Audit energetico per le imprese
L’obbligo riguarda le grandi aziende e tutte le Pmi «energivore» iscritte alla Cassa conguaglio per il settore elettrico Entro il 5 dicembre obbligo di diagnosi sui siti produttivi con invio via web all’Enea
pLa scadenza riguarda tutte le grandi aziende e le Pmi a forte consumo di energia, che ricevono agevolazioni per il settore elettrico. Un bacino stimato in oltre 7mila imprese, che entro il prossimo 5 dicembre – per effetto della direttiva europea 2012/27/Ue, recepita dall’Italia con il decreto legislativo 102/2014 - dovranno sottoporre i propri stabilimenti a una diagnosi energetica approfondita e inviare la documentazione, al massimo entro martedì 22 dicembre, all’Enea. Pena: sanzioni elevate.
Le aziende coinvolte
Sono soggette all’obbligo innanzitutto le grandi imprese di tutti i settori, cioè quelle che occupano almeno 250 persone oppure che, pur con un numero di dipendenti inferiore a tale soglia, presentano un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Inoltre, devono effettuare l’audit le imprese – anche Pmi - a forte consumo di energia e iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi del decreto ministeriale 5 aprile 2013.
Sono esonerate dalla diagnosi le imprese che già hanno adottato un sistema di gestione volontaria, conforme Emas o alle norme Iso 50001 o En Iso 14001, a condizione però che questo includa un audit energetico realizzato, in conformità il decreto legislativo 102/2014. L’obbligo non si applica, infine, alle amministrazioni pubbliche.
Se la norma riguarda all’incirca 7mila aziende, secondo le stime dell’Enea, molti di più sono in realtà i siti produttivi che dovranno essere esaminati. Come viene chiarito dall’allegato 2 al decreto, le imprese multisito devono effettuare la diagnosi su un numero di stabilimenti proporzionati e sufficientemente rappresentativi della propria attività.
«L’obiettivo – spiega Domenico Santino, ingegnere e responsabile del settore Efficienza energetica nelle attività produttive dell’Enea – è di dotare le realtà produttive del nostro Paese di uno strumento utile e soprattutto completo, per capire come ottimizzare i flussi, eliminare gli sprechi e diminuire i costi di gestione. Per questo, da ciò che ci è parso di osservare in questi mesi, l’adempimento viene vissuto più come un’opportunità che l’ennesimo aggravio di burocrazia». Terminata la prima tornata di adempimenti obbligatori, partiranno nei prossimi mesi specifici programmi, cofinanziati dal ministero dello Sviluppo Economico e predisposti dalle Regioni, per permettere anche alle società più piccole e meno strutturate di ottenere incentivi allo svolgimento di audit energetici.
I tempi
La direttiva fissa al 5 dicembre il termine per la diagnosi obbligatoria. Tuttavia, in un documento di ottobre 2015, redatto dal Mise per fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell'articolo 8 del Dlgs 102/2014, viene specificato che ci sarà comunque tempo fino a martedì 22 dicembre per inviare all’Enea tutta la documentazione, tramite mail o la piattaforma predisposta ad hoc. La diagnosi dovrà essere ripetuta ogni 4 anni.
I documenti, inviati all’Enea, saranno innanzitutto raccolti in una banca dati organica. Inizierà dunque una fase di controllo, con lo scopo sia di individuare gli inadempienti e di verificare la reale completezza e corrispondenza delle diagnosi effettuate. Le sanzioni prevedono due importi differenti a seconda dell’infrazione: da 4 a 40mila euro per chi non ha rispettato la normativa e non ha effettuato la diagnosi nei tempi stabiliti e da 2 a 20mila euro per chi ha trasmesso documenti incompleti. Il pagamento della sanzione non cancella gli obblighi a carico dell’impresa: l’audit va comunque completato entro sei mesi dalla data di elevazione della multa.