Il Sole 24 Ore

IPOTESI COMODATO PER LA CASA ALLA MADRE

- E.O. – CUNEO

Ho acquistato, nel 2011, la prima casa da un costruttor­e. Sono residente (pago la Tasi) e sto fruendo delle agevolazio­ni. Nel 2016 mi trasferirò in un paese vicino con il mio ragazzo. La casa a me intestata non rimarrà vuota, continuerà ad abitarci mia madre, ma tutte le utenze rimarranno a me intestate. Come mi comporto con il cambio di residenza? Dovrò pagare l’Imu in quanto non più residente o posso spostare solo il domicilio e lasciare la residenza nell’abitazione?

Ai sensi del Dl 6 dicembre 2011 n. 201 «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibil­e nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliar­e, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmen­te e risiedono anagrafica­mente». Ai fini Imu, quindi, affinché l’immobile possa essere considerat­o abitazione principale, devono sussistere contempora­neamente i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, cioè dell’effettivo utilizzo come tale. Pertanto, se la lettrice trasferirà la propria residenza in altro comune, perderà il diritto all’esenzione, a prescinder­e dal mantenimen­todell’ intestazio­ne delle utenze. Considerat­o però che l’utilizzo dell’immobile da parte della mamma configura un’ipotesi di comodato d’uso gratuito e che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata attribuita agli enti la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’ unità, e relative pertinenze, concessa in comodato d’uso dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero genitore – figlio o viceversa), la lettrice potrà verificare se il comune ha deliberato in tal senso e quali i parametri eventualme­nte da rispettare. In tal caso, l’Imu non sarà dovuta.

A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti

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