Auto in leasing, solo l’utilizzatore paga il bollo
pÈ l’utilizzatore l'unico soggetto responsabile per il pagamento della tassa automobilistica sugli automezzi concessi in locazione finanziaria. A stabilirlo è la sentenza 3526/27/2015 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Secchi) che nega la solidarietà passiva sulla corresponsione alla Regione del “bollo auto” in caso di leasing.
La vicenda trae origine dalle previsioni normative contenute nell’articolo 7 della Legge 99/2009, in vigore dal 15 agosto 2009, secondo cui in caso di locazione finanziaria il pagamento del tributo non ricade più sul concedente (società di leasing), ma sull’utilizzatore.
La norma ha così previsto nuovi soggetti passivi (utilizzatore, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio) chiamati al versamento del tributo, il cui assolvimento non può che riguardare loro. Sulla questione era intervenuto anche il ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota del 27 giugno 2012, secondo cui non vi è alcuna soggettività passiva nel pagamento del bollo, ad esclusivo carico del locatario.
Nonostante l’interpretazione sia stata implicitamente condivisa anche dall’agenzia delle Entrate (si veda la «Guida al pagamento del bollo auto e moto 2010», aggiornamento 2012), molte Regioni (fra cui Lombardia ed Emilia Romagna) hanno continuato comunque a richiedere l’assolvimento della tassa anche alle società di leasing, sostenendo la sussistenza di un regime di responsabilità solidale con l’utilizzatore. Da qui la nascita di un vasto contenzioso.
Nel corso degli anni la soluzione della vicenda non sempre è stata univoca, anche in seno alla stessa giurisprudenza tributaria. Infatti, se da un lato la Ctp di Milano (sentenza 531/26/13) aveva avuto modo di ricalcare le indicazioni del Mef, dall’altro si deve registrare la presa di posizione diametralmente opposta della Ctr Lombardia 6627/32/2014 che, in un caso esattamente analogo, ha sostenuto l’esistenza di un rapporto di solidarietà passiva nel pagamento della tassa regionale.
A mettere un punto fermo sulla questione ci ha pensato, però, il legislatore con una recente norma di interpretazione autentica: l’articolo 9, comma 9bis del Dl 78/2015 chiarisce che, in caso di contratto di leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. È possibile configurare una responsabilità solidale del concedente solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo provvede, a seguito di accordo fra le parti, ad effettuare il versamento cumulativo dei bolli auto dovuti per i periodi di tassazione compresi nella durata dei contratti di leasing, stipulati secondo le modalità stabilite dall’ente competente (circolare serie fiscale 23/2015 Assileia).
Alla luce di quanto stabilito, bisogna auspicare che il personale della Regione si allinei prontamente al nuovo orientamento normativo e giurisprudenziale, non solo con riferimento alla gestione delle nuove pratiche (dove si rende possibile l’intervento in autotutela), ma anche in relazione alla pronta rinuncia al contenzioso laddove esistente, in virtù dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento previsto all’articolo 97 della Costituzione.