IPOTESI COMODATO PER LA CASA ALLA MADRE
Ho acquistato, nel 2011, la prima casa da un costruttore. Sono residente (pago la Tasi) e sto fruendo delle agevolazioni. Nel 2016 mi trasferirò in un paese vicino con il mio ragazzo. La casa a me intestata non rimarrà vuota, continuerà ad abitarci mia madre, ma tutte le utenze rimarranno a me intestate. Come mi comporto con il cambio di residenza? Dovrò pagare l’Imu in quanto non più residente o posso spostare solo il domicilio e lasciare la residenza nell’abitazione?
Ai sensi del Dl 6 dicembre 2011 n. 201 «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ai fini Imu, quindi, affinché l’immobile possa essere considerato abitazione principale, devono sussistere contemporaneamente i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, cioè dell’effettivo utilizzo come tale. Pertanto, se la lettrice trasferirà la propria residenza in altro comune, perderà il diritto all’esenzione, a prescindere dal mantenimentodell’ intestazione delle utenze. Considerato però che l’utilizzo dell’immobile da parte della mamma configura un’ipotesi di comodato d’uso gratuito e che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata attribuita agli enti la facoltà di equiparare all’abitazione principale l’ unità, e relative pertinenze, concessa in comodato d’uso dal soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero genitore – figlio o viceversa), la lettrice potrà verificare se il comune ha deliberato in tal senso e quali i parametri eventualmente da rispettare. In tal caso, l’Imu non sarà dovuta.
A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti