Niente tassa di concessione dai giovani che avviano l’attività
Con l’entrata in vigore dell’articolo 75 del Dlgs 59/2010, è stato definitivamente soppresso il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio lasciando, però, immutati i requisiti morali e professionali necessari per l’esercizio dell’attività, e grazie alla risposta all’interpello numero 904-682/2015 della Dre Lombardia presentato dall’Unione Regionale delle Cciaa della Lombardia, i giovani ausiliari del commercio possono intraprendere la loro carriera professionale con maggiore serenità e soprattutto con un minor investimento iniziale in burocrazia.
La direzione regionale ha, infatti, confermato l’esonero dal pagamento della tassa di concessione governativa (pari a 168 euro) per gli agenti di commercio e dei mediatori, già enunciato nella risposta all’interpello numero 954-364/2014 e riferita alle attività commercio all’ingrosso, all’attività di impiantistica, di autoriparazione e delle imprese di pulizia e facchinaggio, essendo per i primi obbligatorio l’avvio dell’attività di intermediazione attraverso l’inoltro telematico della Scia.
L’attività di intermediazione può, quindi, iniziare contestualmente alla presentazione della Sciaal Registro delle impreseter-ritorialmente competente in cui il richiedente autocertifica, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività professionale. E proprio questa innovazione ha determinato il cambio di orientamento da parte delle Entrate: la Dre cita, infatti, nella risposta l’articolo 22 della tariffa allegata al Dpr 641/1972 che prevede l’assoggettamento alla tassa sulle concessioni governative per tutte le iscrizioni dovute all’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni di arti o mestieri (si veda l’articolo 86 del medesimo decreto).
L’Agenzia ricorda, infatti, che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall’inoltro della Scia si abbia un’iscrizione abilitante all’esercizio di un’attività, come confermato nella risposta all’interpello 954-413 del 16 settembre 2013.Il nocciolo della questione è, pertanto, stabilire se l’iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio della relativa attività abbia natura abilitante o meno. Proprio per chiarire tale aspetto, la direzione centrale Normativa ha richiesto il parere del competente Mise che con nota numero 125591 del 24 luglio 2013 ha affermato che per «i ruoli o elenchi che sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel Rea dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle attività. In sostanza il nuovo imprenditore certifica ed autocertifica di avere i requisiti richiesti dalla Legge e segnala all’amministrazione di avviare immediatamente l’attività stessa». Quindi per il Ministero l’iscrizione nell’apposita sezione del Repertorio economico amministrativo ha una funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti ed autocertificati e non abilitante all’esercizio dell’attività.
La diretta conseguenza della funzione dichiarativa e non abilitante dell’iscrizione dell’agente presso il Registro delle Imprese, è che la presentazione della Scia rientra nel citato articolo 22, punto 8 della tariffa allegata al Dpr 641/1972 e che pertanto non è necessario dover effettuare il versamento della tassa sulle concessioni governative. Quindi, se l’agente e rappresentante di commercio è residente in Italia, ma esercita l’attività professionale solo all’estero, sebbene con mandati rilasciati da imprese italiane, questi è obbligato all’iscrizione al Registro delle imprese territorialmente competente, ma non è obbligato a presentare la Scia.
LA PROCEDURA La professione può iniziare contestualmente alla presentazione della Scia al Registro imprese