Mediazione obbligatoria «inevitabile»
pSe le parti compaiono davanti al mediatore limitandosi a manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla mediazione obbligatoria, senza quindi fornire ulteriore e più specifica indicazione degli impedimenti all’effettivo svolgersi del procedimento, il giudice deve sanzionare tale ingiustificata volontà di sottrarsi ad essa dichiarando la improcedibilità sia della domanda proposta con il decreto ingiuntivo sia di quella riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione.
Perviene a queste conclusioni la sentenza con la quale la sezione imprese del Tribunale di Firenze (estensore Scionti) del 15 ottobre 2015 ha risolto la controversia tra una banca ed una società relativa ad un conto corrente ed un conto anticipi export (con contestazioni per applicazione di tassi superiori al tasso soglia di usura e con illegittima capitalizzazione e applicazione di commissioni di massimo scoperto).
Il giudice fiorentino, dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, disponeva che le parti esperissero il procedimento di mediazione obbligatorio ex lege (rientrando la lite nella materia dei contratti bancari) con onere di impulso a carico di parte opposta. Alla successiva udienza il Tribunale rilevava dal verbale di mediazione che al primo incontro le parti avevano dato atto che «allo stato non sussistono i presupposti per poter dare avvio al procedimento di mediazione» senza fornire idonea, specifica e motivata giustificazione al mancato avvio di un effettivo tentativo di mediazione.
Il giudicante ribadisce infatti che l’effettivo esperimento del procedimento di mediazione «non è rimesso alla mera discrezionalità delle parti», per cui le stesse non sono libere, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro dinanzi al mediatore, di «manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo».
La norma in base alla quale il mediatore, durante il primo incontro, deve invitare le parti e i loro avvocati «ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione», deve difatti essere interpretata nel senso di «attribuire al mediatore il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine all’opportunità di dare inizio alla stessa». Diversamente la mediazione più che obbligatoria sarebbe facoltativa e «rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva».
Se da un lato dunque resta aperta la vexata quaestio circa l’improcedibilità del decreto ingiuntivo da dichiarasi nell’ambito del giudizio di opposizione allo stesso, dall’altro si allarga il fronte dei giudici che mirano a rafforzare il ruolo del mediatore nella fase introduttiva della mediazione – non senza qualche preoccupazione sulla individuazione dei confini delle sue funzioni - al fine di scoraggiare comportamenti opportunistici delle parti.
NIENTE DISCREZIONALITÀ Obiettivo del primo incontro è verificare la presenza di impedimenti e non accertare la volontà dei contendenti di avviare la procedura