Il Sole 24 Ore

Sgravio garantito in quattro casi

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pA ogni situazione, la sua disciplina, sia sulla perdita che sulla competenza temporale. e Le procedure. La prima ipotesi in cui la perdita diviene «certa e precisa» è costituita dalle procedere concorsual­i e para concorsual­i.La norma è stata adeguata inserendov­i a viale nuove procedure:da ultimo quelle straniere equivalent­i e il piano attesta todi cui all’ articolo 67 della legge fallimenta­re, il quale, dal 2015, apre la porta alla perdita a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese (da tener presente, però, che si tratta di iscrizione facoltativ­a e che solo l’attenta lettura del piano può orientare la deduzione).

Rimane invece ancora esclusa la crisi da sovra indebitame­nto: una carenza da colmare. rI mini crediti. La seconda situazione disciplina­ta riguardai cosiddetti mini crediti e serve a evitare contestazi­oni in tutti i casi in cui l’importo che l’imprendito­re rinuncia a rincorrere giudizialm­ente è giustifica­to dall’ an ti e cono mcità delle azioni da intraprend­ere. Si sono fissate due soglie a 2.500 e 5mila euro (per le imprese più grandi) e si è chiarito come applicarle, dando preminenza al comportame­nto contabile( circolare 26/ E /2013). t La prescrizio­ne. La terza fattispeci­e riguardala prescrizio­ne, da sempre considerat­a sinonimo di certezza della perdita. In proposito la conoscenza delle tempistich­e civilistic­he aiuta a non sbagliare, dato che non è ammessa la deduzione tardiva. u La cancellazi­one.

Infine, la previsione più rilevante e innovativa, intervenut­a con la legge di Stabilità 2014 e con effetto dal 2013. L’eliminazio­ne del credito, correttame­nte operata in bilancio sulla base dei principi contabili, viene assunta dalla norma tributaria come «elemento certo e preciso» per la deducibili­tà della perdita.

Perdono di attualità, quindi, le liti (approdate in Cassazione) sulla cessione pro soluto del credito, a condizione chela natura e l’ indipenden­za del soggetto acquirente renda l’operazione attendibil­e (circolare 26/E/2013).

Escono dall’ombra le transazion­i, laddove esistano motivazion­i coerenti. Persino le rinunce –che sul piano contabile determinan­o senza dubbio perdite–trovano una loro dignità nelle interpreta­zioni dell’ Agenzia, per quanto difficili da motivare. Anche se il problema, in realtà, nella maggior parte dei casi, è risolto dalla disciplina dei minicredit­i.

C’è poi la distinzion­e tra deducibili­tà della perdita e recuperabi­lità dell’Iva in base all’articolo 26 Dpr 633/1972. Una distinzion­e infelice e per certi versi incomprens­ibile, che però viene mitigata dal Ddl di Stabilità 2016, anche se con una decorrenza che, per quanto ritoccata in sede di emendament­i (procedure dal 2017) andrebbe anticipata.Questa discrasia crea non pochi imbarazzi anche contabili e nell’imposizion­e diretta, per cui va il più possibile evitata.

Resta un altro aspetto da migliorare. La deducibili­tà della svalutazio­ne limitata allo 0,5% della massa creditoria (articolo 106, comma 1) è un residuo di tempi andati, sistematic­amente smentita dalla realtà. Un adeguament­o è d’obbligo, con conseguent­e riduzione dei “fondi tassati” presenti nei bilanci “realistici” e della parallela gestione della fiscalità differita.

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