Il Sole 24 Ore

COMPROPRIE­TÀ, NO AL BONUS PER CHI NON È COLTIVATOR­E

- C.C. – ALESSANDRI­A

Sono proprietar­ia di alcuni terreni agricoli (13 unità immobiliar­i) situato in un Comune qualificat­o come “collina svantaggia­ta” in base alla circolare 9/1993 e come Comune “non montano” per l’Istat. I terreni sono in comproprie­tà con mio fratello, che è coltivator­e diretto: io non ho questa qualifica, invece. Ho pagato l’acconto di giugno con l’aliquota comunale dello 0,86 per cento, senza applicare la detrazione di 200 euro. Come devo regolarmi per il saldo? Come devo dividere la detrazione?

Il comproprie­tario non coltivator­e dovrà corrispond­ere l’Imu in via ordinaria, senza alcuna agevolazio­ne, applicando peraltro il moltiplica­tore 135. Più complicato è, invece, il calcolo dell’imposta dovuta dal comproprie­tario coltivator­e, il quale applica il moltiplica­tore 75. Sulle riduzioni previste per i coltivator­i vi sono dubbi sia con riferiment­o alle modalità di applicazio­ne delle riduzioni d’imposta previste dall’articolo 13, comma 8–bis, del Dl 201/2011, sia sulle modalità di calcolo della nuova detrazione di 200 euro introdotta con il Dl 4/2015, a causa di un contrasto interpreta­tivo tra il ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Ifel/Fondazione Anci. Il legislator­e disciplina le agevolazio­ni sotto forma di riduzione d’imposta, e conseguent­emente sia le riduzioni previste dal Dl 201/2011 sia la detrazione prevista dal Dl 4/2015 devono essere calcolate con riferiment­o all’imposta dovu-

ta dal coltivator­e, il quale deve calcolarla, come tutti i contribuen­ti, in ragione della quota di possesso, e solo successiva­mente applicare le riduzioni e la detrazione.

A cura di Pasquale Mirto

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