Gare entro l’anno per sbloccare l’avanzo
Anche l’impegno di alcune spese del «quadro progettuale» permette la costituzione del fondo vincolato che entra nel saldo 2016 Indispensabile la pubblicazione del bando o l’invito alle imprese nella procedura negoziata
pLa sfida per gli oltre 8mila Comuni da domani è tutta concentrata a trasformare gli stanziamenti inseriti nella parte investimenti (compresi quelli aggiunti con l’ ultima variazione di bilancio)in spese impegnate o prenotate. Sono infatti molti i consigli che si stanno affrettando entro oggi ad applicare gli avanzi di amministrazione fermi da anni per finanziare nel bilancio 2015 la realizzazione di nuovi investimenti.
La sfida di queste settimane è legata al cambiamento dei vincoli di finanza pubblica, che dal 1° gennaio passeranno dal Patto al pareggio di bilancio di competenza.
Il pareggio di bilancio per la prima volta riconoscerà, fra le entrate valide per il saldo 2016, il fondo pluriennale vincolato “effettivo” iscritto fra le spese dell’anno precedente (tranne quello generato da debito), sia di parte corrente sia di parte capitale del bilancio.
Per inserire nel pareggio 2016 spese finanziate dal Fondo pluriennalevincolato, gli enti devono riuscire a costituire il vincolo giuridico, seguendo le nuove regole di competenza finanziaria potenziata. Queste ultime stabiliscono in sostanza che il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario che si genera a fine 2015 per effetto dell’entrata già accertata destinata al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il principio riconosce due eccezioni che consentono la creazione del Fondo pluriennale vincolato. La prima riguarda le spese riferite a procedure di affidamento attivate in base all’articolo 53, comma 2, del Dlgs 163/2006, insieme allevoci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (anche se non impegnate). Le somme sono prenotate con l’avvio della procedura di gara, che consente la creazione del Fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo, le risorse confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale. Per gara formalmente indettasi intende, ad esempio, la pubblicazione del bando di gara o, nel caso di procedura negoziata, il momento in cui gli operatori economici vengono invitati a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
Come seconda eccezione, è consentita la costituzione del Fondo pluriennale vincolato per l’intero quadro economico progettuale in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, anche se relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole – specifica il principio - l’impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del Fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale.
Questeeccezioni–vasottoline-ato–sono riferite esclusivamente ai lavori pubblici (articolo 3, comma 7 del Dlgs 163/2006) e non alle altre spese di investimento.
Quindi la gran decorsa dei Comuni nei prossimi giorni sarà tutta finalizzata a bandire opere pubbliche e ad impegnare spese del quadro economico con atti esecutivi entro il 31 dicembre 2015. Non varrà ai fini della determinazione del Fondo pluriennale vincolato l’ avvio della procedura di gara che dovesse essere effettuato dopo il 31 dicembre, per esempio a febbraio. Ma nei Comuni non capoluogo l’avvio delle procedure ora si imbatte nel passaggio obbligato per le centrali di committenza, entrato in vigore dal 1° novembre: un vincolo destinato ad allentarsi dal 1° gennaio, quando però sarà ormai tardi per lo sblocco 2015.
Le spese finanziate da mutui (la regola vale anche per l’ avanzo vincolato applicato o rase derivante da debito ), pur in presenza di Fondopluriennale vincolato correttamente rilevato a fine anno ,“peseranno” negativamente sul saldo del pareggio del 2016 per la parte che sarà esigibile, poiché il relativo Fondo pluriennale di entrata non rileverà. Per questa tipologia di spese attivate a fronte di debito, i processi gestionali devono quindi tendere a realizzare obbligazioni giuridiche perfezionate, con esigibilità che scade entro fine anno e con pagamenti che invece saranno rinviati alle prime settimane di gennaio 2016.
L’ACCELERAZIONE Dopo anni di rallentamento al via negli uffici la corsa contro il tempo per creare le condizioni per l’avvio delle opere