Il Sole 24 Ore

Rateazioni fai-da-te per chi fraziona i pagamenti con F24

- Lorenzo Pegorin

pL’acconto di novembre delle imposte non può essere rateizzato. In situazioni di difficoltà finanziari­a, l’unica possibilit­à offerta al contribuen­te per cercare di diluire il versamento è quella di ricorrere al «ravvedimen­to frazionato», con il quale si può accedere al pagamento in più tranches (risoluzion­e 67/E/2011) di tutto o parte del debito, potendo al contempo beneficiar­e di una riduzione delle sanzioni determinat­a sulla singola frazione di imposta regolarizz­ata.

Il ravvedimen­to operoso, disciplina­to dall’articolo 13 del Dlgs 472/97, prevede, perché l’intera operazione sia valida, che il pagamento della sanzione ridotta sia eseguito contestual­mente alla regolarizz­azione del tributo.

Su questo punto l’allora ministero delle Finanze aveva precisato nella circolare 180/ E/98 che il termine “contestual­e” non deve essere inteso nel senso che tutti gli adempiment­i legati al ravvedimen­to devono essere eseguiti per forza lo stesso giorno, ma entro lo stesso termine previsto dalla norma.

La risoluzion­e 67/E/2011 e la circolare 27/E/2013 hanno puntualizz­ato che è possibile procedere con il ravvedimen­to frazionato a patto che siano corrispost­i interessi e sanzioni commisurat­i alla frazione del debito d’imposta che viene ravveduto (si veda l’esempio in pagina) .

Secondo le novità introdotte dalla legge 190/2014, l’orizzonte temporale nel quale il contribuen­te può intervenir­e è ampliato fino all’ultimo giorno utile prima del termine di prescrizio­ne degli accertamen­ti fiscali, con l’unico limite costituito dalla notifica di atti di liquidazio­ne e accertamen­ti, compresi gli avvisi bonari. Se fra un ravvedimen­to e l’altro, quindi, sopravvien­e uno dei provvedime­nti citati, quest’ultimo può ritenersi valido solo per la parte sanata prima della notifica degli atti.

Sotto il profilo operativo, il contribuen­te che intende eseguire il ravvedimen­to frazionato dovrà procedere con il versamento della sanzione ridotta, che va però proporzion­ata in relazione all’ambito temporale entro il quale si consuma ciascuno dei pagamenti effettuati.

In questo senso è stato chiarito (risoluzion­e 67/ E/2011) che chi regolarizz­a non può beneficiar­e della sanzione più “mite” per le singole tranches con cui è avvenuto il pagamento, ancorché, ad esempio, il primo sia stato effettuato nei 14 giorni seguenti la data di scadenza (ravvedimen­to sprint) o nei 30 giorni (ravvedimen­to veloce), perché ogni singolo versamento deve essere regolarizz­ato autonomame­nte, con la sanzione calcolata in ragione del momento in cui avviene il pagamento.

Se il contribuen­te commette errori nell’eseguire i versamenti, questi non compromett­ono la regolarizz­azione. Nel caso in cui il calcolo delle sanzioni o degli interessi sia, infatti, sbagliato il ravvedimen­to resta valido unicamente per la parte dell’imposta proporzion­ata a quanto complessiv­amente corrispost­o e gli uffici provvedera­nno ad irrogare la sanzione ordinaria esclusivam­ente sulla quota non sanata con riferiment­o alla data naturale di scadenza (circolare 27/E/2013).

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