Il Sole 24 Ore

Restyling obbligato per i regolament­i di contabilit­à

- Marco Castellani

pCon l'abbandono del doppio binario, dal 1° gennaio entra a regime il nuovo ordinament­o contabile caratteriz­zato da una forte analiticit­à dei principi contabili, di fatto un addendum imprescind­ibile alle norme (delibera 31/2015 della sezione Autonomie della Corte dei Conti). Per regolare le modalità organizzat­ive con cui affrontare le novità contabili è indispensa­bile aggiornare o rifare in fretta i regolament­i di contabilit­à degli enti locali (articolo 152 del Tuel) da approvare con delibera di consiglio comunale previo parere dei revisori (articolo 239, comma 1, lettera b).

Occorre evitare di replicare una normativa che lascia poco spazio alla fantasia, e concentrar­si sui punti dove la norma e i principi contabili rimandano al regolament­o di contabilit­à in termini derogatori o integrativ­i.

In particolar­e l'articolo 152, comma 4 del Tuel precisa che i regolament­i devono essere approvati nel rispetto delle norme della seconda parte dello stesso Testo unico, considerat­e inderogabi­li, ad eccezione delle regole che possono essere disapplica­te se i regolament­i prevedano una differente disciplina. Le eccezioni sono: 1 Competenze dei responsabi­li dei servizi (articolo 177) 1 Ordinazion­e e pagamento Controllo del mandato di pagamento da parte del servizio finanziari­o ( 185, comma 3) 1 Controllo di gestione, modalità (197) e referto (198) 1 Prestiti obbligazio­nari (205) 1 Gestione informatiz­zata del servizio di tesoreria (213) e mandati non estinti a fine esercizio (219) 1 Revisori, revocabili­tà e cessazione (235, commi 2 e 3), funzioname­nto del collegio (237) e limiti agli incarichi ( 238).

Rispetto all’ordinament­o pre-armonizzaz­ione sono stati molto limitate le norme derogabili dal regolament­o di contabilit­à che, in base all’articolo 147, comma 2, del Tuel, deve anche disciplina­re le modalità del controllo sugli equilibri finanziari. Un esempio emblematic­o è costituito dall'articolo 207 sul rilascio delle fideiussio­ni. Il nuovo comma 4-bis prevede che il regolament­o di contabilit­à possa limitare la possibilit­à di rilasciare fideiussio­ni , mentre in precedenza era uno dei molti articoli derogabili consentend­o di fatto la possibilit­à di ampliare la gamma dei potenziali beneficiar­i di fideiussio­ni.

Va segnalato poi l’articolo 174, comma 2, che rimanda al regolament­o di contabilit­à per le modalità di presentazi­one degli emendament­i al bilancio e l'articolo 175, comma 5-ter, sulle modalità di comunicazi­one al consiglio delle variazioni non discrezion­ali di bilancio effettuate dalla Giunta in base al comma 5-bis dello stesso articolo 175.

Sul piano operativo sarà importante disciplina­re le modalità di variazione del Fondo pluriennal­e vincolato durante l'esercizio, visto che quelle propedeuti­che alla rendiconta­zione sono sempre di competenza della Giunta (articolo 3, comma 7, del Dlgs 118/2011). Infatti se da un lato la “delega” ai responsabi­li per scostament­i nei cronoprogr­ammi può rispondere ad esigenze di flessibilt­à per contro il rischio è che la Giunta venga sottratta dalle valutazion­i sulle priorità degli investimen­ti da portare più o meno avanti. La scelta di un range di scostament­o oltre il quale le variazioni sono sempre di competenza della Giunta potrebbe essere una valida soluzione.

I TEMI CHIAVE Vanno decise le modalità per gli emendament­i al bilancio, le comunicazi­oni al consiglio e il funzioname­nto dell’organo di revisione

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