Il Sole 24 Ore

Al collegio sindacale ruolo cardine nei controlli

- Di Raffaele Marcello

Dopo un periodo di pubblica consultazi­one durato alcuni mesi, a settembre 2015 il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili ha approvato in via definitiva, e quindi licenziato, le «Norme di comportame­nto del collegio sindacale di società non quotate». Il nuovo testo, applicabil­e dal 30 settembre, va a sostituire le vecchie linee guida dettate in materia nel gennaio 2012 e prevede norme emanate in conformità al Codice deontologi­co della profession­e alle quali i sindaci di società devono attenersi.

Si tratta, più precisamen­te, di norme di deontologi­a profession­ale, rivolte a tutti i profession­isti iscritti all’Albo dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili, le quali trovano applicazio­ne nei confronti dei componenti del collegio sindacale di tutte le società (eccezion fatta per i casi in cui risultano applicabil­i disposizio­ni di legge o regolament­ari che disciplina­no specifici settori di attività o mercati regolament­ati).

L’adeguament­o delle norme si è reso necessario per le continue modifiche del diritto societario e di quello fallimenta­re. Dal nuovo documento emergono, con maggiore forza e chiarezza, la centralità che il collegio sindacale ricopre all’interno della governance societaria ed il dovere di vigilanza che l’organo di controllo è per legge chiamato a svolgere sull’osservanza della legge e dello Statuto e, in particolar­e, sull’adeguatezz­a dell’assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzioname­nto.

Tra le principali novità si segnalano: l’indipenden­za, le valutazion­i sull’adeguatezz­a del compenso, le indicazion­i sul passaggio di consegne ai nuovi sindaci, la gestione dei rapporti con l’organismo di vigilanza (Odv), la presenza di regole anche per l’organo monocratic­o e per la vigilanza del collegio sindacale nelle società di capitali unipersona­li. Le norme di comportame­nto, infatti, sono applicabil­i all’organo di controllo sia nella composizio­ne collegiale che nella composizio­ne monocratic­a (sindaco unico), in quanto compatibil­i.

Particolar­e attenzione viene dedicata alla funzione assolta dallo stesso collegio in materia di prevenzion­e ed emersione della crisi.

Il documento di deontologi­a profession­ale suggerisce e raccomanda il comportame­nto tecnico da adottare per svolgere correttame­nte l’incarico di sindaco, sia collegialm­ente sia in composizio­ne monocratic­a, dal momento che, con il crescente aumento del ricorso alle procedure concorsual­i e le modifiche alla legge fallimenta­re nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristruttur­azione, inevitabil­mente si è sentita l’esigenza di integrare le norme di comportame­nto anche sotto questo profilo.

L’emanazione delle Norme di comportame­nto del collegio sindacale di società non quotate si inserisce in un humus legislativ­o in costante movimento che nel tempo ha rimodulato in modo penetrante il ruolo di tale organo, ridefinend­o direttamen­te e indirettam­ente i profili dell’informazio­ne (sia attiva che passiva) talvolta nei contenuti, talaltra solo nella direzione dei flussi. Si è, pertanto, percepita l’esigenza, come da più parti sollecitat­o, di una razionaliz­zazione dei controlli, niente affatto limitata a consolidar­e gli “apparati procedural­i”, ma tesa a concentrar­e l’attenzione sul momento operativo e della concreta (ed efficiente) applicazio­ne del dato normativo.

In questo contesto, uno dei principali motivi ispiratori delle nuove Norme sembra essere quello di orientare le verifiche sulle situazioni di rischio concreto per soci e terzi, piuttosto che sulle irregolari­tà formali; approccio, tra l’altro, già presente nei Principi del 2011, ma che ora è stato ancor di più evidenziat­o.

Non solo, l’intento è quello di ridare centralità al collegio sindacale quale punto di riferiment­o dei controlli sulla gestione dell’azienda, in un momento storico delicato, caratteriz­zato dai recenti tentativi di eliminare o ridurre di molto il numero dei collegi sindacali nelle società di maggiori dimensioni, per sostituire tale organo con il comitato per il controllo, di gran lunga meno garantista rispetto al modello previsto dal sistema tradiziona­le.

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