Lo sconto è ammesso fino alla cancellazione
pNon sempre le imprese rilevano in bilancio e deducono fiscalmente la perdita nel primo periodo di insorgenza dei requisiti che il Tuir (articolo 101, comma 5) ricollega agli «elementi certi e precisi»: di solito lo fanno in un esercizio successivo e, talvolta, anche in più occasioni.
Da qui le contestazioni sulla competenza della perdita, e tutti i problemi di contenzioso. L’Agenzia aveva dettato alcuni rimedi (circolari 23/E/2010, 31/ E/2012 e 31/E/2013), ma il problema era tutt’altro che risolto.
Perla soluzione si è fatto ricorso, ancora una volta, ai principi contabili. Il Dlgs 147/2015 ha aggiunto un comma 5- bis. Si è previsto« un intervallo di tolleranza» nell’ambito del quale la perditapuò essere rilevata e dedotta senza originare eccezioni di competenza: e il primo “paletto” è fornito dal Tuir. Per le procedure è disciplinato espressamente, mentre per i minicrediti si tratta dello scadere del sesto mese da quando era previsto il pagamento; r il secondo paletto, oltre il quale la deducibilità non è più ammessa, è oggi costituito dal momento in cui il principio Oic 15 impone la cancellazione dal bilancio (prescrizione, cessione pro soluto, chiusura del fallimento, transazione, ecc.).
In sostanza, se è ancora ammessa la rilevazione contabile della perdita e se è scattato il primo paletto, non ci sono problemi di competenza fiscale. Dovrebbero, così, risolversi, oltre alle perdite da mini crediti, anche situazioni quali la rilevazione progressiva delle perdite in parallelo con l’ evoluzione della procedura concorsuale (Norma Adc 172/2008) e le deduzioni tardive perché non si era venuti a conoscenzain tempo della procedura.
La decorrenza è fissata al periodo d’imposta 2015, ma, poiché i principi erano in parte già stati espressi (circolare 26/E/2013), in certi casi si potrà sostenere la retroattività.
Per evitare problemi di doppiobinario contabile e fiscale, in via interpretativa viene stabilito che le svalutazioni contabili dei minicrediti e di quelli da procedura, se non dedotte nei periodi fiscalmente rilevanti, sono deducibili nell’esercizio (secondo la Relazione al decreto «non oltre l’esercizio») in cui si cancella correttamente il credito dal bilancio.