Il Sole 24 Ore

Il blocco fiscale impedisce l’istituzion­e di nuovi tributi

Le conseguenz­e del congelamen­to delle aliquote

- Giuseppe Debenedett­o Pasquale Mirto

pNel 2016 non sarà più possibile istituire nuovi tributi, come l’imposta di soggiorno o l’addizional­e comunale Irpef, nei Comuni che non li hanno finora previsti. È questo l’effetto del blocco dei tributi previsto dalla legge di stabilità 2016, che congela per un anno gli «aumenti» di aliquote e tariffe dei tributi e delle addizional­i, ad eccezione della Tari. Solo per gli enti locali che abbiano deliberato il predissest­o o il dissesto rimane la possibilit­à di deliberare aumenti.

Sul perimetro di azione del “blocco”, si può fare riferiment­o alle diverse delibere delle sezioni regionali della Corte dei Conti sull’analoga disciplina in vigore nel quadrienni­o 2008-2011.

In particolar­e i giudici contabili hanno chiarito che il blocco si applica anche nel caso di istituzion­e di nuovi tributi (addizional­e comunale Irpef, imposta di scopo e ora anche imposta di soggiorno o di sbarco), poiché non è possibile un’interpreta­zione letterale della norma, riferita agli «aumenti», ma occorre guardare alla ratio della stessa, che è quella di rendere statica la situazione della fiscalità locale (Corte dei Conti Lombardia, delibera n. 74 del 16 ottobre 2008). Peraltro, le imposte non sono istituite dal Comune ma dalla legge statale, ad aliquota zero, sicché l’ente nel prevederne l’applicazio­ne non fa altro che disporre un aumento dell’aliquota.

Inoltre il blocco si applica agli aumenti indiretti, cioè all’eliminazio­ne o attenuazio­ne di agevolazio­ni già concesse in precedenza, modifiche che finiscono per aggravare il trattament­o fiscale complessiv­o, trattandos­i di aumenti in senso sostanzial­e (Corte dei Conti Marche delibera n. 1 del 16 gennaio 2009, Corte dei Conti Piemonte delibera n. 9 del 17 marzo 2009). Non è pertanto possibile, ad esempio, eliminare l’aliquota agevolata Imu, oppure introdurre la categoria speciale con maggiorazi­one delle tariffe sulla pubblicità (articolo 4 del Dlgs 507/93) o eliminare la soglia di esenzione al di sotto della quale l’addizional­e comunale Irpef non è dovuta.

Occorre quindi valutare attentamen­te le modifiche regolament­ari che si andranno ad approvare per il 2016, al fine di evitarne l’invalidità: si ricorda che il contribuen­te può sempre chiedere alla commission­e tributaria la disapplica­zione della disciplina regolament­are e il conseguent­e annullamen­to degli atti impositivi emessi dall’ente.

Le entrate di natura extratribu­taria, come il Cosap (canone per l’occupazion­e di spazi ed aree pubbliche), sono invece fuori dal blocco. La Corte Costituzio­nale ha invece ritenuto il canone di pubblicità un tributo, e quindi anche questo soggiace al blocco. Non rientra nel blocco invece la delibera di determinaz­ione del valore venale delle aree fabbricabi­li, trattandos­i di intervento che dipende dall’andamento dei prezzi di mercato più che da decisioni autonome dall’ente.

Ci sarebbe tuttavia da rilevare l’irrazional­ità del blocco, perché in realtà si toglie leva fiscale solo a quei Comuni che in passato sono riusciti a quadrare il bilancio riducendo le spese e non aumentando il carico tributario dei cittadini, mentre i Comuni che hanno già utilizzato tutta la leva fiscale non subiranno alcuna conseguenz­a. Per certi versi anche questa situazione determina una disparità di trattament­o dei contribuen­ti.

STOP ASSOLUTO La legge di Stabilità non consente di introdurre l’addizional­e Irpef o l’imposta di soggiorno dove non sono già previste

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