Tribunali divisi sul preconcordato
Pronunce opposte sulla normativa applicabile alle domande in bianco presentate prima della legge 132/2015 Per i giudici di Trento la riforma non vale per i vecchi ricorsi con riserva - Di diverso avviso Pistoia
pLa miniriforma fallimentare dettata dal Dl 83/2015, non si applica alle procedure di concordato preventivo aperte con domanda con riserva presentata anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione (la 132/2015), ossia il 21 agosto 2015. È quanto affermato dal Tribunale di Trento con il decreto dell’8 ottobre 2015 (presidente Avolio, relatore Attanasio).
La pronuncia è interessante perché si tratta di una delle prime affermazioni sul Dl 83 ed è di segno opposto rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Pistoia che, con il decreto del 29 ottobre 2015 (riportata sul Sole 24 ore del 12 novembre 2015) ha ritenuto che le nuove norme si applicano anche a queste procedure in quanto la presentazione di un concordato in bianco serve solo per “prenotare” il concordato ma non rileva ai fini della disciplina applicabile.
Nel giro di un paio di settimane, dunque, due tribunali si sono pronunciati in maniera opposta. Ripercorriamo ora il ragionamento dei giudici di Trento, relativo a una società che ha eseguito il deposito del ricorso con riserva nel marzo del 2015. La società era stata ammessa al concordato nonostante il piano (depositato il 30 settembre 2015) non contenesse le indicazioni previste dalla nuova lettera e) del comma 2 dell’articolo 161, della legge fallimentare, come modificato dalla legge di conversione del Dl 83 entrata in vigore il 21 agosto scorso. In particolare, nel piano non c’era alcun riferimento all’utilità specificamenteindividuata ed economicamente valutabile che, in base alla riforma, il proponente deve assicurare a ciascun creditore.
Il Tribunale trentino si è quindi soffermato sul profilo di quale fosse la disciplina applicabile, ritenendo che in base all’articolo 23 del Dl 83/2015, il procedimento di concordato preventivo è introdotto sia con il deposito del ricorso (articolo 161, comma 1), contenente la domanda già completa di piano, proposta e attestazione, sia nel caso di deposito di un ricorso con riserva (sesto comma).
In particolare, secondo i giudici trentini il procedimento risulta egualmente instaurato e il nei termini assegnati della proposta, del piano e della relativa documentazione ne semplice evoluzione e integrazione. Un’integrazione che quindi non comporta l’introduzione di un nuovo e diverso procedimento.
Il Tribunale di Pistoia ha affermato, invece, che il ricorso con riserva depositato dal debitore non ha l’effetto di introdurre il procedimento concordatario bensì di consentire allo stesso la facoltà di depositare la domanda di concordato odi accordo di ristrutturazione dei debiti.
Dall’altra parte, a sostegno dell’ applicazione delle norme antecedenti alla legge 132/2015, il Tribunale di Trento, con riferimento alla possibilità di deposito dell’ accordo di ristrutturazione dei debiti, enfatizza il fatto che in tale caso l’articolo 161, comma 6, prevede che il debitore depositi in tribunale una domanda per l’ omologazione dell’accordo, mentre nel caso del concordato con riserva nessuna ulteriore domanda è richiesta essendo sufficiente il completamento della documentazione.
Tali assunti sono confermati, secondo il collegio trentino, anche dalle attuali disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale ove è previsto che l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, richiesta nella fase preconcordataria, possa essere concessa dal tribunale anche prima del deposito della documentazione, non parlando la norma di deposito di una domanda di concordato.
Ulteriori conferme, secondo i giudici trentini, sono poi ritraibili dalla norma disciplinante la revocatoria fallimentare, ove è previsto che se al concordato fa seguito il fallimento, i termini per la dichiarazione di inefficacia degli atti decorrono, dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (pubblicazione che è prevista una sola volta, anche se il ricorso è presentato con riserva).