versamento della tassa sulle concession­i governativ­e. Quindi, se l’agente e rappresent­ante di commercio è residente in Italia, ma esercita l’attività profession­ale solo all’estero, sebbene con mandati rilasciati da imprese italiane, questi è obbligato all’iscrizione al Registro delle imprese territoria­lmente competente, ma non è obbligato a presentare la Scia.

LA PROCEDURA La profession­e può iniziare contestual­mente alla presentazi­one della Scia al Registro imprese

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy