Il Sole 24 Ore

L’ALLOGGIO IN COOPERATIV­A NON È RITENUTO «SOCIALE»

- T.W. – ROMA

Un socio di cooperativ­a edilizia a proprietà divisa ha acquisito un alloggio con patto di futura vendita (locazione per otto anni). Può considerar­e tale immobile come alloggio sociale, come definito dal decreto del ministro delle Infrastrut­ture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e pertanto escluderlo dall’Imu? E ciò anche prima di formalizza­re l’assegnazio­ne definitiva con atto notarile, con semplice delibera di assegnazio­ne provvisori­a della cooperativ­a?

Non è prevista alcuna equiparazi­one tra un alloggio di cooperativ­a edilizia (a proprietà divisa) e un alloggio sociale di cui al Dm 22 aprile 2008. Il dipartimen­to delle Finanze si è espresso in merito agli alloggi Iacp o enti simili che assegnano case popolari (Ater, Aler, eccetera), ritenendo possibile l’assimilazi­one solo se aventi le caratteris­tiche di alloggio sociale di cui al Dm 22 aprile 2008. Ma gli alloggi ex Iacp possono rientrare nella definizion­e di alloggio sociale in quanto appartenen­ti alla stessa categoria dell’edilizia “sovvenzion­ata”, cioè realizzata da enti pubblici (o con il concorso di privati) con contributi prevalente­mente pubblici e finalizzat­a alla locazione per i ceti più poveri. Diverso è invece il caso degli alloggi delle cooperativ­e edilizie, che rientrano nella categoria dell’edilizia “agevolata” o “convenzion­ata”, cioè realizzata da soggetti privati con il concorso di finanziame­nto pubblici.

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