Restyling obbligato per i regolamenti di contabilità
pCon l'abbandono del doppio binario, dal 1° gennaio entra a regime il nuovo ordinamento contabile caratterizzato da una forte analiticità dei principi contabili, di fatto un addendum imprescindibile alle norme (delibera 31/2015 della sezione Autonomie della Corte dei Conti). Per regolare le modalità organizzative con cui affrontare le novità contabili è indispensabile aggiornare o rifare in fretta i regolamenti di contabilità degli enti locali (articolo 152 del Tuel) da approvare con delibera di consiglio comunale previo parere dei revisori (articolo 239, comma 1, lettera b).
Occorre evitare di replicare una normativa che lascia poco spazio alla fantasia, e concentrarsi sui punti dove la norma e i principi contabili rimandano al regolamento di contabilità in termini derogatori o integrativi.
In particolare l'articolo 152, comma 4 del Tuel precisa che i regolamenti devono essere approvati nel rispetto delle norme della seconda parte dello stesso Testo unico, considerate inderogabili, ad eccezione delle regole che possono essere disapplicate se i regolamenti prevedano una differente disciplina. Le eccezioni sono: 1 Competenze dei responsabili dei servizi (articolo 177) 1 Ordinazione e pagamento Controllo del mandato di pagamento da parte del servizio finanziario ( 185, comma 3) 1 Controllo di gestione, modalità (197) e referto (198) 1 Prestiti obbligazionari (205) 1 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria (213) e mandati non estinti a fine esercizio (219) 1 Revisori, revocabilità e cessazione (235, commi 2 e 3), funzionamento del collegio (237) e limiti agli incarichi ( 238).
Rispetto all’ordinamento pre-armonizzazione sono stati molto limitate le norme derogabili dal regolamento di contabilità che, in base all’articolo 147, comma 2, del Tuel, deve anche disciplinare le modalità del controllo sugli equilibri finanziari. Un esempio emblematico è costituito dall'articolo 207 sul rilascio delle fideiussioni. Il nuovo comma 4-bis prevede che il regolamento di contabilità possa limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni , mentre in precedenza era uno dei molti articoli derogabili consentendo di fatto la possibilità di ampliare la gamma dei potenziali beneficiari di fideiussioni.
Va segnalato poi l’articolo 174, comma 2, che rimanda al regolamento di contabilità per le modalità di presentazione degli emendamenti al bilancio e l'articolo 175, comma 5-ter, sulle modalità di comunicazione al consiglio delle variazioni non discrezionali di bilancio effettuate dalla Giunta in base al comma 5-bis dello stesso articolo 175.
Sul piano operativo sarà importante disciplinare le modalità di variazione del Fondo pluriennale vincolato durante l'esercizio, visto che quelle propedeutiche alla rendicontazione sono sempre di competenza della Giunta (articolo 3, comma 7, del Dlgs 118/2011). Infatti se da un lato la “delega” ai responsabili per scostamenti nei cronoprogrammi può rispondere ad esigenze di flessibiltà per contro il rischio è che la Giunta venga sottratta dalle valutazioni sulle priorità degli investimenti da portare più o meno avanti. La scelta di un range di scostamento oltre il quale le variazioni sono sempre di competenza della Giunta potrebbe essere una valida soluzione.
I TEMI CHIAVE Vanno decise le modalità per gli emendamenti al bilancio, le comunicazioni al consiglio e il funzionamento dell’organo di revisione