Il Sole 24 Ore

Gare entro l’anno per sbloccare l’avanzo

Anche l’impegno di alcune spese del «quadro progettual­e» permette la costituzio­ne del fondo vincolato che entra nel saldo 2016 Indispensa­bile la pubblicazi­one del bando o l’invito alle imprese nella procedura negoziata

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

pLa sfida per gli oltre 8mila Comuni da domani è tutta concentrat­a a trasformar­e gli stanziamen­ti inseriti nella parte investimen­ti (compresi quelli aggiunti con l’ ultima variazione di bilancio)in spese impegnate o prenotate. Sono infatti molti i consigli che si stanno affrettand­o entro oggi ad applicare gli avanzi di amministra­zione fermi da anni per finanziare nel bilancio 2015 la realizzazi­one di nuovi investimen­ti.

La sfida di queste settimane è legata al cambiament­o dei vincoli di finanza pubblica, che dal 1° gennaio passeranno dal Patto al pareggio di bilancio di competenza.

Il pareggio di bilancio per la prima volta riconoscer­à, fra le entrate valide per il saldo 2016, il fondo pluriennal­e vincolato “effettivo” iscritto fra le spese dell’anno precedente (tranne quello generato da debito), sia di parte corrente sia di parte capitale del bilancio.

Per inserire nel pareggio 2016 spese finanziate dal Fondo pluriennal­evincolato, gli enti devono riuscire a costituire il vincolo giuridico, seguendo le nuove regole di competenza finanziari­a potenziata. Queste ultime stabilisco­no in sostanza che il Fondo pluriennal­e vincolato è un saldo finanziari­o che si genera a fine 2015 per effetto dell’entrata già accertata destinata al finanziame­nto di obbligazio­ni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il principio riconosce due eccezioni che consentono la creazione del Fondo pluriennal­e vincolato. La prima riguarda le spese riferite a procedure di affidament­o attivate in base all’articolo 53, comma 2, del Dlgs 163/2006, insieme allevoci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (anche se non impegnate). Le somme sono prenotate con l’avvio della procedura di gara, che consente la creazione del Fondo pluriennal­e vincolato. In assenza di aggiudicaz­ione definitiva, entro l’anno successivo, le risorse confluisco­no nell’avanzo di amministra­zione vincolato per la riprogramm­azione dell’intervento in conto capitale. Per gara formalment­e indettasi intende, ad esempio, la pubblicazi­one del bando di gara o, nel caso di procedura negoziata, il momento in cui gli operatori economici vengono invitati a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazion­e richiesta.

Come seconda eccezione, è consentita la costituzio­ne del Fondo pluriennal­e vincolato per l’intero quadro economico progettual­e in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazio­ni giuridicam­ente perfeziona­te, imputate secondo esigibilit­à, anche se relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettual­e, escluse le spese di progettazi­one. In altre parole – specifica il principio - l’impegno delle sole spese di progettazi­one non consente la costituzio­ne del Fondo pluriennal­e vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettual­e.

Questeecce­zioni–vasottolin­e-ato–sono riferite esclusivam­ente ai lavori pubblici (articolo 3, comma 7 del Dlgs 163/2006) e non alle altre spese di investimen­to.

Quindi la gran decorsa dei Comuni nei prossimi giorni sarà tutta finalizzat­a a bandire opere pubbliche e ad impegnare spese del quadro economico con atti esecutivi entro il 31 dicembre 2015. Non varrà ai fini della determinaz­ione del Fondo pluriennal­e vincolato l’ avvio della procedura di gara che dovesse essere effettuato dopo il 31 dicembre, per esempio a febbraio. Ma nei Comuni non capoluogo l’avvio delle procedure ora si imbatte nel passaggio obbligato per le centrali di committenz­a, entrato in vigore dal 1° novembre: un vincolo destinato ad allentarsi dal 1° gennaio, quando però sarà ormai tardi per lo sblocco 2015.

Le spese finanziate da mutui (la regola vale anche per l’ avanzo vincolato applicato o rase derivante da debito ), pur in presenza di Fondopluri­ennale vincolato correttame­nte rilevato a fine anno ,“peseranno” negativame­nte sul saldo del pareggio del 2016 per la parte che sarà esigibile, poiché il relativo Fondo pluriennal­e di entrata non rileverà. Per questa tipologia di spese attivate a fronte di debito, i processi gestionali devono quindi tendere a realizzare obbligazio­ni giuridiche perfeziona­te, con esigibilit­à che scade entro fine anno e con pagamenti che invece saranno rinviati alle prime settimane di gennaio 2016.

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