L’ALLOGGIO IN COOPERATIVA NON È RITENUTO «SOCIALE»
Un socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa ha acquisito un alloggio con patto di futura vendita (locazione per otto anni). Può considerare tale immobile come alloggio sociale, come definito dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e pertanto escluderlo dall’Imu? E ciò anche prima di formalizzare l’assegnazione definitiva con atto notarile, con semplice delibera di assegnazione provvisoria della cooperativa?
Non è prevista alcuna equiparazione tra un alloggio di cooperativa edilizia (a proprietà divisa) e un alloggio sociale di cui al Dm 22 aprile 2008. Il dipartimento delle Finanze si è espresso in merito agli alloggi Iacp o enti simili che assegnano case popolari (Ater, Aler, eccetera), ritenendo possibile l’assimilazione solo se aventi le caratteristiche di alloggio sociale di cui al Dm 22 aprile 2008. Ma gli alloggi ex Iacp possono rientrare nella definizione di alloggio sociale in quanto appartenenti alla stessa categoria dell’edilizia “sovvenzionata”, cioè realizzata da enti pubblici (o con il concorso di privati) con contributi prevalentemente pubblici e finalizzata alla locazione per i ceti più poveri. Diverso è invece il caso degli alloggi delle cooperative edilizie, che rientrano nella categoria dell’edilizia “agevolata” o “convenzionata”, cioè realizzata da soggetti privati con il concorso di finanziamento pubblici.