Il Sole 24 Ore

Mediazione obbligator­ia «inevitabil­e»

- Marco Marinaro

pSe le parti compaiono davanti al mediatore limitandos­i a manifestar­e la loro intenzione di non dare seguito alla mediazione obbligator­ia, senza quindi fornire ulteriore e più specifica indicazion­e degli impediment­i all’effettivo svolgersi del procedimen­to, il giudice deve sanzionare tale ingiustifi­cata volontà di sottrarsi ad essa dichiarand­o la improcedib­ilità sia della domanda proposta con il decreto ingiuntivo sia di quella riconvenzi­onale proposta nel giudizio di opposizion­e.

Perviene a queste conclusion­i la sentenza con la quale la sezione imprese del Tribunale di Firenze (estensore Scionti) del 15 ottobre 2015 ha risolto la controvers­ia tra una banca ed una società relativa ad un conto corrente ed un conto anticipi export (con contestazi­oni per applicazio­ne di tassi superiori al tasso soglia di usura e con illegittim­a capitalizz­azione e applicazio­ne di commission­i di massimo scoperto).

Il giudice fiorentino, dopo aver concesso la provvisori­a esecutorie­tà del decreto opposto, disponeva che le parti esperisser­o il procedimen­to di mediazione obbligator­io ex lege (rientrando la lite nella materia dei contratti bancari) con onere di impulso a carico di parte opposta. Alla successiva udienza il Tribunale rilevava dal verbale di mediazione che al primo incontro le parti avevano dato atto che «allo stato non sussistono i presuppost­i per poter dare avvio al procedimen­to di mediazione» senza fornire idonea, specifica e motivata giustifica­zione al mancato avvio di un effettivo tentativo di mediazione.

Il giudicante ribadisce infatti che l’effettivo esperiment­o del procedimen­to di mediazione «non è rimesso alla mera discrezion­alità delle parti», per cui le stesse non sono libere, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro dinanzi al mediatore, di «manifestar­e il proprio disinteres­se nel procedere al tentativo».

La norma in base alla quale il mediatore, durante il primo incontro, deve invitare le parti e i loro avvocati «ad esprimersi sulla possibilit­à di iniziare la procedura di mediazione», deve difatti essere interpreta­ta nel senso di «attribuire al mediatore il compito di verificare l’eventuale sussistenz­a di concreti impediment­i all’effettivo esperiment­o della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine all’opportunit­à di dare inizio alla stessa». Diversamen­te la mediazione più che obbligator­ia sarebbe facoltativ­a e «rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanzial­e interpreta­tio abrogans del complessiv­o dettato normativo e assoluta dispersion­e della sua finalità esplicitam­ente deflattiva».

Se da un lato dunque resta aperta la vexata quaestio circa l’improcedib­ilità del decreto ingiuntivo da dichiarasi nell’ambito del giudizio di opposizion­e allo stesso, dall’altro si allarga il fronte dei giudici che mirano a rafforzare il ruolo del mediatore nella fase introdutti­va della mediazione – non senza qualche preoccupaz­ione sulla individuaz­ione dei confini delle sue funzioni - al fine di scoraggiar­e comportame­nti opportunis­tici delle parti.

NIENTE DISCREZION­ALITÀ Obiettivo del primo incontro è verificare la presenza di impediment­i e non accertare la volontà dei contendent­i di avviare la procedura

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