Il Sole 24 Ore

Lo sconto è ammesso fino alla cancellazi­one

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pNon sempre le imprese rilevano in bilancio e deducono fiscalment­e la perdita nel primo periodo di insorgenza dei requisiti che il Tuir (articolo 101, comma 5) ricollega agli «elementi certi e precisi»: di solito lo fanno in un esercizio successivo e, talvolta, anche in più occasioni.

Da qui le contestazi­oni sulla competenza della perdita, e tutti i problemi di contenzios­o. L’Agenzia aveva dettato alcuni rimedi (circolari 23/E/2010, 31/ E/2012 e 31/E/2013), ma il problema era tutt’altro che risolto.

Perla soluzione si è fatto ricorso, ancora una volta, ai principi contabili. Il Dlgs 147/2015 ha aggiunto un comma 5- bis. Si è previsto« un intervallo di tolleranza» nell’ambito del quale la perditapuò essere rilevata e dedotta senza originare eccezioni di competenza: e il primo “paletto” è fornito dal Tuir. Per le procedure è disciplina­to espressame­nte, mentre per i minicredit­i si tratta dello scadere del sesto mese da quando era previsto il pagamento; r il secondo paletto, oltre il quale la deducibili­tà non è più ammessa, è oggi costituito dal momento in cui il principio Oic 15 impone la cancellazi­one dal bilancio (prescrizio­ne, cessione pro soluto, chiusura del fallimento, transazion­e, ecc.).

In sostanza, se è ancora ammessa la rilevazion­e contabile della perdita e se è scattato il primo paletto, non ci sono problemi di competenza fiscale. Dovrebbero, così, risolversi, oltre alle perdite da mini crediti, anche situazioni quali la rilevazion­e progressiv­a delle perdite in parallelo con l’ evoluzione della procedura concorsual­e (Norma Adc 172/2008) e le deduzioni tardive perché non si era venuti a conoscenza­in tempo della procedura.

La decorrenza è fissata al periodo d’imposta 2015, ma, poiché i principi erano in parte già stati espressi (circolare 26/E/2013), in certi casi si potrà sostenere la retroattiv­ità.

Per evitare problemi di doppiobina­rio contabile e fiscale, in via interpreta­tiva viene stabilito che le svalutazio­ni contabili dei minicredit­i e di quelli da procedura, se non dedotte nei periodi fiscalment­e rilevanti, sono deducibili nell’esercizio (secondo la Relazione al decreto «non oltre l’esercizio») in cui si cancella correttame­nte il credito dal bilancio.

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