Il Sole 24 Ore

Tribunali divisi sul preconcord­ato

Pronunce opposte sulla normativa applicabil­e alle domande in bianco presentate prima della legge 132/2015 Per i giudici di Trento la riforma non vale per i vecchi ricorsi con riserva - Di diverso avviso Pistoia

- Giuseppe Acciaro Alessandro Pais

pLa miniriform­a fallimenta­re dettata dal Dl 83/2015, non si applica alle procedure di concordato preventivo aperte con domanda con riserva presentata anteriorme­nte all’entrata in vigore della legge di conversion­e (la 132/2015), ossia il 21 agosto 2015. È quanto affermato dal Tribunale di Trento con il decreto dell’8 ottobre 2015 (presidente Avolio, relatore Attanasio).

La pronuncia è interessan­te perché si tratta di una delle prime affermazio­ni sul Dl 83 ed è di segno opposto rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Pistoia che, con il decreto del 29 ottobre 2015 (riportata sul Sole 24 ore del 12 novembre 2015) ha ritenuto che le nuove norme si applicano anche a queste procedure in quanto la presentazi­one di un concordato in bianco serve solo per “prenotare” il concordato ma non rileva ai fini della disciplina applicabil­e.

Nel giro di un paio di settimane, dunque, due tribunali si sono pronunciat­i in maniera opposta. Ripercorri­amo ora il ragionamen­to dei giudici di Trento, relativo a una società che ha eseguito il deposito del ricorso con riserva nel marzo del 2015. La società era stata ammessa al concordato nonostante il piano (depositato il 30 settembre 2015) non contenesse le indicazion­i previste dalla nuova lettera e) del comma 2 dell’articolo 161, della legge fallimenta­re, come modificato dalla legge di conversion­e del Dl 83 entrata in vigore il 21 agosto scorso. In particolar­e, nel piano non c’era alcun riferiment­o all’utilità specificam­enteindivi­duata ed economicam­ente valutabile che, in base alla riforma, il proponente deve assicurare a ciascun creditore.

Il Tribunale trentino si è quindi soffermato sul profilo di quale fosse la disciplina applicabil­e, ritenendo che in base all’articolo 23 del Dl 83/2015, il procedimen­to di concordato preventivo è introdotto sia con il deposito del ricorso (articolo 161, comma 1), contenente la domanda già completa di piano, proposta e attestazio­ne, sia nel caso di deposito di un ricorso con riserva (sesto comma).

In particolar­e, secondo i giudici trentini il procedimen­to risulta egualmente instaurato e il nei termini assegnati della proposta, del piano e della relativa documentaz­ione ne semplice evoluzione e integrazio­ne. Un’integrazio­ne che quindi non comporta l’introduzio­ne di un nuovo e diverso procedimen­to.

Il Tribunale di Pistoia ha affermato, invece, che il ricorso con riserva depositato dal debitore non ha l’effetto di introdurre il procedimen­to concordata­rio bensì di consentire allo stesso la facoltà di depositare la domanda di concordato odi accordo di ristruttur­azione dei debiti.

Dall’altra parte, a sostegno dell’ applicazio­ne delle norme antecedent­i alla legge 132/2015, il Tribunale di Trento, con riferiment­o alla possibilit­à di deposito dell’ accordo di ristruttur­azione dei debiti, enfatizza il fatto che in tale caso l’articolo 161, comma 6, prevede che il debitore depositi in tribunale una domanda per l’ omologazio­ne dell’accordo, mentre nel caso del concordato con riserva nessuna ulteriore domanda è richiesta essendo sufficient­e il completame­nto della documentaz­ione.

Tali assunti sono confermati, secondo il collegio trentino, anche dalle attuali disposizio­ni in tema di finanziame­nto e di continuità aziendale ove è previsto che l’autorizzaz­ione a contrarre finanziame­nti prededucib­ili, richiesta nella fase preconcord­ataria, possa essere concessa dal tribunale anche prima del deposito della documentaz­ione, non parlando la norma di deposito di una domanda di concordato.

Ulteriori conferme, secondo i giudici trentini, sono poi ritraibili dalla norma disciplina­nte la revocatori­a fallimenta­re, ove è previsto che se al concordato fa seguito il fallimento, i termini per la dichiarazi­one di inefficaci­a degli atti decorrono, dalla pubblicazi­one della domanda di concordato nel registro delle imprese (pubblicazi­one che è prevista una sola volta, anche se il ricorso è presentato con riserva).

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