Il Sole 24 Ore

UNA SOLA ESENZIONE PER IL PENSIONATO AIRE

- G.C. – SALERNO

Vorrei sapere se è soggetto ad Imu il fabbricato di un cittadino italiano, pensionato, e residente all’estero, iscritto all’Aire, utilizzato dallo stesso esclusivam­ente come abitazione nei vari periodi in cui, insieme alla famiglia, torna in Italia. Si precisa che, oltre a questo fabbricato, è proprietar­io in un comune limitrofo di altri due fabbricati per civile abitazione di cui uno locato e un altro che non viene né utilizzato, né locato.

Aseguito delle modifiche introdotte dal Dl 47/2014, a partire dal 1° gennaio 2015 è considerat­a direttamen­te adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliar­e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, stabilendo altresì che sull’«unità immobiliar­e di cui al comma 1, le imposte comunali Tari e Tasi sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi». Così come ribadito dal Dipartimen­to delle Finanze, con la successiva risoluzion­e n. 6/Def del 26 giugno 2015, una delle condizioni previste dalla norma richiede che i contribuen­ti, iscritti all’Aire e titolari di una pensione estera, devono possedere, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliar­e che non risulti locata o data in comodato d’uso. Con la successiva risoluzion­e n. 10/DF del 5 novembre 2015, il ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito chiariment­i a proposito delle suddette agevolazio­ni per i contribuen­ti, iscritti all’Aire e già pensionati nel Paese di residenza, proprietar­i di più immobili in Italia, precisando che, in tale ipotesi, in assenza di specifiche disposizio­ni in merito all’individuaz­ione dell’immobile da considerar­e ai fini dell’equiparazi­one all’abitazione principale, la scelta possa essere effettuata direttamen­te dal contribuen­te attraverso la presentazi­one della dichiarazi­one Imu, di cui al Dm 30 ottobre 2012, valevole anche per la Tasi. Di conseguenz­a, per beneficiar­e dell’esenzione, il contribuen­te dovrà presentare, entro il 30 giugno 2016, la dichiarazi­one Imu indicando l’immobile per il quale si richiede l’applicazio­ne delle caratteris­tiche e dei requisiti richiesti dal comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2011.

A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti

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