Rateazioni fai-da-te per chi fraziona i pagamenti con F24
pL’acconto di novembre delle imposte non può essere rateizzato. In situazioni di difficoltà finanziaria, l’unica possibilità offerta al contribuente per cercare di diluire il versamento è quella di ricorrere al «ravvedimento frazionato», con il quale si può accedere al pagamento in più tranches (risoluzione 67/E/2011) di tutto o parte del debito, potendo al contempo beneficiare di una riduzione delle sanzioni determinata sulla singola frazione di imposta regolarizzata.
Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/97, prevede, perché l’intera operazione sia valida, che il pagamento della sanzione ridotta sia eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo.
Su questo punto l’allora ministero delle Finanze aveva precisato nella circolare 180/ E/98 che il termine “contestuale” non deve essere inteso nel senso che tutti gli adempimenti legati al ravvedimento devono essere eseguiti per forza lo stesso giorno, ma entro lo stesso termine previsto dalla norma.
La risoluzione 67/E/2011 e la circolare 27/E/2013 hanno puntualizzato che è possibile procedere con il ravvedimento frazionato a patto che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta che viene ravveduto (si veda l’esempio in pagina) .
Secondo le novità introdotte dalla legge 190/2014, l’orizzonte temporale nel quale il contribuente può intervenire è ampliato fino all’ultimo giorno utile prima del termine di prescrizione degli accertamenti fiscali, con l’unico limite costituito dalla notifica di atti di liquidazione e accertamenti, compresi gli avvisi bonari. Se fra un ravvedimento e l’altro, quindi, sopravviene uno dei provvedimenti citati, quest’ultimo può ritenersi valido solo per la parte sanata prima della notifica degli atti.
Sotto il profilo operativo, il contribuente che intende eseguire il ravvedimento frazionato dovrà procedere con il versamento della sanzione ridotta, che va però proporzionata in relazione all’ambito temporale entro il quale si consuma ciascuno dei pagamenti effettuati.
In questo senso è stato chiarito (risoluzione 67/ E/2011) che chi regolarizza non può beneficiare della sanzione più “mite” per le singole tranches con cui è avvenuto il pagamento, ancorché, ad esempio, il primo sia stato effettuato nei 14 giorni seguenti la data di scadenza (ravvedimento sprint) o nei 30 giorni (ravvedimento veloce), perché ogni singolo versamento deve essere regolarizzato autonomamente, con la sanzione calcolata in ragione del momento in cui avviene il pagamento.
Se il contribuente commette errori nell’eseguire i versamenti, questi non compromettono la regolarizzazione. Nel caso in cui il calcolo delle sanzioni o degli interessi sia, infatti, sbagliato il ravvedimento resta valido unicamente per la parte dell’imposta proporzionata a quanto complessivamente corrisposto e gli uffici provvederanno ad irrogare la sanzione ordinaria esclusivamente sulla quota non sanata con riferimento alla data naturale di scadenza (circolare 27/E/2013).