Esenti i dividendi esteri qualificati
La Convenzione contro le doppie imposizioni prevale sulle leggi nazionali ed esclude il prelievo in Italia Non tassabili le somme ricevute dalla società tedesca in cui si detiene una quota superiore al 25%
pLe convenzioni internazionali prevalgono sulle norme interne. È questo in estrema sintesi quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria di II grado di Trento 63/01/15 (presidente Pascussi, relatore Rodrigo), depositata lo scorso 24 luglio.
Il caso riguardava una società italiana che, ricevendo dividendi da società tedesche nelle quali deteneva una partecipazione superiore al 25%, li esentava completamente da tassazione, ai sensi dell'articolo 24 della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania: il trattato stabilisce che «sono esclusi dalla base imponibile delle imposte italiane i redditi derivanti dai dividendi […] pagati a una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica italiana da parte di una società residente della Repubblica federale di Germania il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25% dalla società italiana».
L'agenzia delle Entrate contestava alla società di aver agito in violazione dell'articolo 89 del Dpr 917/1986 che dispone la tassazione del 5% dei dividendi percepiti.
In primo grado i ricorsi della società erano stati accolti. L'agenzia delle Entrate, allora, aveva proposto appello. La Commissione tributaria di secondo grado, infine, ha rigettato l'appello, affermando il principio secondo cui la disposizione convenzionale «deve essere ritenuta prevalente nella gerarchia delle fonti».
Infatti, le norme pattizie internazionali assumono nel nostro ordinamento la stessa forza del provvedimento (legge ordinaria) mediante il quale è ordinata l'esecuzione della convenzione: queste disposizioni, dunque, sono da considerarsi leggi speciali prevalenti rispetto alle leggi generali.
Anche la Corte costituzionale, con le sentenze 348 e 349 del 24 ottobre 2007, ha chiarito che le disposizioni pattizie costituiscono nel nostro ordinamento fonti di rango sub-costituzionale, in quanto richiamate dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione (il quale stabilisce che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti […] dagli obblighi internazionali»).
Nell’ordinamento, il principio di prevalenza della convenzione tra Paesi rispetto alla normativa domestica è fissato dall’articolo 75, Dpr 600/1973, il quale statuisce inequivocabilmente che «nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia». Inoltre, l’articolo 169 del Dpr 917/1986 stabilisce che «le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni».
Il principio della prevalenza della convenzione tra Paesi rispetto Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti. In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano in vigore mediante procedimento di ratifica del Parlamento effettuato con legge ordinaria, seguito dallo scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. al testo unico è già stato affrontato, e accolto, dalla giurisprudenza di merito con riferimento all’incompatibilità della normativa interna in materia di deducibilità di costi black list (articolo 110, comma 10 e 11, Dpr 917/1986) rispetto alla clausola di non discriminazione prevista in alcuni trattati contro le doppie impositori. Si vedano, tra le altre, le sentenze della Ctp Milano 338/46/2010, 92/1/2011, 36/36/2012 e 294/5/2012. Supporti a simili tesi sono incidentalmente rinvenibili anche nella giurisprudenza della Suprema corte (si veda la sentenza di Cassazione 4272 del 23 febbraio 2010).
IL PRINCIPIO Nella gerarchia delle fonti gli accordi internazionali relativi alle imposte sui redditi sono direttamente esecutivi nel nostro Paese