Il blocco fiscale impedisce l’istituzione di nuovi tributi
Le conseguenze del congelamento delle aliquote
pNel 2016 non sarà più possibile istituire nuovi tributi, come l’imposta di soggiorno o l’addizionale comunale Irpef, nei Comuni che non li hanno finora previsti. È questo l’effetto del blocco dei tributi previsto dalla legge di stabilità 2016, che congela per un anno gli «aumenti» di aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della Tari. Solo per gli enti locali che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto rimane la possibilità di deliberare aumenti.
Sul perimetro di azione del “blocco”, si può fare riferimento alle diverse delibere delle sezioni regionali della Corte dei Conti sull’analoga disciplina in vigore nel quadriennio 2008-2011.
In particolare i giudici contabili hanno chiarito che il blocco si applica anche nel caso di istituzione di nuovi tributi (addizionale comunale Irpef, imposta di scopo e ora anche imposta di soggiorno o di sbarco), poiché non è possibile un’interpretazione letterale della norma, riferita agli «aumenti», ma occorre guardare alla ratio della stessa, che è quella di rendere statica la situazione della fiscalità locale (Corte dei Conti Lombardia, delibera n. 74 del 16 ottobre 2008). Peraltro, le imposte non sono istituite dal Comune ma dalla legge statale, ad aliquota zero, sicché l’ente nel prevederne l’applicazione non fa altro che disporre un aumento dell’aliquota.
Inoltre il blocco si applica agli aumenti indiretti, cioè all’eliminazione o attenuazione di agevolazioni già concesse in precedenza, modifiche che finiscono per aggravare il trattamento fiscale complessivo, trattandosi di aumenti in senso sostanziale (Corte dei Conti Marche delibera n. 1 del 16 gennaio 2009, Corte dei Conti Piemonte delibera n. 9 del 17 marzo 2009). Non è pertanto possibile, ad esempio, eliminare l’aliquota agevolata Imu, oppure introdurre la categoria speciale con maggiorazione delle tariffe sulla pubblicità (articolo 4 del Dlgs 507/93) o eliminare la soglia di esenzione al di sotto della quale l’addizionale comunale Irpef non è dovuta.
Occorre quindi valutare attentamente le modifiche regolamentari che si andranno ad approvare per il 2016, al fine di evitarne l’invalidità: si ricorda che il contribuente può sempre chiedere alla commissione tributaria la disapplicazione della disciplina regolamentare e il conseguente annullamento degli atti impositivi emessi dall’ente.
Le entrate di natura extratributaria, come il Cosap (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), sono invece fuori dal blocco. La Corte Costituzionale ha invece ritenuto il canone di pubblicità un tributo, e quindi anche questo soggiace al blocco. Non rientra nel blocco invece la delibera di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, trattandosi di intervento che dipende dall’andamento dei prezzi di mercato più che da decisioni autonome dall’ente.
Ci sarebbe tuttavia da rilevare l’irrazionalità del blocco, perché in realtà si toglie leva fiscale solo a quei Comuni che in passato sono riusciti a quadrare il bilancio riducendo le spese e non aumentando il carico tributario dei cittadini, mentre i Comuni che hanno già utilizzato tutta la leva fiscale non subiranno alcuna conseguenza. Per certi versi anche questa situazione determina una disparità di trattamento dei contribuenti.
STOP ASSOLUTO La legge di Stabilità non consente di introdurre l’addizionale Irpef o l’imposta di soggiorno dove non sono già previste