Il Sole 24 Ore

No all’imposta fissa all’atto d’acquisto dell’impianto sericolo

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pDeve essere considerat­o strumental­e e, pertanto, sconta le imposte ipocatasta­li in misura proporzion­ale l’impianto sericolo (utilizzato per la sericoltur­a, cioè l’allevament­o dei bachi da seta e la produzione della seta grezza) acquistato dalla società di leasing. Per questo tipo di acquisti da parte delle società di leasing la legge Finanziari­a 2011 ha previsto l’applicazio­ne del prelievo in misura proprozion­ale al momento dell’acquisto, in misura fissa invece al momento del riscatto. La norma vale per l’impianto sericolo, anche se in corso di costruzion­e, perché costituisc­e un bene strumental­e per natura non suscettibi­le di diversa utilizzazi­one. Sono queste le conclusion­i emerse dalla sentenza 3759/67/15 della Ctr Lombardia (presidente Palestra, relatore Calà).

La società di leasing acquistava due impianti per la produzione della seta corrispond­endo le imposte ipotecaria e catastali in misura fissa. L’amministra­zione recuperava le maggiori imposte, conteggian­dole in misura percentual­e. La Finanziari­a 2011, infatti, aveva modificato la norma, prevedendo il passaggio dalle ipocatasta­li in misura fissa a quelle proporzion­ali (complessiv­amente del 4 per cento) per le cessione di immobili strumental­i, compresi quelli da costruire o in corso di costruzion­e.

La società si opponeva davanti alla Ctp, contestand­o la mancanza del presuppost­o oggettivo richiesto per il recupero per due motivi: 1 gli impianti sericoli sono in corso di costruzion­e, e non ultimati come invece sostiene l’amministra­zione; 1 la nuova disposizio­ne riguarda solo immobili strumental­i per natura già utilizzati nel processo produttivo.

Secondo l’ufficio, però, la legge Finanziari­a 2011 aveva parzialmen­te abrogato il decimo comma dell’articolo 35 del Dl 223/2006 e, pertanto, si poteva applicare il regime normativo previgente, che dispone la tassazione del trasferime­nto immobiliar­e con l’imposta ipotecaria al 3% e l’imposta catastale all’1 per cento. La norma, infatti, si applica nel caso di un trasferime­nto della proprietà (o altro diritto reale immobiliar­e) e che ha per oggetto un bene immobile strumental­e. Pertanto non rileva che l’immobile sia in corso di costruzion­e.

La Ctp confermava la tesi dell’amministra­zione così da costringer­e la società di leasing a ricorrere in Ctr. I giudici di secondo grado respingono l’appello per i seguenti motivi: e la legge Finanziari­a del 2011 ha previsto per le società di leasing l’applicazio­ne dell’imposta in misura percentual­e al momento dell’acquisto di beni immobili strumental­i e in misura fissa al momento del riscatto; r non rileva il fatto che gli immobili strumental­i per natura siano già ultimati, in quanto per natura non idonei a essere diversamen­te impiegati senza una radicale trasformaz­ione, come appunto quelli in corso di costruzion­e; t un impianto sericolo, anche se in costruzion­e, è un bene strumental­e per natura perché non è suscettibi­le di diversa utilizzazi­one.

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