Sgravio garantito in quattro casi
pA ogni situazione, la sua disciplina, sia sulla perdita che sulla competenza temporale. e Le procedure. La prima ipotesi in cui la perdita diviene «certa e precisa» è costituita dalle procedere concorsuali e para concorsuali.La norma è stata adeguata inserendovi a viale nuove procedure:da ultimo quelle straniere equivalenti e il piano attesta todi cui all’ articolo 67 della legge fallimentare, il quale, dal 2015, apre la porta alla perdita a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese (da tener presente, però, che si tratta di iscrizione facoltativa e che solo l’attenta lettura del piano può orientare la deduzione).
Rimane invece ancora esclusa la crisi da sovra indebitamento: una carenza da colmare. rI mini crediti. La seconda situazione disciplinata riguardai cosiddetti mini crediti e serve a evitare contestazioni in tutti i casi in cui l’importo che l’imprenditore rinuncia a rincorrere giudizialmente è giustificato dall’ an ti e cono mcità delle azioni da intraprendere. Si sono fissate due soglie a 2.500 e 5mila euro (per le imprese più grandi) e si è chiarito come applicarle, dando preminenza al comportamento contabile( circolare 26/ E /2013). t La prescrizione. La terza fattispecie riguardala prescrizione, da sempre considerata sinonimo di certezza della perdita. In proposito la conoscenza delle tempistiche civilistiche aiuta a non sbagliare, dato che non è ammessa la deduzione tardiva. u La cancellazione.
Infine, la previsione più rilevante e innovativa, intervenuta con la legge di Stabilità 2014 e con effetto dal 2013. L’eliminazione del credito, correttamente operata in bilancio sulla base dei principi contabili, viene assunta dalla norma tributaria come «elemento certo e preciso» per la deducibilità della perdita.
Perdono di attualità, quindi, le liti (approdate in Cassazione) sulla cessione pro soluto del credito, a condizione chela natura e l’ indipendenza del soggetto acquirente renda l’operazione attendibile (circolare 26/E/2013).
Escono dall’ombra le transazioni, laddove esistano motivazioni coerenti. Persino le rinunce –che sul piano contabile determinano senza dubbio perdite–trovano una loro dignità nelle interpretazioni dell’ Agenzia, per quanto difficili da motivare. Anche se il problema, in realtà, nella maggior parte dei casi, è risolto dalla disciplina dei minicrediti.
C’è poi la distinzione tra deducibilità della perdita e recuperabilità dell’Iva in base all’articolo 26 Dpr 633/1972. Una distinzione infelice e per certi versi incomprensibile, che però viene mitigata dal Ddl di Stabilità 2016, anche se con una decorrenza che, per quanto ritoccata in sede di emendamenti (procedure dal 2017) andrebbe anticipata.Questa discrasia crea non pochi imbarazzi anche contabili e nell’imposizione diretta, per cui va il più possibile evitata.
Resta un altro aspetto da migliorare. La deducibilità della svalutazione limitata allo 0,5% della massa creditoria (articolo 106, comma 1) è un residuo di tempi andati, sistematicamente smentita dalla realtà. Un adeguamento è d’obbligo, con conseguente riduzione dei “fondi tassati” presenti nei bilanci “realistici” e della parallela gestione della fiscalità differita.