No all’imposta fissa all’atto d’acquisto dell’impianto sericolo
pDeve essere considerato strumentale e, pertanto, sconta le imposte ipocatastali in misura proporzionale l’impianto sericolo (utilizzato per la sericoltura, cioè l’allevamento dei bachi da seta e la produzione della seta grezza) acquistato dalla società di leasing. Per questo tipo di acquisti da parte delle società di leasing la legge Finanziaria 2011 ha previsto l’applicazione del prelievo in misura proprozionale al momento dell’acquisto, in misura fissa invece al momento del riscatto. La norma vale per l’impianto sericolo, anche se in corso di costruzione, perché costituisce un bene strumentale per natura non suscettibile di diversa utilizzazione. Sono queste le conclusioni emerse dalla sentenza 3759/67/15 della Ctr Lombardia (presidente Palestra, relatore Calà).
La società di leasing acquistava due impianti per la produzione della seta corrispondendo le imposte ipotecaria e catastali in misura fissa. L’amministrazione recuperava le maggiori imposte, conteggiandole in misura percentuale. La Finanziaria 2011, infatti, aveva modificato la norma, prevedendo il passaggio dalle ipocatastali in misura fissa a quelle proporzionali (complessivamente del 4 per cento) per le cessione di immobili strumentali, compresi quelli da costruire o in corso di costruzione.
La società si opponeva davanti alla Ctp, contestando la mancanza del presupposto oggettivo richiesto per il recupero per due motivi: 1 gli impianti sericoli sono in corso di costruzione, e non ultimati come invece sostiene l’amministrazione; 1 la nuova disposizione riguarda solo immobili strumentali per natura già utilizzati nel processo produttivo.
Secondo l’ufficio, però, la legge Finanziaria 2011 aveva parzialmente abrogato il decimo comma dell’articolo 35 del Dl 223/2006 e, pertanto, si poteva applicare il regime normativo previgente, che dispone la tassazione del trasferimento immobiliare con l’imposta ipotecaria al 3% e l’imposta catastale all’1 per cento. La norma, infatti, si applica nel caso di un trasferimento della proprietà (o altro diritto reale immobiliare) e che ha per oggetto un bene immobile strumentale. Pertanto non rileva che l’immobile sia in corso di costruzione.
La Ctp confermava la tesi dell’amministrazione così da costringere la società di leasing a ricorrere in Ctr. I giudici di secondo grado respingono l’appello per i seguenti motivi: e la legge Finanziaria del 2011 ha previsto per le società di leasing l’applicazione dell’imposta in misura percentuale al momento dell’acquisto di beni immobili strumentali e in misura fissa al momento del riscatto; r non rileva il fatto che gli immobili strumentali per natura siano già ultimati, in quanto per natura non idonei a essere diversamente impiegati senza una radicale trasformazione, come appunto quelli in corso di costruzione; t un impianto sericolo, anche se in costruzione, è un bene strumentale per natura perché non è suscettibile di diversa utilizzazione.