COSTRUTTORI: L’ESONERO PER I FABBRICATI INVENDUTI
Il Dl n. 102/2013 ha introdotto l’esenzione Imu a favore dei «fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». In pratica, le imprese di costruzione non versano l’Imu sui fabbricati/merce invenduti. Si può far valere l’esenzione anche per la frazione di anno in cui il fabbricato viene venduto?
La possibilità di far valere l’esenzione Imu a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, anche per frazioni d’anno è stata interpretata negativamente dal dipartimento delle Finanze, secondo il quale, l’interpretazione letterale della norma «esclude ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell’impresa». Va altresì precisato che tale interpretazione è stata fortemente contestata dalle associazioni di categoria (in tal senso si veda Anci Emilia Romagna, circolare protocollo n. 147 del 19 settembre 2013). Secondo questa interpretazione, l’Imu va pagata per mesi, quindi se l’immobile è ultimato il 31 ottobre, lo stesso sarà esente per gli altri due mesi.
A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti