COMPROPRIETÀ, NO AL BONUS PER CHI NON È COLTIVATORE
Sono proprietaria di alcuni terreni agricoli (13 unità immobiliari) situato in un Comune qualificato come “collina svantaggiata” in base alla circolare 9/1993 e come Comune “non montano” per l’Istat. I terreni sono in comproprietà con mio fratello, che è coltivatore diretto: io non ho questa qualifica, invece. Ho pagato l’acconto di giugno con l’aliquota comunale dello 0,86 per cento, senza applicare la detrazione di 200 euro. Come devo regolarmi per il saldo? Come devo dividere la detrazione?
Il comproprietario non coltivatore dovrà corrispondere l’Imu in via ordinaria, senza alcuna agevolazione, applicando peraltro il moltiplicatore 135. Più complicato è, invece, il calcolo dell’imposta dovuta dal comproprietario coltivatore, il quale applica il moltiplicatore 75. Sulle riduzioni previste per i coltivatori vi sono dubbi sia con riferimento alle modalità di applicazione delle riduzioni d’imposta previste dall’articolo 13, comma 8–bis, del Dl 201/2011, sia sulle modalità di calcolo della nuova detrazione di 200 euro introdotta con il Dl 4/2015, a causa di un contrasto interpretativo tra il ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Ifel/Fondazione Anci. Il legislatore disciplina le agevolazioni sotto forma di riduzione d’imposta, e conseguentemente sia le riduzioni previste dal Dl 201/2011 sia la detrazione prevista dal Dl 4/2015 devono essere calcolate con riferimento all’imposta dovu-
ta dal coltivatore, il quale deve calcolarla, come tutti i contribuenti, in ragione della quota di possesso, e solo successivamente applicare le riduzioni e la detrazione.
A cura di Pasquale Mirto