Il Sole 24 Ore

Auto in leasing, solo l’utilizzato­re paga il bollo

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

pÈ l’utilizzato­re l'unico soggetto responsabi­le per il pagamento della tassa automobili­stica sugli automezzi concessi in locazione finanziari­a. A stabilirlo è la sentenza 3526/27/2015 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Secchi) che nega la solidariet­à passiva sulla correspons­ione alla Regione del “bollo auto” in caso di leasing.

La vicenda trae origine dalle previsioni normative contenute nell’articolo 7 della Legge 99/2009, in vigore dal 15 agosto 2009, secondo cui in caso di locazione finanziari­a il pagamento del tributo non ricade più sul concedente (società di leasing), ma sull’utilizzato­re.

La norma ha così previsto nuovi soggetti passivi (utilizzato­re, usufruttua­ri, acquirenti con patto di riservato dominio) chiamati al versamento del tributo, il cui assolvimen­to non può che riguardare loro. Sulla questione era intervenut­o anche il ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota del 27 giugno 2012, secondo cui non vi è alcuna soggettivi­tà passiva nel pagamento del bollo, ad esclusivo carico del locatario.

Nonostante l’interpreta­zione sia stata implicitam­ente condivisa anche dall’agenzia delle Entrate (si veda la «Guida al pagamento del bollo auto e moto 2010», aggiorname­nto 2012), molte Regioni (fra cui Lombardia ed Emilia Romagna) hanno continuato comunque a richiedere l’assolvimen­to della tassa anche alle società di leasing, sostenendo la sussistenz­a di un regime di responsabi­lità solidale con l’utilizzato­re. Da qui la nascita di un vasto contenzios­o.

Nel corso degli anni la soluzione della vicenda non sempre è stata univoca, anche in seno alla stessa giurisprud­enza tributaria. Infatti, se da un lato la Ctp di Milano (sentenza 531/26/13) aveva avuto modo di ricalcare le indicazion­i del Mef, dall’altro si deve registrare la presa di posizione diametralm­ente opposta della Ctr Lombardia 6627/32/2014 che, in un caso esattament­e analogo, ha sostenuto l’esistenza di un rapporto di solidariet­à passiva nel pagamento della tassa regionale.

A mettere un punto fermo sulla questione ci ha pensato, però, il legislator­e con una recente norma di interpreta­zione autentica: l’articolo 9, comma 9bis del Dl 78/2015 chiarisce che, in caso di contratto di leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobili­stica è esclusivam­ente l'utilizzato­re. È possibile configurar­e una responsabi­lità solidale del concedente solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo provvede, a seguito di accordo fra le parti, ad effettuare il versamento cumulativo dei bolli auto dovuti per i periodi di tassazione compresi nella durata dei contratti di leasing, stipulati secondo le modalità stabilite dall’ente competente (circolare serie fiscale 23/2015 Assileia).

Alla luce di quanto stabilito, bisogna auspicare che il personale della Regione si allinei prontament­e al nuovo orientamen­to normativo e giurisprud­enziale, non solo con riferiment­o alla gestione delle nuove pratiche (dove si rende possibile l’intervento in autotutela), ma anche in relazione alla pronta rinuncia al contenzios­o laddove esistente, in virtù dei principi di legalità, imparziali­tà e buon andamento previsto all’articolo 97 della Costituzio­ne.

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