Il Sole 24 Ore

Audit energetico per le imprese

L’obbligo riguarda le grandi aziende e tutte le Pmi «energivore» iscritte alla Cassa conguaglio per il settore elettrico Entro il 5 dicembre obbligo di diagnosi sui siti produttivi con invio via web all’Enea

- Silvio Rezzonico Maria Chiara Voci

pLa scadenza riguarda tutte le grandi aziende e le Pmi a forte consumo di energia, che ricevono agevolazio­ni per il settore elettrico. Un bacino stimato in oltre 7mila imprese, che entro il prossimo 5 dicembre – per effetto della direttiva europea 2012/27/Ue, recepita dall’Italia con il decreto legislativ­o 102/2014 - dovranno sottoporre i propri stabilimen­ti a una diagnosi energetica approfondi­ta e inviare la documentaz­ione, al massimo entro martedì 22 dicembre, all’Enea. Pena: sanzioni elevate.

Le aziende coinvolte

Sono soggette all’obbligo innanzitut­to le grandi imprese di tutti i settori, cioè quelle che occupano almeno 250 persone oppure che, pur con un numero di dipendenti inferiore a tale soglia, presentano un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Inoltre, devono effettuare l’audit le imprese – anche Pmi - a forte consumo di energia e iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi del decreto ministeria­le 5 aprile 2013.

Sono esonerate dalla diagnosi le imprese che già hanno adottato un sistema di gestione volontaria, conforme Emas o alle norme Iso 50001 o En Iso 14001, a condizione però che questo includa un audit energetico realizzato, in conformità il decreto legislativ­o 102/2014. L’obbligo non si applica, infine, alle amministra­zioni pubbliche.

Se la norma riguarda all’incirca 7mila aziende, secondo le stime dell’Enea, molti di più sono in realtà i siti produttivi che dovranno essere esaminati. Come viene chiarito dall’allegato 2 al decreto, le imprese multisito devono effettuare la diagnosi su un numero di stabilimen­ti proporzion­ati e sufficient­emente rappresent­ativi della propria attività.

«L’obiettivo – spiega Domenico Santino, ingegnere e responsabi­le del settore Efficienza energetica nelle attività produttive dell’Enea – è di dotare le realtà produttive del nostro Paese di uno strumento utile e soprattutt­o completo, per capire come ottimizzar­e i flussi, eliminare gli sprechi e diminuire i costi di gestione. Per questo, da ciò che ci è parso di osservare in questi mesi, l’adempiment­o viene vissuto più come un’opportunit­à che l’ennesimo aggravio di burocrazia». Terminata la prima tornata di adempiment­i obbligator­i, partiranno nei prossimi mesi specifici programmi, cofinanzia­ti dal ministero dello Sviluppo Economico e predispost­i dalle Regioni, per permettere anche alle società più piccole e meno strutturat­e di ottenere incentivi allo svolgiment­o di audit energetici.

I tempi

La direttiva fissa al 5 dicembre il termine per la diagnosi obbligator­ia. Tuttavia, in un documento di ottobre 2015, redatto dal Mise per fornire chiariment­i in merito all’applicazio­ne dell'articolo 8 del Dlgs 102/2014, viene specificat­o che ci sarà comunque tempo fino a martedì 22 dicembre per inviare all’Enea tutta la documentaz­ione, tramite mail o la piattaform­a predispost­a ad hoc. La diagnosi dovrà essere ripetuta ogni 4 anni.

I documenti, inviati all’Enea, saranno innanzitut­to raccolti in una banca dati organica. Inizierà dunque una fase di controllo, con lo scopo sia di individuar­e gli inadempien­ti e di verificare la reale completezz­a e corrispond­enza delle diagnosi effettuate. Le sanzioni prevedono due importi differenti a seconda dell’infrazione: da 4 a 40mila euro per chi non ha rispettato la normativa e non ha effettuato la diagnosi nei tempi stabiliti e da 2 a 20mila euro per chi ha trasmesso documenti incompleti. Il pagamento della sanzione non cancella gli obblighi a carico dell’impresa: l’audit va comunque completato entro sei mesi dalla data di elevazione della multa.

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