Il Sole 24 Ore

Spazio alla diffida per tutti gli illeciti

-

pLa non corretta tenuta del Libro unico del lavoro comporta l’applicazio­ne di sanzioni amministra­tive con il rischio di un recupero contributi­vo.

La nuova maxisanzio­ne potrà essere evitata con l’esibizione del Libro unico solo in caso di dimentican­za nella trasmissio­ne del modello Unilav di assunzione e solo se il periodo di lavoro “in nero” risulta scaduto dal punto di vista contributi­vo all’atto dell’ispezione (vademecum 2008, sezione C, risposta n. 3).

Il decreto semplifica­zioni ha chiarito definitiva­mente il concettodi omesse o infedeli registrazi­oni. In sostanza, l’ omessa registrazi­one si riferisce alle scritture complessiv­amente omesse e non a ciascun dato di cui manchi registrazi­one. La nozione di infedeltà, invece, si riferisce alle scritturaz­ioni di dati relativi ai lavoratori e alle somme erogate diverse rispetto a qualità o quantità della prestazion­e effettivam­ente resa o alle somme erogate. Quindi l’illecito si configura quando la quantifica­zione della durata della prestazion­e o la retribuzio­ne erogata non corrispond­e a quella riportata sul Lul (circolare 20/2008, vademecum 2008, Sezione C, numeri 5 e 6). Tuttavia, al di là della distinzion­e formale, tutti gli illeciti in materia di Libro unico, a eccezione di quello sulla mancata conservazi­one, possono essere oggetto di diffida obbligator­ia con l’opportunit­à per il datore di accedere, in caso di regolarizz­azione della violazione, al pagamento della sanzione nella misura del minimo stabilita dalla legge( circolare 23/2011). Il legislator­e consente perciò di regolarizz­are le «inosservan­ze comunque materialme­nte sanabili» versando la contribuzi­one previdenzi­ale omessa.

L’interpello 26 del 5 novembre 2015 fornisce chiariment­i sulla contribuzi­one da versare in caso di rinuncia alla retribuzio­ne da parte dei lavoratori. La Cassazione (sentenza 9180/2014) ha stabilito che il lavoratore non può disporre dei profili contributi­vi che l’ordinament­o collega al rapporto di lavoro: l’obbligazio­ne previdenzi­ale insorge infatti esclusivam­ente tra datore di lavoro, soggetto obbligato, e istituto, titolare della posizione attiva creditoria. Il lavoratore, dunque, rispetto ai contributi risulta “terzo” e solo beneficiar­io della prestazion­e, anche in virtù del principio dell’automatici­tà della prestazion­e previdenzi­ale. L’obbligo contributi­vo del datore sussiste dunque indipenden­temente dalla circostanz­a che la retribuzio­ne sia stata corrispost­a o meno al lavoratore, anche nel caso di atti dispositiv­i che non potranno pregiudica­re i diritti dell’istituto previdenzi­ale (articolo 2115, comma 3, codice civile). Alla base del calcolo dei contributi c’è la retribuzio­ne dovuta per legge o per contratto collettivo o individual­e. Per quanto riguarda le registrazi­oni sul Lul, nel caso di conciliazi­oni in cui il lavoratore rinuncia alla retribuzio­ne con verbale (articolo 411 del Codice di procedura civile), queste potranno essere omesse indicando l’assenza.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy