UNA SOLA ESENZIONE PER IL PENSIONATO AIRE
Vorrei sapere se è soggetto ad Imu il fabbricato di un cittadino italiano, pensionato, e residente all’estero, iscritto all’Aire, utilizzato dallo stesso esclusivamente come abitazione nei vari periodi in cui, insieme alla famiglia, torna in Italia. Si precisa che, oltre a questo fabbricato, è proprietario in un comune limitrofo di altri due fabbricati per civile abitazione di cui uno locato e un altro che non viene né utilizzato, né locato.
Aseguito delle modifiche introdotte dal Dl 47/2014, a partire dal 1° gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, stabilendo altresì che sull’«unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali Tari e Tasi sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi». Così come ribadito dal Dipartimento delle Finanze, con la successiva risoluzione n. 6/Def del 26 giugno 2015, una delle condizioni previste dalla norma richiede che i contribuenti, iscritti all’Aire e titolari di una pensione estera, devono possedere, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso. Con la successiva risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015, il ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito chiarimenti a proposito delle suddette agevolazioni per i contribuenti, iscritti all’Aire e già pensionati nel Paese di residenza, proprietari di più immobili in Italia, precisando che, in tale ipotesi, in assenza di specifiche disposizioni in merito all’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, la scelta possa essere effettuata direttamente dal contribuente attraverso la presentazione della dichiarazione Imu, di cui al Dm 30 ottobre 2012, valevole anche per la Tasi. Di conseguenza, per beneficiare dell’esenzione, il contribuente dovrà presentare, entro il 30 giugno 2016, la dichiarazione Imu indicando l’immobile per il quale si richiede l’applicazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2011.
A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti